Le persone fisiche residenti in Italia, che detengono immobili all’estero, sono assoggettati alle imposte nel Paese in cui tali immobili sono ubicati, e ad un’imposta patrimoniale in Italia: c.d. IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero), introdotta dal Decreto Salva Italia (D.l. 201/2011).
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno in cui il possesso si è protratto.
Essa viene liquidata in sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RW, ed è pari allo 0,76% del valore degli immobili, dato dal costo risultante all’atto dell’acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui l’immobile è situato.
L’IVIE è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia, che detengono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, immobili (fabbricati o terreni) situati all’estero, a qualsiasi uso essi siano destinati. Se l’immobile non è locato, non è dovuta l’Irpef in Italia.
Sono soggetti all’imposta i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni, compresi quelli strumentali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Dal 2016 sono esclusi:
diversi da quelli che in Italia risultano classificati come immobili non di lusso (ossia non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 o A/)).
I soggetti passivi dell’IVIE sono:
Nel caso in cui gli immobili siano detenuti in comunione, l’imposta è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota.
Il titolare della nuda proprietà non paga IVIE ma è tenuto a compilare comunque il Quadro RW.
L’Ivie è dovuta anche per gli immobili esteri che siano detenuti da una persona fisica residente:
formalmente intestati a entità giuridiche (società, fondazioni, trust, ecc.) che agiscono quali persone interposte qualora l’effettiva disponibilità degli immobili sia riconducibile ad una persona fisica residente.
L’IVIE è stabilita nella misura dello 0,76%, in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà (o altro diritto reale), e ai mesi dell’anno in cui si è protratto tale diritto. Il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. L’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200 Euro. Ai fini della soglia di esenzione, si deve fare riferimento al valore complessivo dell’immobile senza considerare né quote di possesso né periodo di possesso. Non si tiene nemmeno conto dello scomputo di eventuali crediti di imposta esteri (C.M. n. 28/E del 2012).
L’immobile situato all’estero adibito ad abitazione principale (e relative pertinenze), e la casa coniugale assegnata all’ex- coniuge, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 godono delle seguenti agevolazioni:
non è dovuta l’Irpef in Italia.
La base imponibile si calcola in modo diverso a seconda che l’immobile sia situato:
in Paesi diversi.
Immobili situati in Ue | Immobili situati in paesi diversi |
Il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come risulta determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato. In mancanza del valore catastale si fa riferimento al costo risultante all’atto di acquisto, e in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui l’immobile è situato. | Il valore da utilizzare è prioritariamente il costo di acquisto o quello di costruzione se l’immobile è stato costruito. In mancanza del costo si assume il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui l’immobile è situato. Nel caso di immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello contenuto nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato. |
Dall’imposta dovuta, il contribuente può detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta pagata nello Stato in cui è situato l’immobile a titolo di imposta patrimoniale.
La C.M. n. 28/E del 2012 ha predisposto una tabella con l’elenco dei Paesi UE e SEE con l’indicazione delle imposte che devono essere prese come riferimento ai fini della determinazione del valore dell’immobile e delle imposte che è possibile detrarre dall’IVIE.
L’IVIE deve essere versata in acconto e saldo, secondo le modalità previste dall’Irpef, quest’anno quindi entro:
L’acconto 2018 è dovuto se l’importo indicato al rigo RW7, colonna 1, supera i 51,65 Euro (52 Euro per effetto dell’arrotondamento). In tal caso l’acconto è dovuto nella misura del 100% e dovrà essere versato:
I codici tributo da utilizzare sono:
4045 per il secondo acconto.
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