IVAFE, saldo e acconto entro il 02.07.2018

L’IVAFE è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia, che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio

L’imposta viene liquidata in dichiarazione dei redditi, nel quadro RW. E’ pari al 2 ‰ del valore delle attività finanziarie, dato dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui tali prodotti sono detenuti.

SOGGETTI PASSIVI

L’IVAFE è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia, che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, indipendentemente dalla cittadinanza e dalle modalità della loro acquisizione (quindi anche se pervengono da eredità o donazioni).

AMBITO APPLICATIVO

L’IVAFE si applica ai:

  • prodotti finanziari;
  • conti corrente;
  • libretti di risparmio;

detenuti all’estero[1].

Sono escluse le partecipazioni estere, i finanziamenti soci in società estere, i metalli preziosi e le valute estere.

ALIQUOTA

L’IVAFE è stabilita nella misura del 2[2].

Per i conti correnti, libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è in misura fissa pari a 34,20 Euro, per ciascun conto o libretto detenuto all’estero. L’imposta in misura fissa non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo (risultante dagli estratti conto e dai libretti) è complessivamente non superiore a 5.000 Euro.

L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione a alla quota di possesso, in caso di attività finanziarie cointestate.

BASE IMPONIBILE

Il valore dei prodotti finanziari è dato generalmente dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui i prodotti sono detenuti. Se i prodotti non sono detenuti al 31.12 dell’anno, si deve fare riferimento al valore degli stessi rilevato al termine del periodo di detenzione.

Per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.

Per le azioni, obbligazioni e gli altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile IVAFE è costituita dal valore nominale.

In mancanza sia del valore nominale sia del valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

CREDITO D’IMPOSTA

Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti gli investimenti.

Tuttavia, se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario, sono previste convezioni contro le doppie imposizioni, che prevedono per tale prodotto, l’imposizione esclusivamente nel paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposta patrimoniali eventualmente pagate all’estero. Per queste, eventualmente, può essere chiesto il rimborso all’amministrazione del Paese in cui tale imposte sono state applicate nonostante le convenzioni.

VERSAMENTI

L’IVAFE deve essere versata in acconto e saldo, secondo le modalità previste dall’Irpef, in sede di dichiarazione dei redditi, quest’anno quindi entro:

  • il 07.2018;
  • ovvero entro il 20.08.2018 con la maggiorazione dello 0,40%;

e a tal fine deve essere compilato il quadro RW.

L’acconto 2018 è dovuto se l’importo indicato al rigo RW6, colonna 1, supera i 51,65 Euro (52 Euro per effetto dell’arrotondamento). In tal caso l’acconto è dovuto nella misura del 100% e dovrà essere versato:

  • in un’unica soluzione, entro il 30.11.2018, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 €;
  • in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 €:
  • la prima rata andrà versata entro il 02.07.2018 (o 20.08.2018 con la maggiorazione dello 0,40%) nella misura del 40% dell’importo indicato al rigo RW6 colonna 1;
  • la seconda rata entro il 30.11.2018, nella misura restante del 60%.

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 4043 per il saldo;
  • 4047 per il primo acconto;

4048 per il secondo acconto.

[1] La detenzione all’estero si verifica quando la persona custodisce o deposita l’attività finanziaria presso un intermediario non residente, o mediante intestazione a fiduciaria non residente, o quando la detiene all’estero in una cassetta di sicurezza.

[2] Dal 2014 la misura è del 2 per mille. Per il 2013 la misura era dell’1,5 per mille, e per il 2012 dell’1 per mille.

Andrea Pavoni

Laurea in Economia e Gestione Aziendale e Training Master in Startup Financial e Management. Specializzato in strategia, analisi e sviluppo d'impresa. L'esperienza e le competenze acquisite nell'ambito delle Startup e PMI innovative mi permettono di affiancare l'imprenditore fornendo una consulenza professionale la realizzazione di nuovi progetti e potenziando le competenze economico-manageriali già esistenti. L'alta formazione e training manageriale mi permette di assistere l'imprenditore nelle problematiche inerenti alla gestione delle startup, in particolar modo nel settore del "high market barriers", fornendo consulenza approfondita e piani di risoluzione dei problemi connessi.

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Andrea Pavoni
Tags: IVAFE

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