Principali Novità legge di Bilancio 2019

Di seguito sono elencate alcune novità inerenti alla legge di bilancio 2019, ancora in bozza, tra cui: abolizione ACE, FlaxTax, regime forfettario 65000€, super-ammortamento, iper-ammortamento, abrogazione IRI, Canone RAI a 90€, ecc.

Sterilizzazione incremento aliquota IVA e accise

L’articolo 2 della legge di stabilità 2019 prevede la sterilizzazione dell’incremento dell’aliquota IVA rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2020. In particolare, modificando quanto previsto nella Legge di stabilità 2015, è previsto che:

  • dal 1° gennaio 2020 l’aliquota agevolata IVA del 10% salirà al 13%;
  • dal 1° gennaio 2020 l’aliquota ordinaria IVA al 22% salirà al 24,1% e dal 1° gennaio 2021 al 24,5%.

Nel DDL di Bilancio è prevista anche la sterilizzazione dell’aumento delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 quale misura a sostegno dell’ACE.

Estensione del regime forfettario

L’art. 4 del DDL di Bilancio 2019 prevede una modifica radicale del regime forfettario (L. 190/2014), riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa/arte o professione.

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E’ prevista un’unica soglia di ricavi per l’accesso al regime, potranno così accedere al regime agevolato coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro ed inoltre, vengono eliminate le altre condizioni per l’accesso al regime.

Vengono modificate, poi, alcune clausole di esclusione:

  • l’accesso sarà precluso a coloro che, sempre contemporaneamente all’attività per cui godono del regime agevolato, sono soci di società a responsabilità limitata (srl), ancorché non abbiano esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale;
  • l’accesso sarà precluso a coloro che nel biennio precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, e che esercitano attività d’impresa/arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all’ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile. Scompaiono però le singole fasce di reddito perché, come descritto sopra, il limite dei ricavi per l’accesso al regime è unico, e pari a 65mila Euro. Dal reddito imponibile così determinato andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati, e si applicherà l’imposta sostitutiva del 15% (anch’essa invariata).

Flat tax ripetizioni

L’art. 5 del DDL di Bilancio 2019 prevede l’introduzione di una flat tax del 15% sui compensi percepiti dai docenti per le lezioni private e ripetizioni. Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali che entrerebbe in vigore dal 1° gennaio 2019, in alternativa al regime ordinario, che resta comunque utilizzabile in caso di mancata opzione per la flat tax.

Il testo indica quali soggetti beneficiari “docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado”, sarebbero esclusi pertanto gli insegnanti precari, i professori universitari, e gli studenti che abitudinariamente impartiscono lezioni private per mantenersi. I dipendenti pubblici che esercitano attività di insegnamento a titolo privato sono tenuti a comunicare tale attività alla propria amministrazione di appartenenza, per la verifica di eventuali incompatibilità.

L’imposta sostitutiva deve essere versata secondo le regole previste per l’Irpef. Per quanto riguarda la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, si fa riferimento a quanto previsto in materia di imposte sui redditi.

Le modalità per l’esercizio dell’opzione a tale regime di favore, nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva, saranno stabilite con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

Imposta sostitutiva imprenditori individuali esercenti arti e professioni

Imposta sostitutiva IRPEF- IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro, ecco una delle novità più importanti contenute nel DDL di bilancio.

In particolare l’articolo 6 prevede che dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi, o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possano applicare al reddito d’impresa o lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta al 20% sostitutiva:

  • dell’imposta sul reddito
  • delle addizionali regionali e comunali
  • dell’IRAP.

Tali ricavi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta e a tal fine i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

I contribuenti coinvolti:

  • non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte ma nelle dichiarazioni dei redditi devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
  • sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti (dopo aver ottenuto apposita deroga comunitaria)
  • sono comunque obbligati alla fatturazione elettronica.

Per espressa previsione normativa non possono applicare l’imposta sostitutiva:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione dell’imposta del reddito;
  • i non residenti (ad eccezione di coloro che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi,
  • esercenti attività d’impresa, arti e professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone ed associazioni o imprese familiari o società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione;
  • soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati e che esercitano attività d’impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori dei 2 anni precedenti o in ogni caso nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente agli stessi riconducibili.

Disciplina riporto delle perdite soggetti IRPEF

L’articolo 7 riconosce ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa.

Per prima cosa, l’articolo consente alle imprese in contabilità semplificata[1] lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi d’impresa e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, dovranno essere scomputate le eventuali eccedenze dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d’imposta successivi.

Inoltre, è consentito alle imprese soggette all’IRPEF (nonché per gli altri soggetti Irpef che svolgono attività d’impresa) di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Quanto ai soggetti in contabilità semplificata, nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa[2], il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime semplificato, in base al nuovo criterio, deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

In considerazione dell’impatto notevole sul gettito derivante dal costo del magazzino è previsto per i soggetti in contabilità semplificata un regime transitorio di utilizzo delle perdite fino a concorrenza del 40% e 60% dei medesimi redditi per i primi due periodi d’imposta di applicazione del regime di possibile utilizzo delle perdite pregresse (2019 e 2020).

Inoltre, l’articolo termina chiarendo che per le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo 2017 (secondo le regole dettate dal regime vigente fino al 2017), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali dei medesimi redditi maturati nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020.

In base alla disciplina transitoria sopra richiamata, in sostanza, l’utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell’80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d’imposta 2021.

Tassazione agevolata utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti[3] può essere assoggettato all’aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:

  • Degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (di cui all’articolo 102 TUIR)
  • Del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Ai fini del computo rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti.

Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

I datori di lavoro possono usufruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione

  • le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
  • le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

Ai fini di cui sopra per ciascun periodo d’imposta, alternativamente:

  • la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo;
  • la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo;
  • la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, anche ai fini dell’IRPEF, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

Cedolare secca immobili commerciali

Una delle novità è rappresentata dall’estensione del regime della cedolare secca anche per le locazioni degli immobili commerciali. In particolare, l’articolo 9 estende la possibilità di usufruire anche per gli  immobili commerciali del regime agevolato della cedolare secca al 21% rispetto al regime ordinario secondo il quale il reddito fondiario concorre ai fini dell’IRPEF.

In generale, i contratti di locazioni di immobili commerciali per essere agevolabili devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere stipulati nell’anno 2019
  • con oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1,
  • superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e relative pertinenze locate congiuntamente.

Attenzione però al primo requisito, per esplicita previsione infatti la norma non si applica ai contratti stipulati si nel 2019 ma per i quali al 15 ottobre 2018 sia in essere un contratto non scaduto tra gli stessi contraenti sullo stesso immobile, per il quale si interrompe la naturale scadenza per usufruire del regime agevolativo.

Proroga iper ammortamento, super ammortamento fino al 31.12.2018

In base al testo del DDL di bilancio 2019:

  • non è prevista la proroga del super ammortamento;
  • è prevista la proroga dell’iper ammortamento con alcune modifiche rispetto alla normativa attuale.

Si ricorda che il super ammortamento, prevede per le imprese e i lavoratori autonomi, la possibilità di maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di certi beni, nuovi e strumentali, solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento/canoni di leasing.

Per quanto riguarda, invece, l’iper ammortamento, nel testo del DDL di Bilancio 2019 è stabilita la proroga, anche se con alcune modifiche rispetto alla disciplina attuale. Si ricorda che l’iper-ammortamento, previsto per le sole imprese (escluse quelle che determinano il reddito in misura forfetaria), prevede la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, specificatamente rientranti nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017.

In base al DDL di bilancio 2019, l’iper ammortamento si applicherà anche per gli investimenti effettuati entro:

  • il 31 dicembre 2019;
  • il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applicherebbe, però, con diverse misure:

MISURA INVESTIMENTI
150% fino a 2,5 milioni di €
100% compresi tra 2,5 e 10 milioni di €
50% compresi tra 10 e 20 milioni di €

La maggiorazione, inoltre, non si applicherebbe:

  • sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro;
  • agli investimenti che beneficiano della precedente versione dell’iper-ammortamento (art. 1 comma 30 L. 205/2017).

Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016), è prevista la proroga del super ammortamento nella misura del 40% per il 2019. Anche per questi beni, la misura trova applicazione per gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%.

Proroga detrazioni sulla casa

Il DDL di Bilancio 2019 prevede la conferma, anche per il 2019, delle detrazioni sulla casa: bonus ristrutturazioni al 50%, ecobonus con il doppio binario del 50% e 65%, bonus mobili al 50%.

Il bonus ristrutturazioni (art. 16 comma 1 D.l. 63/2013) viene confermato per tutto il 2019 con la detrazione al 50% su un importo massimo di 96.000 Euro, da suddividere in dieci quote annuali.

La detrazione per gli interventi di risparmio energetico (art. 14 commi 1, 2 e 2-bis del D.l. 63/2013) continuerà per tutto il 2019, con lo sconto base del 65% per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica compresi anche:

  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l’efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  • la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
  • l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Prevista anche la proroga della detrazione al 50% per le altre tipologie di interventi di risparmio energetico che, allo stato attuale, dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018, riguardano:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
  • acquisto e posa in opera di schermature solari,
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n.811/2013.

Le rate sono da suddividere sempre nell’arco di dieci anni.

Prevista la proroga di un anno anche per il bonus mobili legato agli interventi di ristrutturazione (art. 16 comma 2 D.l. 63/2013), per il quale è prevista la detrazione al 50% su un ammontare massimo di spesa pari a € 10.000, computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Per poter fruire della detrazione, relativamente alle spese sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2018.

Si ricorda che il bonus è previsto a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Proroga bonus verde 

Il DDL di Bilancio 2019 proroga di un anno anche il bonus verde al 36% (art. 1 comma 12 L. 205/2017), inaugurato con la Legge di Bilancio 2018 e legato agli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato. Si tratta di una detrazione prevista per le spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Si ricorda che l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la quota di spesa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modifiche al credito d’imposta Ricerca e Sviluppo

L’articolo in esame opera una risistemazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.  In particolare, viene disposta:

  • l’estensione dell’ambito temporale di applicazione della misura,
  • la riduzione dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta,
  • la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50% viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti.
  • l’inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale.
  • obbligo della certificazione contabile delle spese subordinando, già a partire dal periodo d’imposta 2018, l’utilizzo in compensazione del credito maturato all’avvenuta certificazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio.
  • obbligo di predisporre una relazione tecnica illustrativa dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.

Tutte queste modifiche comportano l’introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante. Il criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), ma a partire dal periodo d’imposta 2019, tenuto conto dell’inclusione tra le voci rilevanti anche alle spese per i materiali, il parametro storico andrà conseguentemente ricalcolato aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014.

Canone RAI 90 Euro a regime

Il DDL di Bilancio prevede la proroga della misura del Canone RAI pari a 90 Euro anche per gli anni successivi al 2018, e proroga altresì l’esenzione per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con un reddito fino a 8.000 Euro.

Sport bonus

L’articolo 47 del DDL di bilancio 2019 prevede che per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di

  • manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
  • realizzazione di nuove strutture

spetta un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate anche nel caso in cui le stesse siano destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

I soggetti che effettuano tali erogazioni in denaro non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Il credito è riconosciuto

  • alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile
  • ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Per tali soggetti il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

In generale, i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono

  • comunicare all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, dandone pubblicità con mezzi informatici
  • comunicare altresì all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, rendicontando l’utilizzo delle somme erogate entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture.

Aumento prelievo su apparecchi da divertimento

Il DDL di Bilancio 2019 incrementa le misure del PREU – prelievo erariale unico- (previste dall’art. 9 comma 6 del D.l. 87/2018), dello 0,50 a partire dal 1° gennaio 2019 sugli apparecchi:

  • AWP, apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro, si compongono di una cabinet e di una scheda gioco;
  • VLT, nuove apparecchiature che a differenza delle AWP consistono in veri e propri terminali connessi ad un sistema di gioco centrale, privi di scheda di gioco al loro interno.

Proroga rivalutazioni terreni e partecipazioni

Il DDL di Bilancio 2019 prevede anche per il 2019 la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.

Si tratta di una disposizione, introdotta per la prima volta dalla Legge n. 448/2001 (articoli 5 e 7), e poi riproposta di anno in anno, che consente di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;
  • partecipazioni in società non quotate;

posseduti ad una determinata data.

Il valore rideterminato può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso al posto dell’originario costo o valore di acquisto; in questo modo aumenterà il valore fiscalmente riconosciuto di tali beni, riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.

Ora, in base al DDL di bilancio 2019, è prevista una nuova rivalutazione che prevede:

  • al 1° gennaio 2019 la data in cui deve essere verificato il possesso dei beni per la rideterminazione del loro costo o valore di acquisto;
  • al 30 giugno 2019 la data entro cui deve essere redatta la perizia e deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva, in modo da “perfezionare” la rivalutazione. L’aliquota dell’imposta sostitutiva resta pari all’8% sia per i terreni, sia per le partecipazioni, e indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate o non.

Si ricorda che possono fruire della rivalutazione i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui agli artt.  67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa: persone fisiche, società semplici ed equiparate, enti non commerciali per l’attività non in regime d’impresa, soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Abrogazione IRI

Il DDL di Bilancio 2019 abroga, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in genere quindi dal 2018), il regime IRI introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 547-548 della Legge 232/2016), ma entrato in vigore l’anno successivo in quanto la Legge di Bilancio 2018 (art. 1 comma 1063 L. 205 del 27.12.2017) ne ha posticipato l’ingresso al 1° gennaio 2018. L’abrogazione, in deroga alle regole previste dallo Statuto dei diritti del contribuente, ha effetto fin dall’origine.

 Ammortamento valore avviamento

Il DDL di Bilancio 2019 prevede la deducibilità in un arco temporale di 11 anni, dal periodo d’imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali, delle quote pregresse relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (art. 2 commi 55, 56-bis.1 e 56-ter D.l. 225/2010), e non ancora dedotte nel periodo d’imposta 2018.

Nella seguente tabella si propongono le diverse percentuali di deducibilità fissate con il  DDL di Bilancio 2019:

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0 5% 3% 10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 5% 5%

 

 Abrogazione ACE

 Il DDL di Bilancio 2019 prevede l’abrogazione dal 2019 delle disposizioni in materia di ACE (aiuto alla crescita economica). Resta ferma la deducibilità dell’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

[1] Di cui all’articolo 66 del TUIR

[2] Ai sensi dell’art. 1, comma 18, della legge n. 232/2016

[3] Indicati nell’articolo 73 TUIR

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