La prova di avvenuta esportazione

Per ogni esportazione bisogna avere la “prova di avvenuta esportazione” al fine dalla necessità di provare che la merce sia uscita dal territorio Italiano della Comunità europea. Nel 2020 è cambiata anche la prova di avvenuta esportazione per la cessione merci intra comunitarie LINK.

In seguito vi spiego in modo più semplificato possibile le varie casistiche e la normativa. Tale momento, infatti, è rilevante per assicurare il regime di non imponibilità dell’operazione; come precisa l’art 8:

“l’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’art. 21, quarto comma, secondo periodo”.

In caso di accertamento tutte le fatture emesse relative ad esportazioni extraUE esenti iva ​art. 8, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972, senza nessun mezzo di prova, potrebbero essere imposte iva e alle relative sanzioni pari all’90% del iva più relative sanzioni per dichiarazioni presunte errate. Sottolineo quindi la necessità, in caso di mancanza di mezzi di prova, di provvedere ad ottenere MRN e scaricare relativa documentazione tramite il sito delle dogane dove appare anche il “visto elettronico” sostituto del DAU3, prima della scadenza degli stessi (due anni).
​Sottolineo che a ​seguito della soppressione della bolla di accompagnamento, avvenuta ancora nel dpr 472/1996, che ha introdotto il “documento di trasporto”, il Ministero delle Finanze, nella cm 13.2.1997 n.35/E, ha precisato che la parte della citata disposizione che si riferisce alla bolla di accompagnamento non è più operante, ed ha fornito gli opportuni chiarimenti. innanzitutto è opportuno sottolineare che nelle esportazioni sono coinvolti due uffici doganali:

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  • la dogana interna: presso la quale vengono espletate le principali formalità doganali (dichiarazione di esportazione da parte dell’operatore o di suo rappresentante mediante emissione del documento doganale DAU documento amministrativo unico) dietro presentazione della documentazione prevista (copie fatture ecc.). Tale dogana è definita anche come “ufficio di vincolo al regime” ovvero “dogana di esportazione“;
  • la dogana di uscita: che appone il visto di uscita (sulla copia 3 del DAU), comprovante la regolare uscita della merce dal territorio doganale.

A tal fine la CM 35/E/1997 chiarisce il tema dei documenti probatori affermando che la prova rilevante, per fruire del regime di non imponibilità, è costituita dalla convalida della dogana di uscita dalla Comunità e non dal documento doganale emesso dalla dogana di partenza italiana o dal visto apposto dalla stessa.  Quindi, la prova di esportazione è costituita dalla stampa del messaggio MRN che è stampabile entro due anni. Per le merci spedite in UE la prova è costituita da una copia originale del documento CMR (firmato dal cliente e restituito) spesso tale documento è di difficile reperibilità.

In dettaglio, a seguire, la documentazione richiesta per singola fattispecie di operazione, come specificato nella circolare richiamata, con la precisazione che a decorrere dal 1° luglio 2007 ha preso avvio anche una procedura automatizzata di controllo delle esportazioni (ECS).

Prova di esportazione nelle esportazioni dirette

Nelle esportazioni dirette l’esportatore deve presentare alla dogana “di partenza” la fattura di cessione con tutte le indicazioni richieste dalla disciplina del Tuld (Testo Unico delle Legge Doganali). L’emissione del documento doganale (dalla dogana “di partenza”) non è sufficiente a comprovare l’avvenuta esportazione, essendo necessario, come precisato sopra, il visto della dogana di uscita.
La copia dell’esemplare 3 del DAU con tale visto costituisce documentazione probatoria e deve essere quindi conservata dal cedente residente che ha emesso fatture in regime di non imponibilità ex art. 8, lett. a), D.P.R. 633/1972.
La circolare precisa infine che:

“non si ravvisa la possibilità per il cedente nazionale di emettere fattura differita [..] attesa la necessità che la fattura deve essere esibita per il compimento dell’operazione doganale”.

Prova di esportazione nelle esportazioni tramite commissionario

Nelle operazioni che intercorrono con l’intervento di un commissionario, l’espletamento delle operazioni doganali avviene sulla base dell’esibizione della fattura emessa dal commissionario nei confronti del cliente estero. In tal caso, la prova dell’esportazione è costituita:

  • per il commissionario, dal documento doganale vistato dall’ufficio doganale di uscita dei beni dalla Comunità;
  • per il committente, da una copia, o fotocopia, del documento doganale di esportazione vistato dalla dogana di uscita. Si ricorda che anche nei rapporti tra committente e commissionario, l’operazione si configura come esportazione ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), del D.P.R. 633/1972.

Prova nelle esportazioni con consegna in Italia al cessionario non residente

​L’operazione è regolata dall’art. 8, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972 e riguarda l’ipotesi in cui il cessionario non residente provvede al ritiro della merce, direttamente o tramite terzi, nel territorio dello Stato presso il cedente, curando la successiva esportazione che deve avvenire entro novanta giorni dalla consegna stessa. In tal caso, poiché il documento doganale di esportazione, vistato dalla dogana di uscita, resta in possesso dell’acquirente, il cedente italiano comprova l’avvenuta esportazione tramite apposizione del visto di uscita sull’esemplare della fattura emessa nei confronti del cessionario e presentata in dogana all’atto dell’esportazione (C.M. 35/E/1997).

Documento di trasporto

Come previsto dall’​​art. 8, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972, il documento di trasporto (che ha sostituito la bolla di accompagnamento), può costituire, in determinate ipotesi, documento valido per comprovare l’avvenuta esportazione. A tal fine, il committente nelle esportazioni tramite commissionario, ovvero il primo cedente nelle operazioni triangolari, può utilizzare il​ ​DDT quale mezzo di prova, se tale documento viene vistato dalla dogana di uscita, integrato con l’indicazione della destinazione dei beni e con l’indicazione del tipo di operazione.

Mezzi alternativi di “prova di esportazione”

I documenti che ho descrtto precedentemente costituiscono il principale mezzo di prova dell’avvenuta esportazione.
Tuttavia, come precisato dalla CM 13.2.1997, n. 35/E, ove non sia possibile ottenere tali prove documentali, è consentito avvalersi dei seguenti ​​strumenti alternativi​ (previsti dall’art. 346​​ del TULD​)​:

  • attestazioni e certificazioni rilasciate dalle dogane, o da altre pubbliche Amministrazioni, estere ovvero per mezzo di documenti di trasporto internazionale (copie autentiche delle bollette di importazione delle merci nel paese di destinazione, documenti di trasporto ferroviari, ecc.);
  • ​​a condizione di reciprocità , può essere attribuita la medesima efficacia delle attestazioni precedenti, alle attestazioni apposte dalle dogane italiane sui documenti relativi alla spedizione di merci estere da una ad un’altra dogana (carnet Tir, ecc.).

Regolarizzazione a posteriori

L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare 11​/​12​/​2002, n.75/D, ha affrontato la delicata questione relativa alle frequenti difficoltà che gli operatori con l’estero trovano nella restituzione dell’esemplare del DAU vistato dalla dogana. In tale circolare è stato pertanto consentito di regolarizzare le operazioni eseguite nelle seguenti ipotesi:

  • mancata apposizione del visto sul Dau;
  • mancata restituzione del Dau;
  • ​​smarrimento del Dau.

​​La regolarizzazione, in tutte le fattispecie descritte, può avvenire a condizione che l’esportatore, o il soggetto che ha effettuato l’operazione per suo conto, presentino una domanda in carta libera presso la dogana in cui sono state eseguite le operazioni. Tale domanda, cui devono essere allegati molteplici documenti (fattura, documento bancario attestante il pagamento, dichiarazione per l’attestazione che la merce ha raggiunto il paese estero, ecc.), tutto in carta libera, si differenzia a seconda che da parte del contribuente sia richiesta alla dogana di partenza:

  • l’apposizione a posteriori del timbro di uscita sul retro del DAU 3, in possesso, ma non vistato;
  • il rilascio di un duplicato del DAU3 per un’esportazione già eseguita dalla dogana, ma per la quale il Dau sia stato smarrito o mai pervenuto.

In entrambi i casi, se l’operazione ottiene un esito positivo da parte della dogana destinataria della richiesta, si avrà che l’ufficio doganale riporterà nella casella 44 del DAU3 la dicitura in colore rosso “duplicato”, oltre agli estremi della Circolare in commento.

Sistema Ecs (export control system)

Dall’1.7.2007 ha preso avvio la prima fase del Sistema Comunitario di Controllo automatizzato all’esportazione il cosiddetto ECS. Nella prima fase attuativa il sistema ECS prevede la sostanziale​​automatizzazione dell’esemplare DAU​ 3​.
Per chiarire nelle operazioni di esportazione ove sono coinvolti 2 uffici doganali, la dogana di esportazione ( anche detta dogana interna) ricevuta dall’operatore la dichiarazione doganale (DAU) ne rilasciava un esemplare (l’esemplare 3) che accompagnava la merce durante il transito fino alla dogana di uscita, dove tale esemplare veniva vistato al fine di certificare l’abbandono del territorio comunitario delle merci esportate.
Quindi è ora attiva, da luglio 2007, una procedura automatizzata in sostanza ora la dichiarazione di esportazione viene inoltrata in via telematica alla dogana di esportazione, la quale consegna al dichiarante il modello DAE (Documento di accompagnamento delle esportazioni) che sostituisce il precedente DAU. Tale documento riporta tra l’altro gli estremi del MRN (numero di riferimento del movimento) ed ha la funzione di accompagnare la merce dalla dogana di esportazione alla dogana di uscita. L’ufficio doganale di uscita verifica che le merci presentate siano conformi a quelle dichiarate e, una volta espletate le formalità di uscita invia alla dogana di esportazione il messaggio “risultati di uscita” al più tardi entro il giorno lavorativo successivo.
Tale messaggio costituisce la prova dell’avvenuta esportazione, sostituendo di fatto il visto sull’esemplare 3 del DAU. Il messaggio viene registrato nel sistema Aida (Automazione Integrata Dogane Accise) e diviene consultabile dagli operatori tramite la digitazione del MRN.
​Consultabile e scaricabile per 2 anni​ tramite il sito delle dogane (LINK alla PAGINA).

Prova dell’avvenuta esportazione con il sistema ECS

Con nota 3945 del 27 giugno 2007 l’Agenzia delle Dogane ha tuttavia fornito alcune precisazioni di particolare interesse:

  • la stampa del messaggio “notifica di esportazione” non è rilevante al fine di dimostrare la prova dell’avvenuta esportazione “a tal fine rilevando invece [..] il dato contenuto nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione del MRN”;
  • nessun cambiamento interviene in relazione alla ulteriore documentazione richiesta ai fini fiscali (ad. es. l’apposizione del visto doganale sulle fatture commerciali in caso di triangolazione) la cui funzione e relativa applicazione risultano invariate. Quindi restano valide le indicazioni fornite dalla C.M.35/E del 1997.

Si sottolinea che la prova delle cessioni intracomunitarie è differente e nel 2020 ha subito una variazione come abbiamo descritto nel seguente articolo.

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