Maxi e iper ammortamento, i chiarimenti della Risoluzione 132/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 132/E del 24.10.2017 ha chiarito che il beneficio del maxi ed iper ammortamento spetta anche nel caso in cui il contribuente decida successivamente al 31.12.2017 di acquisire il bene, purché entro tale data abbia effettuato l’ordine, e pagato l’acconto pari almeno al 20%. Si ricorda che il maxi e iper ammortamento sono delle agevolazioni a favore dei soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali, e prevedono una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini della determinazione delle quote di ammortamento/canoni di leasing.

MAXI E IPER AMMORTAMENTO, I CHIARIMENTI DELLA RISOLUZIONE 132/E
MAXI E IPER AMMORTAMENTO La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto di acquisizione dei beni strumentali nuovi, in proprietà o in leasing, acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016. La maggiorazione del costo consente una deduzione più elevata delle quote di ammortamento/canoni di leasing. L’agevolazione, infatti, si applica solo alle imposte sui redditi Ires ed Irpef, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e canoni di leasing. Successivamente la Legge di Stabilità 2017 ha prorogato tale agevolazione fino al 31.12.2017 escludendo, tuttavia, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati all’art. 164 del TUIR, comma 1, lettere b) e b-bis) (veicoli non utilizzati esclusivamente come strumentali/adibiti a uso pubblico e veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta).

La Legge di Stabilità 2017, oltre a modificare il maxi ammortamento, ha introdotto anche il c.d. “iper ammortamento”, riconoscendo alle imprese che effettuano investimenti  in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, dal 1° gennaio 2017 al 31.12.2017, di incrementare il costo di acquisizione del 150%. Per i soggetti che fruiscono di tale beneficio, inoltre, il costo di acquisizione di beni immateriali strumentali connessi è aumentato del 40%.

Entrambe le agevolazioni, maxi ed iper ammortamento, spettano anche per gli investimenti effettuati entro il 30.06.2018, a condizione che entro il 31.12.2017:

¨          sia accettato dal venditore il relativo ordine;

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¨          siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Con il DL n. 91/2017 (c.d. “Decreto Sud”) è stata disposta la proroga al 30.9.2018 del termine del 30.6.2018 ma solo per l’iper ammortamento.

Resta fissato al 31.12.2017 il termine entro il quale l’ordine deve essere accettato dal venditore e devono essere stati pagati acconti pari almeno al 20%.

INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO

 

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 4/E del 30.03.2017, ha chiarito che per  individuare gli investimenti agevolabili occorre prendere a riferimento il principio di competenza, di cui all’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR, secondo cui la spese si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Non assumono rilevanza, invece, i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

Nel caso degli acquisti con contratti di leasing, per individuare il periodo di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento al momento in cui il bene viene consegnato, ossia quando entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione è rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Non rileva, invece, il momento del riscatto.

Per quanto riguarda l’apertura dell’agevolazione ai beni acquistati entro il 30.6/30.09 occorre verificare, come anticipato prima, che entro il 31.12.2017 siano rispettate le seguenti condizioni:

¨     accettazione dell’ordine dal venditore;

¨     pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Se la verifica di queste due condizioni è piuttosto semplice per i beni acquistati in proprietà, in quanto si tratta di momenti temporali agevolmente individuabili come ad esempio dalla copia dell’ordine, dalla corrispondenza, dai bonifici ecc …, non lo è per i beni acquistati in leasing. Per quest’ultimi, infatti, è necessario che entro il 31.12.2017:

¨     il contratto di leasing sia sottoscritto da entrambe le parti;

¨     sia stato effettuato il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In questo caso la maggiorazione spetta anche per i contratti di leasing per cui il momento di effettuazione dell’investimento, che corrisponde alla consegna del bene al locatario o con l’esito positivo del collaudo, si sia verificato oltre il 31.12.2017 ed entro il 30.06.2018.

ESERCIZI PRESSO I QUALI PUÒ ESSERE EROGATO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

 

Il DM 122/2017 elenca i soggetti che sono legittimati ad esercitare il servizio di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. Si tratta dei soggetti legittimati ad esercitare:

¨     la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. 287/1991;

¨     l’attività di mensa aziendale e interaziendale;

¨     la vendita al dettaglio, sia in sede fisa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (D.lgs. 114/1998);

¨     la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotto alimentari, previa iscrizione all’Albo di cui all’art. 5, 1° comma, L. 443/1985;

¨     la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 218778 e seguenti del codice civile;

¨     nell’ambito dell’attività di agriturismo di cui alla L. 96/2006, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

¨     nell’ambito dell’attività di ittiturismi, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, ai sensi dell’att. 12 comma 1 L. 96/201006 da parte di imprenditori ittici;

¨     la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.

Rispetto alla disciplina previgente (art. 285 del DPR 207/2010) è stato ampliato il novero dei soggetti presso i quali è possibile utilizzare i buoni pasto. Prima, infatti, il servizio poteva essere svolto solo dai soggetti che svolgevano le seguenti attività:

¨     la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. 287/1991 e di eventuali leggi regionali in materia di commercio;

¨     attività di mensa aziendale e interaziendale;

¨     cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali e interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5 comma 1 L. 443/1985, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D.lgs. 114/1998, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Si ricorda, inoltre, che il comma 3 dell’art. 144 del D.lgs. 50/2016 prevede che l’attività di emissione di buoni pasto posa essere svolta solo:

¨     dalle società di capitali;

¨     con capitale versato non inferiore a 750.000 Euro;

¨     che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;

¨     il cui bilancio sia corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, secondo l’art. 2409-bis del c.c.

I CHIARIMENTI CON LA RISOLUZIONE 132/E/2017

 

Con la risoluzione 132/E del 24.10.2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di fruire della proroga del maxi ammortamento al 30.06.2018 e dell’iper ammortamento al 30.09.2018 per gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità.

Si tratta del caso in cui, dopo aver effettuato l’ordine e versato al fornitore l’acconto di almeno il 20% del costo di acquisto del bene entro il 31.12.2017, l’investitore decida, successivamente a tale data:

¨          di acquisire il bene direttamente dal fornitore;

¨          di acquisire il bene in leasing.

Nel primo caso il maxi/iper ammortamento spetta in quanto, trattandosi di bene in proprietà, le condizioni relative all’ordine e all’acconto minimo risultano rispettate.

Nel secondo caso l’acquisto è effettuato dalla società di leasing, che poi lo concede in locazione al contribuente. In tale fattispecie l’investitore potrebbe alternativamente:

¨          compensare l’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing. Quest’ultima concederà il bene in locazione finanziaria ed effettuerà il pagamento al fornitore per la differenza.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente possa fruire del maxi/iper ammortamento in quanto alla data del 31.12.2017 ha effettuato l’ordine e versato un acconto almeno pari al 20%. Risulta irrilevante, secondo l’Agenzia, che “l’impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione si trasformi sostanzialmente in un maxicanone”;

¨          ottenere la restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene. La società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo.

Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate ritiene, per gli stessi motivi riportati prima, che il contribuente possa fruire del maxi/iper ammortamento, a condizione però che, al momento della restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing, venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno parti a tale acconto, e venga inserito nel contratto di leasing il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

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