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Acconto imposta sostitutiva rivalutazione TFR
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Acconto imposta sostitutiva rivalutazione TFR

13 dicembre 2017 Andrea Pavoni Andrea Pavoni Fisco, Imposte e Tasse

Entro lunedì 18.12.2017 (in quanto il 16 quest’anno cade di sabato) deve essere effettuato da parte del datore di lavoro il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR nel caso in cui il TFR sia mantenuto in azienda.
Per il calcolo dell’acconto, si può utilizzare il metodo storico oppure quello presuntivo.
Il versamento a saldo dovrà essere, invece, effettuato entro il 16.02.2018.

ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR

L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA FINANZIARIA DEL TFR

Nel caso di TFR mantenuto in azienda, come previsto dall’art. 2120 del codice civile, il fondo TFR è annualmente incrementato della quota capitale e della quota finanziaria.

In particolare, la quota capitale è data dalla sommatoria delle retribuzioni lorde erogate nell’anno e divisa per 13,5. Essa è soggetta a tassazione separata al momento della corresponsione del TFR o all’atto di erogazione di eventuali anticipazioni.

La quota finanziaria, invece, è data dalla rivalutazione annua calcolata applicando al fondo TFR esistente al 31.12 dell’anno precedente un coefficiente composito, formato da:

¨     un tasso fisso (1,5%);

¨     un tasso variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno di precedente.

La rivalutazione non va applicata alla quota maturata nell’anno di riferimento.

La rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo TFR.

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 623, della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), tale quota finanziaria va assoggettata annualmente ad imposizione, da parte del datore di lavoro, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 17%. L’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione del Tfr, anche se versata dal datore di lavoro, è a carico del lavoratore e quindi la stessa va portata a riduzione del fondo TFR in sede di accantonamento al 31.12.2017.

 

I TERMINI PER

IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 47/2000, L‘imposta sostitutiva sulla rivalutazione della quota finanziaria di Tfr va versata in due rate:

¨     il 16.12 a titolo di acconto (metodo storico o presuntivo);

¨     il 16.02 dell’anno successivo, a titolo di saldo (tenendo conto della quota di rivalutazione effettivamente maturata, a prescindere dal metodo di calcolo dell’acconto, e scomputando quanto già versato a titolo di acconto).

Pertanto, per il 2017:

 

ACCONTOSALDO
18.12.201716.02.2018
Se il TFR è corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all’intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione. Tale disposizione si applica anche nell’ipotesi di percezione di un’anticipazione di TFR.

METODO DI CALCOLO DELL’ACCONTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

L’acconto è determinato utilizzando alternativamente:

¨     il metodo storico: in tal caso, l’acconto dell’imposta sostitutiva è commisurato alla rivalutazione maturata nell’anno precedente (2016) sul TFR al 31.12.2016. Le cessazioni intervenute nel corso del 2017 saranno, invece, considerate solo in sede di saldo, una volta calcolata l’effettiva rivalutazione 2017 (accertabile a gennaio 2018). In particolare, per determinare l’acconto 2017 dell’imposta sostitutiva si deve calcolare il 90% dell’imposta sostitutiva sul TFR dell’anno precedente;

ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 2017 =

Imposta sostitutiva TFR 2016x 90%

¨     il metodo previsionale: in tal caso, per determinare l’acconto si considera il 90% delle rivalutazioni maturate presuntivamente nell’anno per il quale è dovuto l’acconto (2017), comprese anche le eventuali cessazioni. Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 50/E del 12.06.2002, si deve considerare il TFR maturato fino al 31.12.2016 relativo ai dipendenti ancora in forza al 30.11.2017 e applicare la seguente formula:
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 2017

=

[(Fondo TFR al 31.12.2016 dipendenti presenti al 30.11.2017 x incremento indice ISTAT dicembre 2016)] + (rivalutazioni TFR dipendenti cessati dal 01.01.2017 al 30.11.2017)] x 17% x 90%.

Il metodo previsionale diviene conveniente quando, nel corso dello stesso anno, si sono verificate diminuzioni significative del numero dei dipendenti.

LA SCELTA OPERATA DAI LAVORATORI

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva e, di conseguenza, della determinazione dell’acconto dovuto, è necessario considerare la scelta operata dai lavoratori circa la destinazione del TFR, ossia se lo stesso:

¨          è mantenuto in azienda (e in tal caso, va distinto il caso in cui l’azienda abbia meno di 50 dipendenti oppure da 50 dipendenti in sù);

¨          è destinato ad un Fondo pensione.

Schematicamente, queste sono le situazioni che si possono presentare per il datore di lavoro:

 

quote tfr (MANTENUTO IN AZIENDA) maturate fino al 31.12.2006

 

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dell’intero TFR
quote tfr maturate dal 01.01.2007TFR mantenuto in aziendaAzienda con dipendenti < a 50Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dell’intero TFR
Azienda con dipendenti ≥ a 50Imposta sostitutiva sulla rivalutazione sia del fondo TFR accantonato in azienda che della quota versata al Fondo di Tesoreria Inps
TFR destinato a Fondo pensione complementare 

NO imposta sostitutiva sulla rivalutazione

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

L’imposta sostitutiva in esame va versata tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

¨     1712 – acconto (scadenza 18.12.2017);

¨     1713 – saldo (scadenza 16.02.2018).

Come periodo di riferimento va indicato l’anno cui si riferisce il versamento, ossia “2017”.

Nel caso di TFR corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta e, quindi, con versamento in sede di dichiarazione, il codice tributo da utilizzare è “1714” (Risoluzione n. 87/E del 12.06.2001).

E’ ammessa la compensazione “orizzontale” con altre imposte o contributi, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. Inoltre, è ammessa la compensazione “verticale” ai sensi del D.P.R. n. 445/1997 con le ritenute in acconto operate dal sostituto in tutti i casi in cui il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto.

SOSTITUTI D’IMPOSTA COSTITUITI NEL 2016 E 2017

Nel rispetto di quanto chiarito dalla Circolare n. 50/E del 12.06.2002 al punto 28, i sostituti d’imposta costituiti nel 2016 possono versare direttamente l’intera imposta sostitutiva dovuta per il 2017 in sede di saldo entro il 16.02.2018, oppure, in alternativa, versare l’acconto in base al metodo previsionale entro il 18.12.2017 avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nel 2017.

I sostituti d’imposta costituiti nel 2017, invece, non devono versare l’imposta sostitutiva, in quanto manca una rivalutazione del TFR.

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Ecco come definiamo Andrea Pavoni: eclettico: sa un poco di tutto e un poco di niente. Workaholic, ma solo quando ha in testa un'idea. Creativo, intraprendente ed alle volte intransigente ma maniacalmente preciso.

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