Emissione Fattura in Split Payment

Nuova modalità di Pagamento lo Split Payment, ma come vanno emesse le fatture?

Il cedente o prestatore che effettua operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o delle società di cui all’art. 17-ter co. 1 e 1-bis del DPR 633/72 è tenuto ad emettere la fattura:

  • in formato elettronico se il soggetto acquirente è una Pubblica Amministrazione (in quanto, come sopra evidenziato, le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 17-ter 1 del DPR 633/72 coincidono con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 209 e ss. della L. 244/2007);
  • alternativamente, in formato cartaceo o elettronico, se il soggetto acquirente è una società di cui all’art. 17-ter 1-bis del DPR 633/72.

La fattura deve riportare, fra gli altri dati:

  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicabile;
  • l’ammontare dell’imposta;
  • l’annotazione “scissione dei pagamenti” (o “Split Payment”) ed, eventualmente, il riferimento all’art. 17-ter del DPR 633/72 (in caso di emissione della fattura elettronica, l’obbligo è assolto riportando nel campo “esigibilità IVA” il valore “S”).
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Corso Zanardelli 133 – 25121 Brescia
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Fattura n. 55/2017

del 26.7.2017

 

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Cessione di n. 10 tavoli da ufficio

 

 

 

500,00 euro

 

Aliquota IVA

IVA

 

Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/72

 

22%

110,00 euro

Netto da pagare 500,00 euro

 

Versamento dell’imposta da parte dell’acquirente Split Payment

Per le Pubbliche Amministrazioni non titolari di partita IVA sono confermate le modalità di versa­mento dell’imposta di cui all’art. 4 del DM 23.1.2015.

Invece, per le Pubbliche Amministrazioni identificate ai fini IVA che agiscono nell’ambito di attività commerciali, nonché per le società di cui all’art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72, vengono previste due modalità alternative di versamento:

  • mediante F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è sorta l’esigibilità, senza possibilità di compensare l’IVA a credito;
  • annotando le fatture sia sul registro IVA degli acquisti che sul registro IVA delle vendite, e com­putando l’imposta nell’ambito della liquidazione IVA periodica.

Tuttavia, ai fini dell’adeguamento dei sistemi informativi e contabili:

  • le Pubbliche Amministrazioni che applicano le disposizioni dell’art. 17-ter del DPR 633/72, per effetto delle modifiche apportate dal DL 50/2017, possono effettuare entro il 16.11.2017 il versamento dell’imposta relativa alle fatture per le quali l’esigibilità si verifica dall’1.7.2017 al 31.10.2017;
  • le società di cui all’art. 17-ter 1-bis del DPR 633/72 possono annotare le fatture per le quali l’esigibilità si verifica dall’1.7.2017 al 30.11.2017 ed effettuare il relativo versamento entro il 18.12.2017 (in quanto il 16.12.2017 è un sabato).

Modalità di versamento dell’acconto IVA Split Payment

L’art. 2 co. 4 del DM 27.6.2017 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni che operano nell’ambito delle attività commerciali e le società di cui all’art. 17-ter co. 1 e 1-bis del DPR 633/72, laddove effettuino il versamento dell’acconto IVA sulla base del metodo “storico”, determinano l’importo da versare entro il 27.12.2017 tenendo conto anche dell’ammontare dell’imposta, relativa agli acquisti soggetti a Split Payment, divenuta esigibile:

  • nel mese di novembre 2017;
  • nel terzo trimestre del 2017.

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