Emissione Fattura in Split Payment
Nuova modalità di Pagamento lo Split Payment, ma come vanno emesse le fatture?
Il cedente o prestatore che effettua operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o delle società di cui all’art. 17-ter co. 1 e 1-bis del DPR 633/72 è tenuto ad emettere la fattura:
- in formato elettronico se il soggetto acquirente è una Pubblica Amministrazione (in quanto, come sopra evidenziato, le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 17-ter 1 del DPR 633/72 coincidono con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 209 e ss. della L. 244/2007);
- alternativamente, in formato cartaceo o elettronico, se il soggetto acquirente è una società di cui all’art. 17-ter 1-bis del DPR 633/72.
La fattura deve riportare, fra gli altri dati:
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicabile;
- l’ammontare dell’imposta;
- l’annotazione “scissione dei pagamenti” (o “Split Payment”) ed, eventualmente, il riferimento all’art. 17-ter del DPR 633/72 (in caso di emissione della fattura elettronica, l’obbligo è assolto riportando nel campo “esigibilità IVA” il valore “S”).
Gamma S.p.A. Corso Zanardelli 133 – 25121 Brescia PI 0840023311 |
||
Fattura n. 55/2017 del 26.7.2017 |
Contattaci per sottoporci la tua situazione e verificheremo se ciò che hai letto nel nostro articolo sia effettivamente applicabile Contattaci, la prima consulenza è gratuita!al tuo caso. alla tua azienda. al tuo problema. ai tuoi progetti. al tuo mondo.
GhidiniTrasporti S.p.A. PI 08559940013 Corso Garibaldi 9 25124 Brescia
|
|
Cessione di n. 10 tavoli da ufficio |
500,00 euro |
|
Aliquota IVA IVA
Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/72 |
22% 110,00 euro |
|
Netto da pagare | 500,00 euro | |
Versamento dell’imposta da parte dell’acquirente Split Payment
Per le Pubbliche Amministrazioni non titolari di partita IVA sono confermate le modalità di versamento dell’imposta di cui all’art. 4 del DM 23.1.2015.
Invece, per le Pubbliche Amministrazioni identificate ai fini IVA che agiscono nell’ambito di attività commerciali, nonché per le società di cui all’art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72, vengono previste due modalità alternative di versamento:
- mediante F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è sorta l’esigibilità, senza possibilità di compensare l’IVA a credito;
- annotando le fatture sia sul registro IVA degli acquisti che sul registro IVA delle vendite, e computando l’imposta nell’ambito della liquidazione IVA periodica.
Tuttavia, ai fini dell’adeguamento dei sistemi informativi e contabili:
- le Pubbliche Amministrazioni che applicano le disposizioni dell’art. 17-ter del DPR 633/72, per effetto delle modifiche apportate dal DL 50/2017, possono effettuare entro il 16.11.2017 il versamento dell’imposta relativa alle fatture per le quali l’esigibilità si verifica dall’1.7.2017 al 31.10.2017;
- le società di cui all’art. 17-ter 1-bis del DPR 633/72 possono annotare le fatture per le quali l’esigibilità si verifica dall’1.7.2017 al 30.11.2017 ed effettuare il relativo versamento entro il 18.12.2017 (in quanto il 16.12.2017 è un sabato).
Modalità di versamento dell’acconto IVA Split Payment
L’art. 2 co. 4 del DM 27.6.2017 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni che operano nell’ambito delle attività commerciali e le società di cui all’art. 17-ter co. 1 e 1-bis del DPR 633/72, laddove effettuino il versamento dell’acconto IVA sulla base del metodo “storico”, determinano l’importo da versare entro il 27.12.2017 tenendo conto anche dell’ammontare dell’imposta, relativa agli acquisti soggetti a Split Payment, divenuta esigibile:
- nel mese di novembre 2017;
- nel terzo trimestre del 2017.
Scopri il nostro preventivo. | laconsulenzaaziendale.it offre anche il servizio di contabilità, richiedilo direttamente qui. |