Novità in materia di lavoro e previdenza 2017

Il DLManovra Correttiva” 24.4.2017 n. 50 è stato convertito nella L. 21.6.2017 n. 96, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. Il DL 50/2017 è entrato in vigore il 24.4.2017, mentre la L. 96/2017 è entrata in vigore il 24.6.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza contenute nel DL 50/2017 convertito.

ARGOMENTO DESCRIZIONE
Sgravi contributivi sui premi di produttività Al fine di incrementare la produttività del lavoro e promuovere, al contempo, la par­­tecipazione dei lavoratori, viene introdotto un regime contributivo agevolato in relazione alle componenti variabili della retribuzione erogate a titolo pre­mia­le.

Tale regime (c.d. “decontribuzione dei premi di risultato”):

·       presuppone che l’erogazione degli emolumenti sia effettuata:

–         da aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’orga­niz­za­zione del lavoro;

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–         in esecuzione di contratti collettivi di secondo livello sottoscritti dal 24.4.2017;

·       può essere fruito:

–         contestualmente all’agevolazione fiscale disciplinata dalla L. 28.12.2015 n. 208 (come modificata dalla L. 11.12.2016 n. 232) e dal DM 25.3.2016, consistente dell’applicazione ai premi di risultato e alle somme deri­van­ti dalla partecipazione agli utili dell’impresa, al ri­correre di de­ter­minate condizioni ed entro determinati limiti, di un’im­posta so­sti­tu­ti­va dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 10% (c.d. “detassazione dei premi di risultato”);

–         in luogo del soppresso innalzamento dell’importo massimo delle som­me detassabili, previsto, a fronte del coinvolgimento paritetico dei lavoratori, nella disciplina previgente.

Ambito soggettivo di applicazione

La nuova agevolazione si inserisce nel medesimo contesto in cui opera la de­tas­­sazione, risultando applicabile nel settore privato, con riferimento ai la­vo­ra­to­ri:

·       impiegati con qualsiasi contratto di lavoro subordinato (compresi i dipen­den­ti di lavoratori autonomi, quali i professionisti);

·       titolari, nell’anno precedente, di un reddito di lavoro dipendente non su­pe­riore a 80.000,00 euro.

Ambito oggettivo di applicazione

Sono agevolabili sul piano contributivo, oltre che su quello tributario, le som­me erogate a tali lavoratori:

·       in esecuzione di contratti collettivi:

–         sottoscritti, a livello territoriale o aziendale, da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero, a li­vello aziendale, dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di tali associazioni o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU);

–         soggetti a deposito telematico, unitamente alla dichiarazione di con­for­mità alla normativa, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, sulla base del­le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del La­vo­ro;

 

ARGOMENTO DESCRIZIONE
segue ·       a titolo di:

–         premi di risultato, intesi come somme di ammontare variabile la cui cor­responsione sia legata dai contratti collettivi aziendali o territoriali di cui sopra ad incrementi di produttività, redditività, qualità, effi­cien­za e innovazione, verificabili e misurabili secondo i criteri previsti dai con­tratti stessi;

–         partecipazione agli utili dell’impresa, intesa quale modalità di cor­re­sponsione della retribuzione.

 

Come accennato, per essere utili ai fini della decontribuzione, è necessario che i suddetti contratti collettivi, oltre a presentare determinati requisiti di rap­presen­tatività dei soggetti stipulanti e determinati requisiti contenutistici, risul­ti­no es­se­re stati stipulati successivamente all’entrata in vigore del DL 50/2017, av­ve­nuta il 24.4.2017.

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori

Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori si realizza attraverso modalità:

·       la cui definizione è demandata ai medesimi contratti collettivi aziendali o ter­ritoriali;

·       volte ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo, favorendo un impegno “dal basso” che consenta di miglio­ra­re la qualità del prodotto e del lavoro.

 

Si pensi, ad esempio, alla costituzione di gruppi di lavoro finalizzati all’in­no­va­zione o al miglioramento di aree o sistemi di produzione, cui partecipino sia re­sponsabili aziendali che lavoratori, nei quali questi ultimi possano inter­ve­ni­re ed esprimere opinioni con la stessa dignità dei primi. Non rilevano i gruppi di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Contratti collettivi di secondo livello sottoscritti dal 24.4.2017

In presenza delle condizioni sopra descritte, è riconosciuto uno sgravio:

·       applicabile su una quota dei premi di risultato e/o delle somme cor­ri­spo­ste sotto forma di partecipazione agli utili non superiore a 800,00 eu­ro;

·       in misura pari al 20% dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro e al 100% della contribuzione a carico del lavoratore (con inci­den­za, però, sull’importo della pensione).

 

Resta, altresì, ferma la possibilità di tassare le medesime componenti retribu­ti­ve, salvo rinuncia del dipendente, con un’imposta sostitutiva del 10% in luogo del­l’IRPEF e relative addizionali, fino al limite massimo generale di 3.000,00 euro.

Contratti collettivi di secondo livello sottoscritti prima del 24.4.2017

In relazione ai premi di risultato e alle somme corrisposte sotto forma di parte­ci­pazione agli utili da aziende che coinvolgano pariteticamente i la­vo­ra­tori nell’organizzazione del lavoro in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati prima del 24.4.2017, continua ad applicarsi il regime vi­gen­te fino a tale data, con conseguente:

·       possibilità di tassare dette componenti retributive, salvo rinuncia del dipen­dente, con un’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’IRPEF e re­la­tive addizionali, fino a un limite massimo elevato a 4.000,00 euro (ri­spet­to al limite di 3.000,00 euro previsto in generale);

·       assoggettamento delle somme all’ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale.

 

ARGOMENTO DESCRIZIONE
Nuova disciplina delle prestazioni occasionali In seguito all’abrogazione del lavoro accessorio da parte del DL 17.3.2017
n. 25 (conv. L. 20.4.2017 n. 49) – che ha previsto un periodo transitorio du­ran­te il quale i voucher già acquistati fino al 17.3.2017 potranno essere uti­liz­zati fino al 31.12.2017 – viene reintrodotta la possibilità di acquistare pre­stazioni di lavoro occasionale, ossia quelle attività lavorative che danno luo­go, nel corso di un anno civile:·       per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a com­­­pensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro;·       per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei pre­statori, a com­pen­si di importo complessivamente non superiore a 5.000,00;·       per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del me­desimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro.Al prestatore di attività lavorativa di tipo occasionale sono garantiti il riposo gior­­naliero, le pause e i riposi settimanali.Divieto di ricorrere al lavoro occasionaleNon possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro su­bordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.Tutela previdenziale e assicurativa

I prestatori di lavoro occasionale godono di una minima tutela assicurativa e pre­videnziale, posta a carico dell’utilizzatore, presso:

·          la Gestione separata INPS ex L. 335/95, che garantisce l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti;

·          l’INAIL, per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Compensi

I compensi percepiti sono:

·       esenti da imposizione fiscale;

·       irrilevanti ai fini dello status di disoccupato;

·       computabili ai fini del calcolo del reddito necessario al rilascio o al rin­no­vo del permesso di soggiorno.

Utilizzatori di prestazioni occasionali

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale, previa registrazione sul­l’apposita piattaforma informatica INPS:

·       le persone fisiche, purché non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il c.d. “Libretto Famiglia”;

·       gli altri utilizzatori (imprese e professionisti), purché entro i limiti previsti, me­diante il contratto di prestazione occasionale;

·       la Pubblica Amministrazione, anch’essa mediante il contratto di pre­sta­zio­ne occasionale, soltanto per far fronte ad esigenze temporanee o ec­ce­zionali.

Libretto Famiglia

Le persone fisiche possono servirsi di piccole prestazioni domestiche ac­qui­stan­do, attraverso la predetta procedura INPS, il “Libretto Famiglia”, ossia un libretto nominativo prefinanziato composto da titoli del valore di 10,00 euro. Tramite questa modalità saranno erogati anche il c.d. “voucher baby sitting” e il contributo asili nido di cui all’art. 4 co. 24 lett. b) della L. 28.6.2012 n. 92.

Quanto all’obbligo di comunicazione, l’utilizzatore dovrà trasmettere tramite la procedura INPS o Contact Center ed entro il giorno 3 del mese successivo a quello dello svolgimento della prestazione:

 

ARGOMENTO DESCRIZIONE
segue ·       i dati del prestatore;

·       il compenso pattuito;

·       le altre informazioni utili alla gestione del rapporto.

Contratto di prestazione occasionale

I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno invece usare il contratto di pre­stazione occasionale, attivabile con il versamento – tramite la procedura INPS e con le stesse modalità del “Libretto famiglia” – delle somme desti­na­te a compensare le prestazioni acquisite.

Con riferimento all’obbligo di comunicazione, l’utilizzatore dovrà trasmettere, al­meno un’ora prima dell’inizio dell’attività lavorativa:

·       la dichiarazione che contenga i dati del prestatore;

·       il luogo e l’oggetto della prestazione;

·       il compenso pattuito;

·       l’ora di inizio e di fine della prestazione.

 

Infine, laddove la prestazione lavorativa preventivamente comunicata non do­ves­se avere luogo, l’utilizzatore potrà revocare la comunicazione trasmessa al­­l’INPS entro i 3 giorni successivi al giorno indicato per lo svolgimento della pre­stazione.

Diversamente, l’INPS procederà comunque al pagamento delle pre­stazioni e all’accredito dei contributi.

Versamento delle somme

Il versamento delle somme dovute per il “Libretto Famiglia” o il contratto di prestazione occasionale deve avvenire:

·       con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) o il modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP);

·       utilizzando le causali contributo istituite con la ris. Agenzia delle Entrate 3.7.2017 n. 81;

·       compilando il modello F24 secondo le istruzioni contenute nella suddetta risoluzione.

Impianto sanzionatorio

Il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e in­de­ter­minato qualora sia superato, da parte di un utilizzatore diverso dalla Pub­blica Amministrazione:

·       il limite massimo complessivo di 2.500,00 euro, previsto per il pre­statore per le prestazioni rese in favore del medesimo utilizzatore;

·       il limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello stesso an­no civile.

 

Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale, invece, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 a 2.500,00 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, in caso di:

·       violazione dell’obbligo di comunicazione;

·       violazione dei limiti disposti per gli utilizzatori.

Lavoro subordinato nelle start-up innovative Il periodo di applicazione delle particolari disposizioni in materia di lavoro subor­dinato dettate dall’art. 28 del DL 18.10.2012 n. 179 (conv. L. 17.12.2012 n. 221) per i rapporti instaurati alle dipendenze delle start-up innovative viene esteso da 4 a 5 anni dalla data di costituzione della società.

Tali disposizioni concernono:

segue ·       la retribuzione dei lavoratori assunti (a tempo indeterminato o a termine) da una start-up innovativa, composta da:

–         una parte fissa, non inferiore al minimo tabellare previsto, per il ri­spet­tivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile;

–         una parte variabile, collegata all’efficienza o redditività dell’impresa, al­la produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro o ad altri obiet­ti­vi o parametri di rendimento concordati tra le parti;

·       la facoltà della contrattazione collettiva di stabilire criteri per la deter­mi­na­­­zio­­­ne di minimi tabellari specifici e dettare disposizioni fina­lizza­te ad adat­­­­tare le regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigen­ze del­le start-up.

 

Si segnala che non è stato modificato dal DL 50/2017 convertito il periodo – fissato in 4 anni dalla costituzione della società – di applicazione della “speciale” disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulabili dalle start-up innovative (non soggetti ai limiti al numero di proroghe e in materia di rinnovi, né ai limiti quantitativi posti in generale), confluita all’interno del “codice dei contratti” di cui al DLgs. 15.6.2015 n. 81.

Trattamenti di integrazione salariale
in deroga
Viene modificata la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale in de­ro­ga, integrando l’art. 44 co. 6-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148.

Per effetto della modifica, viene previsto che, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni cor­risposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza:

·       del termine di durata della concessione;

·       o del provvedimento di concessione, se successivo.

Formazione e sostegno al reddito per i lavoratori somministrati Viene fornita l’interpretazione autentica dell’art. 12 co. 3 del DLgs. 10.9.2003 n. 276 relativa all’obbligo, per i soggetti autorizzati alla somministrazione di la­vo­ro, di versare agli appositi fondi le somme per finanziare interventi di for­ma­zio­ne e integrazione al reddito dei lavoratori somministrati.

In particolare, il citato co. 3 precisa che detti interventi devono essere attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal CCNL delle imprese di som­­­ministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazio­na­le.

Secondo la disposizione interpretativa, il suddetto comma deve essere inter­pre­tato nel senso che gli interventi di formazione e integrazione al reddito dei la­voratori somministrati includono le misure stabilite dal CCNL dirette a ga­ran­tire a questi ultimi una protezione complessiva in termini di welfare, anche at­traverso la bilateralità del settore.

 

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