Nessuna sanzione per gli acconti IRPEF 2017 carenti per effetto dell’IRI

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 47/E del 22 giugno 2018, ha chiarito che non è sanzionato il versamento carente dell’acconto Irpef relativo al periodo d’imposta 2017, a causa dell’applicazione del regime opzionale Iri (imposta sul reddito d’impresa), inizialmente prevista dal 2017, ma successivamente slittata al 2018 a seguito dell’approvazione delle Legge di Bilancio 2018. I contribuenti, pertanto, verseranno il saldo IRPEF 2017 calcolato come differenza fra quanto dovuto in sede di dichiarazione dei redditi e quanto versato a titolo di acconto, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

IL PROBLEMA DEGLI ACCONTI IRPEF 2017

Una certa di platea di soggetti aveva scelto l’anno scorso di optare per l’IRI, e aveva pertanto calcolato gli acconti Irpef 2017 con il metodo previsionale in considerazione di tale scelta, riducendo i relativi importi.

Successivamente la Legge di Stabilità 2018 ha prorogato l’ingresso dell’IRI dal 2017 al 2018 mettendo tali soggetti in difficoltà per quanto riguarda i pagamenti effettuati, che risultavano a questo punto insufficienti.

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In sede di calcolo del saldo Irpef 2017, da effettuarsi entro il 2.7.2018 o entro il maggior termine del 20.08.2018 con la maggiorazione dello 0,40%, tali soggetti si sono posti il problema di come dover procedere al pagamento dei maggiori acconti dovuti. La questione, in particolare, era se fosse o meno dovuta la sanzione per insufficiente versamento.

LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI NELLA DICHIARAZIONE

Con la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del modello Redditi PF 2018 e delle relative istruzioni, si erano individuate le modalità con cui ricalcolare gli acconti Irpef 2017. E’ stato infatti introdotto l’apposito rigo RS 148, denominato “Rideterminazione dell’acconto” per rideterminare gli acconti Irpef 2017, assumendo quale imposta del periodo quella rideterminata in base alla proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2018.

Con l’introduzione di tale rigo e con le indicazioni date dall’Agenzia delle Entrate nelle relative istruzioni si presupponeva che l’Agenzia delle Entrate non avesse intenzione di sanzionare il contribuente che, sulla base delle volontà di applicare l’Iri già dal 2017, avesse versato un minor acconto rispetto a quello che poi sarebbe risultato dovuto sulla base di quanto indicato nel modello Redditi 2018 PF.

LA CONFERMA CON LA RISOLUZIONE 47/E/2018

Con la Risoluzione 47/E/2018 l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha confermato che non si applicano sanzioni ed interessi in relazione ai minori acconti Irpef 2017 versati, che sono risultati insufficienti rispetto all’imposta dovuta, per effetto del differimento al 2018 dell’IRI. L’Agenzia sottolinea che la disapplicazione di sanzioni e interessi opera solo nel caso in cui il minor versamento sia dovuto al differimento dell’IRI disposto dalla Legge di Bilancio 2018, e non da altre previsioni rivelatesi poi errate.

Tale orientamento è conforme ad un altro già adottato con la Risoluzione 176/E del 12.08.2003 in materia di IRAP, e poggia sul concetto che “il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile ratione temporis, e l’errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva”.

Il contribuente, pertanto, determinerà il saldo IRPEF 2017 senza sanzioni ed interessi, come differenza tra quanto risulta dovuto dal Modello Redditi PF 2018 e quanto versato a titolo di acconto, e provvederà alla compilazione del rigo RS138 ed RN38 del Mod. Redditi PF 2018.

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