Patent box – Disciplina e chiarimenti ufficiali

L’art. 1 co. 37 – 45 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DM 30.7.2015 disci­pli­nano un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. “Patent box”) per i redditi derivanti dall’uti­liz­zazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali (quali software coperto da copyright e brevetti).

In relazione a tale agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha emanato i seguenti provvedimenti attuativi:

  • 10.11.2015 n. 144042;
  • 1.12.2015 n. 154278;
  • 23.3.2016 n. 43572;
  • 6.5.2016 n. 67014.

I chiarimenti ufficiali relativi alla misura agevolativa in esame sono stati forniti con i seguenti docu­menti:

  • Agenzia delle Entrate 1.12.2015 n. 36;
  • Agenzia delle Entrate 7.4.2016 n. 11;
  • Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12 (recepisce le risposte fornite nel corso di Telefisco 2016).

Soggetti beneficiari Patent BOX

Possono beneficiare del Patent box tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente:

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al tuo caso.

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  • dalla natura giuridica;
  • dalla dimensione;
  • dal settore produttivo di appartenenza.

L’agevolazione è fruibile anche dalle stabili organizzazioni (a cui sono attribuibili i beni immateriali agevolabili) nel territorio dello Stato di soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un ac­cordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Per fruire dell’agevolazione, colui che esercita l’opzione deve:

  • avere diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali;
  • svolgere attività di ricerca e sviluppo.

Soggetti esclusi

Non possono accedere al regime agevolativo:

  • i titolari di reddito di lavoro autonomo;
  • i soggetti assoggettati a procedure non finalizzate alla continuazione dell’attività (es. fallimento, liquidazione coatta);
  • i soggetti titolari di reddito d’impresa che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (es. nuovo regime forfetario ex 190/2014, tonnage tax, società agricole che esercitano l’opzione per determinare il reddito su base catastale).

BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI

Sono oggetto dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di:

  • software coperto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • marchi d’impresa;
  • disegni e modelli;
  • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, com­mer­ciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Qualora più beni tra quelli indicati siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utiliz­zati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti, tali beni pos­sono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del Patent box.

Software coperto da copyright

L’espressione “opere dell’ingegno” è stata sostituita nella norma primaria con “software protetto da copyright” dall’art. 1 co. 148 lett. a) della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Tale disposizione è applicabile anche ai regimi avviati con decorrenza dall’esercizio 2015, vale a dire alle opzioni e istanze di ruling presentate entro il 31.12.2015.

Per software coperto da copyright si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.

Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge le idee e i principi che stanno alla base di qual­siasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine pro­gram­ma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Con riferimento alla prova da fornire in relazione al software coperto da copyright, deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28.12.2000
n. 445, attestante:

  • la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto);
  • la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.

Può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile.

Brevetti

Per brevetti industriali (agevolabili se concessi o in corso di concessione) si intendono:

  • i brevetti per invenzione;
  • i brevetti per modello di utilità;
  • i brevetti per nuove varietà vegetali;
  • le topografie di prodotti a semiconduttori;
  • il certificato complementare per prodotti medicinali;
  • il certificato complementare per prodotti fitosanitari.

Con riferimento a tali brevetti:

  • la prova dell’avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall’Ufficio competente;
  • nel caso di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale, la prova è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall’Ufficio competente.

Devono, inoltre, essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

Marchi

Sono oggetto dell’agevolazione i marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi re­gi­strati o in corso di registrazione.

In merito ai marchi:

  • la prova dell’avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ri­ce­vuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dell’Ufficio competente;
  • nel caso di avvenuta registrazione, la prova è costituita dal relativo attestato di primo depo­sito (in qualunque modo denominato) ovvero dall’ultimo attestato di rinnovo rilasciato dall’Uf­ficio competente.

Devono, inoltre, essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

Disegni e modelli

Per disegni e modelli “giuridicamente tutelabili”, si intendono:

  • le domande di registrazione di disegni e modelli, la cui prova dell’avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall’Ufficio competente;
  • i disegni e modelli registrati, la cui prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall’Ufficio competente;
  • i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedono i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità, la cui prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da trasmettere all’Agenzia delle Entrate;
  • il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico ai sensi del­l’art. 2 co. 1 n. 10 della L. 633/41 in materia di diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, la cui prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

La suddetta dichiarazione deve:

  • attestare la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo;
  • attestare la sussistenza dei rispettivi requisiti di tutela in relazione al regolamento CE n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari ed alla legge sul diritto d’autore (L. 633/41);
  • per il disegno e modello comunitario non registrato, indicare la data e l’evento in cui il di­se­gno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità;
  • per il disegno industriale protetto dal diritto d’autore, indicare il nome dell’autore e, se questi non è vivente, la data di morte.

Know how

Ai fini del regime opzionale in commento si considerano “giuridicamente tutelabili” le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo con­trollo del detentore, ove tali informazioni:

  • siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e com­binazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
  • abbiano valore economico in quanto segrete (non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio con­correnziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato);
  • siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Con riferimento al know how, deve essere rilasciata una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, contenente nello specifico:

  • l’attestazione della legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al richiedente;
  • l’attestazione della sussistenza dei requisiti di tutela;
  • la descrizione delle informazioni o esperienze;
  • l’attestazione che tali informazioni non siano generalmente note o facilmente conoscibili e che presentino valore economico in quanto riservate;
  • l’indicazione delle misure adottate per garantirne la riservatezza (es. archivi chiusi o sup­porti informatici con credenziali; non sono, invece, sufficienti generiche clausole di riserva­tezza).

Esclusioni

Sono escluse dall’agevolazione del Patent box:

  • le opere letterarie;
  • le opere drammatiche;
  • le opere scientifiche;
  • le opere didattiche;
  • i format radiotelevisivi;
  • le opere fotografiche;
  • le opere dell’arte cinematografica;
  • le opere della scultura;
  • le opere e composizioni musicali;
  • i disegni e opere dell’architettura;
  • i progetti di lavori dell’ingegneria.

Sono, inoltre, escluse dall’agevolazione le liste di nominativi (es. liste clienti e fornitori) che conten­gono informazioni aggregate ed utilizzabili dalle imprese in chiave di direct marketing.

Attività di ricerca e sviluppo

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo oggetto dell’agevolazione:

  • la ricerca fondamentale, vale a dire i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design;
  • la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o ap­portare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scien­za e della tecnica;
  • lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l’acquisizione, la com­binazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scien­tifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o ser­vizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. Rientrano altresì nello sviluppo sperimentale la co­stru­zione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli im­pianti e delle attrezzature a tal fine necessari;
  • il design, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;
  • l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
  • le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il manteni­mento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in for­ma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi;
  • le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distin­ti­vo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commer­ciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili (es. attività pubblicitarie e fieristiche).

Determinazione dell’agevolazione

Il Patent box si sostanzia nella detassazione parziale del reddito derivante dai beni immateriali.

Ai fini della determinazione dell’agevolazione occorre:

  • determinare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo (diretto o “indiretto”) dei beni imma­te­riali;
  • determinare il rapporto (c.d. “nexus ratio”) tra i costi afferenti l’attività di ricerca e sviluppo so­­stenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (costi quali­ficati) e i costi complessivi sostenuti;
  • individuare la quota di reddito agevolabile, determinata applicando al reddito derivante dal­l’utilizzo del bene immateriale il coefficiente risultante dal rapporto di cui al punto prece­dente;
  • applicare, infine, a tale quota di reddito la percentuale di detassazione riconosciuta (30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% dal 2017).

Calcolo del reddito agevolabile

Il regime opzionale di tassazione agevolata riguarda:

  • i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei suddetti beni immateriali (c.d. “utilizzo indiretto”);
  • l’utilizzo diretto degli stessi.

Nel caso di concessione in uso a terzi dei beni immateriali, il reddito agevolabile è costituito:

  • dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali (royalties);
  • al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi, di competenza del pe­riodo d’imposta.

La determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali richiede ob­bligatoriamente la preventiva attivazione di una procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate (si veda il successivo § 6).

Per la determinazione del reddito agevolabile, è preferibile utilizzare il metodo del confronto del prez­zo (CUP) e del Residual Profit Split.

Calcolo del coefficiente (c.d. “nexus ratio”)

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:

  • i costi afferenti le attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (costi qualificati);
  • i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene (costi complessivi).

Costi irrilevanti

Ai fini della determinazione del citato rapporto non rilevano:

  • gli interessi passivi;
  • le spese relative agli immobili;
  • qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato a uno specifico bene immateriale agevolabile.

Profili temporali

Per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni relative al Patent box e per i due suc­cessivi (2015, 2016 e 2017, per i soggetti “solari”), i costi:

  • sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti;
  • sono assunti complessivamente, vale a dire senza distinzione per singolo bene immateriale.

Pertanto, considerando i soggetti “solari”:

  • con riferimento al 2015, ai fini del calcolo del rapporto rileveranno i costi sostenuti com­ples­si­vamente nel quadriennio 2012, 2013, 2014 e 2015;
  • con riferimento al 2016, rileveranno i costi sostenuti nel quadriennio 2013, 2014, 2015 e 2016;
  • con riferimento al 2017, rileveranno i costi sostenuti nel quadriennio 2014, 2015, 2016 e 2017.

Con riferimento ai costi assunti complessivamente:

  • è comunque necessario separare i costi relativi ai beni agevolabili da quelli relativi ai beni non agevolabili;
  • soltanto in caso di oggettiva difficoltà di separazione sarà possibile considerare anche i costi relativi ai beni non agevolabili.

A partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni (vale a dire dal 2018, per i soggetti “solari”), i costi:

  • sono quelli sostenuti nei periodi d’imposta in cui le presenti disposizioni trovano applica­zi­ne;
  • sono assunti distintamente per ciascun bene immateriale agevolabile (determinazione anali­tica).

Resta fermo che qualora l’azienda sia in grado di determinare il “nexus ratio” analitico relativo ai beni agevolabili già entro la chiusura del 2015, è consentito l’utilizzo di tale dato ai fini del calcolo dell’agevolazione fruibile per gli esercizi 2015, 2016 e 2017.

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie, il soggetto avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione ef­fettuata dal dante causa, anche in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rap­porto tra costi qualificati e costi complessivi rilevante ai fini del Patent box.

In particolare:

  • l’avente causa subentra nella posizione del dante causa anche se quest’ultimo non ha esercitato l’opzione prima dell’effettuazione dell’operazione;
  • in linea generale, tale disposizione è applicabile alle sole operazioni di fusione, scissione e con­ferimento aventi ad oggetto aziende;
  • tuttavia, l’avente causa può subentrare nelle posizioni del dante causa anche nel caso in cui le operazioni di fusione, scissione e conferimento abbiano ad oggetto singoli beni imma­te­riali, purché siano:
  • poste in essere entro il 30.6.2016;
  • siano attuate tra società che al 31.12.2014 appartenevano al medesimo gruppo societa­rio.

Misura della detassazione

La percentuale di esclusione dal concorso alla formazione della quota di reddito agevolabile è pari, per i soggetti “solari”:

  • al 30%, per il periodo d’imposta 2015;
  • al 40%, per il periodo d’imposta 2016;
  • al 50%, dal periodo d’imposta 2017.

A titolo esemplificativo, supponendo che il reddito derivante dall’utilizzo in concessione del bene immateriale sia pari a 200.000,00 euro e che il calcolo del rapporto determini una percentuale pari al 96%, la quota di reddito agevolato sarà pari a 192.000,00 euro e, conseguentemente, la detas­sazione per il 2015 (da indicare in UNICO 2016) sarà pari a 57.600,00 euro (30% di 192.000,00).

Plusvalenze da cessione dei beni immateriali

Il regime agevolativo è esteso anche alle plusvalenze da cessione dei beni.

È infatti prevista l’esclusione dal reddito d’impresa delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla ces­sione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al man­teni­mento e accrescimento di altri beni immateriali svolte:

  • direttamente dai soggetti beneficiari;
  • mediante contratti di ricerca da università o enti di ricerca e organismi equiparati;
  • mediante contratti di ricerca da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • mediante contratti di ricerca da società, anche start up innovative, che direttamente o indi­ret­tamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, le quali si siano limitate a far svolgere le attività di ricerca e sviluppo dai soggetti sopra indicati al secondo e terzo punto.

Considerato che anche le plusvalenze costituiscono reddito agevolabile, la relativa variazione in diminuzione deve essere calcolata con le medesime modalità previste per l’ordinario reddito agevolabile. In sostanza, dal prodotto tra la plusvalenza e il “nexus ratio” scaturirà la quota di red­di­to agevolabile che non concorrerà alla formazione del reddito complessivo, in quanto esclusa, nei limiti del 30% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% a regime.

 

Qualora non si verifichino le suddette condizioni per l’esenzione, il reddito del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica la cessione deve essere aumentato dell’importo della plusvalenza che avrebbe concorso a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui è stata realiz­zata in assenza della suddetta previsione.

ISTANZA DI RULING

Rientrano nell’ambito applicativo dell’accordo preventivo di ruling con l’Agenzia delle Entrate:

  • la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali;
  • la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali realizzato nell’am­bi­to di operazioni con società infragruppo;
  • la determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili.

Solo nel primo caso la procedura è obbligatoria, negli altri due casi è facoltativa.

Per le PMI è prevista una procedura di ruling semplificata. In particolare, per tali soggetti i metodi e i criteri di calcolo potranno essere definiti in contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo, senza la necessità di dettagliare i metodi e i criteri di calcolo già nell’istan­za.

Modalità di presentazione dell’istanza

Al fine di avere accesso alla procedura di accordo preventivo, i soggetti titolari di reddito d’im­pre­sa:

  • devono indirizzare all’Agenzia delle Entrate apposita istanza in carta libera a mezzo rac­co­mandata con avviso di ricevimento;
  • in alternativa, possono consegnare direttamente la medesima istanza all’ufficio, che rilascia at­te­stazione di avvenuta ricezione;
  • in ogni caso, copia dell’istanza e della relativa documentazione devono essere prodotti su sup­porto elettronico.

Destinatari dell’istanza

A decorrere dal 6.5.2016, l’istanza di ruling deve essere presentata:

  • alla Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, ufficio Accordi preventivi e con­troversie internazionali, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che, indipendentemente dal domicilio fiscale, hanno un volume d’affari o un ammontare di ricavi, indicato nell’ultima dichiarazione presentata prima dell’invio dell’istanza, pari o superiore a 300 milioni di euro;
  • alle Direzioni Regionali e Provinciali di Trento e di Bolzano, per i soggetti titolari di reddito di impresa che, alla data di presentazione dell’istanza, hanno il domicilio fiscale nel rispettivo ambito territoriale e un volume d’affari o un ammontare di ricavi inferiore a 300 milioni di euro.

Le imprese possono presentare richiesta di chiarimenti, in merito all’individuazione dell’artico­la­zione competente, all’indirizzo di posta elettronica dc.acc.accordi@agenziaentrate.it.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

È consentito presentare o integrare successivamente la documentazione a supporto dell’istanza di ruling:

  • entro 150 giorni dalla presentazione della medesima, per le istanze presentate dall’1.12.2015 al3.2016;
  • entro 120 giorni, per le altre istanze.

La documentazione integrativa deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ri­ce­vi­mento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

La documentazione integrativa per la quale al 6.5.2016 non sono ancora scaduti i termini di pre­sentazione, va inviata a cura del contribuente alle articolazioni dell’Agenzia delle Entrate come so­pra indicate.

Esercizio dell’opzione

In linea generale, il regime opzionale del Patent box è applicabile a decorrere dal periodo d’im­po­sta successivo a quello in corso al 31.12.2014, vale a dire dal 2015 per i soggetti “solari”.

L’opzione per il regime di Patent box:

  • ha durata per cinque esercizi sociali;
  • è rinnovabile.

Con riferimento alle modalità di esercizio dell’opzione (soggetti “solari”):

  • per il 2015 e 2016, l’esercizio dell’opzione avviene presentando in via telematica l’apposito modello;
  • dal 2017 l’opzione deve essere effettuata direttamente in dichiarazione dei redditi.

Modalità di esercizio dell’opzione senza ruling

Attualmente, al fine di fruire dell’agevolazione, occorre optare per il regime opzionale:

  • trasmettendo all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello d’opzione;
  • mediante l’apposito software denominato “PATENT_BOX”, disponibile sul sito Internet del­l’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98 (dottori commercialisti, esperti contabili, ecc., comprese le società del gruppo).

La prova dell’avvenuta comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dal­l’Agenzia delle Entrate.

L’opzione per il regime di tassazione agevolata:

  • è esercitata entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione;
  • riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro.

In pratica, per un soggetto con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, l’opzione effettuata entro il 31.12.2015 vale per il 2015 e fino a tutto il 2019.

Modalità di esercizio dell’opzione in caso di ruling

Per i soggetti che utilizzano direttamente i beni immateriali, l’opzione per il regime di tassazione agevolata ha efficacia dal periodo d’imposta nel quale è presentata l’istanza di ruling con la quale viene determinato il contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita.

In sostanza, con riferimento al 2015, entro il 31.12.2015 le imprese dovevano:

  • dap­prima, trasmettere telematicamente il modello per l’esercizio dell’opzione (obbligo ge­ne­rale previsto per tutte le imprese che intendono beneficiare del Patent box);
  • spedire, poi, l’istanza per l’accesso alla procedura di ruling.

L’opzione può essere esercitata anche tardivamente mediante l’istituto della “remissione in bonis”. Ad esempio, se un contribuente non ha esercitato per l’anno 2015 l’opzione ma ha presentato istanza di ruling entro la fine del medesimo anno, in presenza dei requisiti sostanziali per il Patent box può:

  • effettuare la comunicazione telematica dell’esercizio dell’opzione entro il 30.9.2016;
  • versare contestualmente la sanzione di 250,00 euro.

Ruling obbligatorio

In caso di presentazione di ruling obbligatorio, l’opzione produce efficacia – e, quindi, il quin­quen­nio inizia a decorrere – dall’anno di presentazione dell’istanza. Pertanto, in caso di comuni­ca­zione dell’opzione nel 2015 senza presentazione dell’istanza di ruling, l’opzione non ha effetto per tale annualità. Se poi l’istanza viene presentata nel 2016, il quinquennio decorre dall’anno 2016.

Il differimento della decorrenza del regime si ha soltanto nel caso in cui il ruling obbligatorio sia portato a termine, vale a dire venga integrata la documentazione entro il termine previsto. In caso di mancata integrazione della documentazione, infatti, si determina la decadenza dell’istanza e, con­seguentemente, la mancata efficacia dell’opzione effettuata (senza alcuna conseguenza per il contribuente).

Ruling facoltativo

Diversa è la questione in caso di ruling facoltativo. Infatti:

  • se viene esercitata l’opzione e non viene presentata istanza di ruling facoltativo, l’opzione è già efficace, inizia a decorrere il quinquennio e il contribuente determina autonomamente il reddito agevolabile; se però nel corso del quinquennio il contribuente presenta istanza di ruling facoltativo, lo stesso non può determinare il reddito autonomamente per la residua parte del triennio, ma deve attendere la conclusione dell’accordo con l’Agenzia;
  • se viene presentata istanza di ruling facoltativo nello stesso anno di esercizio dell’opzione, l’opzione è efficace (il quinquennio inizia a decorrere) ma il contribuente non può deter­mina­re autonomamente il reddito, dovendo attendere la conclusione dell’accordo con l’Agen­zia;
  • se la documentazione non viene integrata entro il termine previsto, l’istanza di ruling facol­tativo si considera decaduta, ma l’opzione è ancora valida; il contribuente può quindi ini­ziare o continuare a determinare il reddito autonomamente.

Utilizzo dell’agevolazione

L’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determi­na­zione del reddito d’impresa ed è rilevante anche ai fini IRAP. Pertanto, occorre operare una va­ria­zione in diminuzione:

  • nel modello UNICO;
  • nella dichiarazione IRAP.

Mancata indicazione in dichiarazione

Non ci saranno conseguenze per il contribuente se, a seguito dell’esercizio dell’opzione, non do­ves­se poi risultare possibile o conveniente operare alcuna variazione in diminuzione nella dichia­razione dei redditi ai fini della fruizione dell’agevolazione.

Perdite

Lo sfruttamento economico dei beni immateriali può comportare, anche solo temporaneamente, che i costi eccedano i ricavi, generando in tal modo una perdita anziché un reddito.

Nel caso in cui, una volta esercitata l’opzione per l’anno d’imposta 2015, l’impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale generi una perdita, l’impresa in regime di Patent box rinvierà gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.

In particolare, nel caso in cui le modalità di determinazione dell’agevolazione portino ad un risul­tato negativo derivante dall’eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo.

Le perdite generate in vigenza del regime di Patent box dovranno essere recuperate, attraverso un meccanismo di “recapture” nell’ambito del medesimo regime di Patent box, nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi. Tali perdite saranno, quindi, computate a ri­du­zione del reddito lordo agevolabile (pari all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento.

Al riguardo, è stato precisato che:

  • la perdita del singolo bene immateriale, anche per la parte relativa al periodo antecedente alla creazione dello stesso, dovrà essere memorizzata con il sistema di tracciatura a partire dall’anno 2015, anche se l’impresa non ha optato per il regime agevolato;
  • le perdite fiscali di un determinato bene immateriale andranno a decurtare i soli eventuali redditi positivi generati dallo stesso bene nel quinquennio di efficacia dell’opzione, senza alcun impatto sul regime Patent box di altri beni immateriali per i quali l’azienda ha optato.

Il Patent box è cumulabile con il credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

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