Saldo Tasi entro il 18 dicembre 2017

Il 18 dicembre scade il termine di pagamento del saldo della TASI 2017. Per calcolare l’ammontare dovuto occorre visionare le delibere comunali che risultano pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10.2017.
Il versamento della TASI riguarda anche gli immobili ubicati in comuni che non hanno deliberato entro tale data, in questi casi l’imposta si calcola applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 2016.

SALDO TASI ENTRO IL 18 DICEMBRE 2017

SCADENZA TASI PER IL 2016

La TASI va versata in due rate:

¨        la prima, entro il 16.6, a titolo di acconto, utilizzando l’aliquota e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;

¨        la seconda, entro il 16.12, a titolo di saldo, sulla base delle delibere e regolamenti pubblicati dal Comune alla data del 28.10 di ciascun anno sul sito Internet del MEF. In caso di mancata pubblicazione delle suddette delibere/regolamenti entro il 28.10 “si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”.

Pertanto il prossimo 18 dicembre 2017 (in quanto il 16 cade di sabato) scade il pagamento del saldo Tasi relativo al 2017, sulla base delle delibere pubblicate entro il 28.11.2017, e a conguaglio di quanto versato a titolo di acconto a giugno 2017.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di:

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¨        fabbricati (compresa l’abitazione principale);

¨        e di aree edificabili.

Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli e le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP.

Dal 2016 sono escluse anche le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso. Per poter usufruire dell’esenzione dal pagamento della TASI, l’immobile:

¨        non deve essere “di lusso” (quindi non accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9);

¨        deve essere adibito ad abitazione principale, come definita ai fini IMU, dal possessore oppure dall’utilizzatore, nelle ipotesi di immobile dato in comodato o locazione. In quest’ultimo caso, se l’immobile costituisce abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90%, se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto.

L’esenzione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale come definite ai fini IMU, e ai casi di assimilazione all’abitazione principale.

Per legge sono assimilate ad abitazione principale:

¨        le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché dal 2016, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

¨        i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

¨        la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio;

¨        immobile non locato posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

¨        unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e già pensionati nel rispettivo Stato di residenza, a condizione che l’unità abitativa non risulti locata o concessa in comodato.

Può essere assimilata ad abitazione principale, con specifica delibera comunale, l’unità immobiliare:

¨        posseduta da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero/sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non sia locata;

L’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti entro il primo grado in linea retta, dal 1° gennaio 2016 usufruisce – come si spiegherà meglio in seguito- della riduzione della base imponibile del  50%.

Non sono soggetti a TASI, inoltre:

¨        gli immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:

ü  assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

ü  dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);

¨        fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

¨        fabbricati destinati ad usi culturali (art. 5-bis DPR 601/73)  e all’esercizio del culto;

¨        i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggi e bivacchi;

¨        gli immobili utilizzati dalle casse edili, destinati allo svolgimento di attività assistenziali e previdenziali (Risoluzione MEF 8 del 5.10.2015).

Il comune può deliberare riduzioni/esenzioni per alcune fattispecie elencate all’art. 1 comma 679 della Finanziaria 2014 come le abitazioni con unico occupante, quelle tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo; quelle occupate da soggetti che risiedono o dimorano all’estero per più di 6 mesi l’anno ecc…

Il comune, inoltre, può disporre l’azzeramento dell’aliquota TASI per determinate categorie di immobili.

Per gli immobili inagibili/inabitabili, a seguito di eventi sismici/alluvioni/altre calamità naturali, è necessario fare riferimento agli specifici Provvedimenti per verificare i termini e le modalità di riconoscimento dell’esenzione, o riduzione della TASI.

Per gli immobili siti nelle Zone Franche Urbane, posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche, da parte delle piccole e micro imprese, è prevista la possibilità di fruire dell’esenzione o di agevolazioni TASI. I requisiti per fruire dell’agevolazione sono fissati con specifiche disposizioni emanate per le diverse zone interessate.

SOGGETTI PASSIVI

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili.

Premesso che nel caso dell’abitazione principale l’obbligo di versamento della TASI ricade interamente sul proprietario, non sull’occupante, si distinguono di seguito alcuni casi particolari:

¨        Immobile concesso in locazione/comodato: il titolare e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, per cui:

ü   l’occupante versa la TASI nella misura deliberata dal comune , fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI (la TASI dovuta si calcola con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, e poi viene suddivisa tra titolare e occupante);

ü   il titolare del diritto reale versa la parte restante.

Nel caso di mancato pagamento da parte dell’inquilino, il proprietario non è responsabile del mancato pagamento. Ognuno infatti è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.

In caso di più comproprietari/detentori:

ü   l’importo dovuto dagli inquilini/comodatari rimane invariato (10% – 30%) ed è rimessa alla discrezionalità degli interessati la ripartizione della quota d’imposta dovuta;

ü   opera la solidarietà tra i diversi comproprietari/ detentori e quindi in caso di omesso versamento, il Comune può richiedere quanto non versato a tutti i comproprietari/detentori, a prescindere dal soggetto inadempiente.

¨        Leasing: per gli immobili in leasing il soggetto passivo TASI è il locatario/conduttore

¨        Detenzione temporanea: in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

¨        Coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale:   il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione, come ai fini IMU, pertanto solo lui è il soggetto passivo del tributo, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile.

CONDIZIONI DI ACCESSO

La  base imponibile della TASI è la stessa di quella prevista per l’IMU, ossia il valore che si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:
Categoria catastale dell’immobile Tipologia Moltiplicatore Imu Categoria catastale dell’immobile
A (tranne A/10) abitazioni A (tranne A/10) 160
C/2 C/6 C/7 magazzini, autorimesse, tettoie C/2 C/6 C/7
A/10 e D/5 uffici e studi privati, banche e assicurazioni A/10 e D/5 80
B collegi, scuole, ospedali, etc. B 140
C/3 C/4 C/5 laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro C/3 C/4 C/5
C/1 negozi e botteghe 55 C/1
D (tranne D/5) alberghi, teatri, etc. 65 D (tranne D/5)
Si ricorda, inoltre, che:

¨        per i fabbricati di interesse storico artistico, e per quelli inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile va ridotta al 50%;

¨        per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l’imposta si calcola sul valore dell’area edificabile, fino alla data di ultimazione lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale/commerciale all’1.1 dell’anno di imposizione.

Per l’unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore) è prevista una riduzione della base imponibile Imu del 50%. L’agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

¨        il contratto sia registrato

¨        il comodante:

ü  possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;

ü  risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Dal 2016, gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, sono soggetti all’aliquota TASI stabilita dal comune ridotta del 25%.

Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM  -per il 2017 il Dm è quello del 14.04.2017.

Per gli immobili a destinazione speciale/produttiva (cat. D ed E), la rendita è data dalla stima diretta che valuta, oltre alle componenti edilizie, anche quelle impiantistiche connesse, per la specifica destinazione d’usto (imbullonati). Dal 2016 in questa stima vanno inclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A tal fine è richiesta la presentazione di atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è stato presentato entro il 15.06.2016, la nuova rendita ha effetto dal 1.1.2016, ed è quindi utilizzabile per la TASI 2016. A regime rileva la rendita risultante all’1.1 dell’anno di imposizione.

L’aliquota base è l’1‰. Il Comune, tuttavia, può con specifica delibera:

¨        ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

¨        stabilirne un’altra purché per ciascuna tipologia di immobile la somma tra l’aliquota della TASI e quella dell’IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (10,60 ‰).

Per il 2014-2015:

¨        l’aliquota massima non può superare il 2,5‰ (1‰ per i fabbricati rurali strumentali);

¨        è comunque ammesso il superamento di tali limiti, per un ammontare non superiore allo 0,8‰, a condizione che per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate, il Comune preveda detrazioni d’imposta o altre misure “tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU”.

La Legge di Stabilità 2017 ha previsto il blocco del carico impositivo rispetto a quello del 2015 e 2016, fatte salve alcune eccezioni

MODALITA’ DI RICHIESTA

La TASI si versa con modello F24, o con bollettino di conto corrente postale. L’importo va arrotondato all’unità di Euro, e il minimo da versare è pari a 12 €, anche se ciascun comune può stabilire una soglia diversa.

Se il versamento avviene con mod. F24 si utilizzano i seguenti codici tributo:

¨        3958, abitazione principale e relative pertinenze

¨        3959, fabbricati rurali ad uso strumentale

¨        3960, aree fabbricabili

¨        3961, altri fabbricati.

In alternativa è possibile usare l’apposito bollettino di c/c/p. Nel bollettino è indicato il numero di c/c “1017381649”, valido per tutti i Comuni ed è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO TASI”.

 

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