Tassazione dividendi persone fisiche non imprenditori
Con la Legge di Bilancio 2018 le somme corrisposte ai soci persone fisiche “privati”, ossia che detengono partecipazioni al di fuori dell’esercizio dell’impresa, sono tassate con ritenuta a titolo d’imposta del 26%, operata dalla società, indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate o no.
In questo modo, il trattamento che prima era previsto per le partecipazioni non qualificate viene esteso anche alle qualificate.
La novità si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dall’1.1.2018. Tuttavia è prevista una disciplina transitoria per gli utili prodotti fino al 2017, distribuiti (deliberati) dall’1.1.2018 al 31.12.2022, ai quali si applica la disciplina previgente.
alla tua azienda.
al tuo problema.
ai tuoi progetti.
al tuo mondo.
TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI | |
TASSAZIONE UTILI PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE | Per partecipazione non qualificata si intende quella che rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).
I possessori di partecipazioni non qualificate sono soggetti a tassazione con ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Per tali soggetti non ci sono state modifiche con la Legge di Bilancio 2018. Si ricorda che per gli utili percepiti prima dell’1.7.2014 l’aliquota di tassazione era il 20%. |
TASSAZIONE UTILI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE | Per partecipazione qualificata si intende quella che rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).
Per gli utili prodotti dal 2018 i possessori di partecipazioni qualificate sono tassati con ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Per gli utili prodotti fino al 2017, relativi a delibere adottate nel quinquennio 2018-2022 si applica una disciplina transitoria per effetto della quale la società non deve operare la ritenuta del 26%. I dividendi, infatti, concorrono al reddito complessivo in misura parziale in base all’anno di maturazione degli utili stessi: ¨ utili prodotti fino al 2007, concorrenza del 40% del utili al reddito complessivo; ¨ utili prodotti dal 2008 al 2016, concorrenza del 49,72% degli utili al reddito complessivo; ¨ utili prodotti nel 2017, concorrenza del 58,14% degli utili al reddito complessivo. La dottrina maggioritaria ritiene che la disciplina transitoria si applichi anche alle delibere adottate fino al 31.12.2017 (escluse dal tenore letterale della norma che circoscrive l’ambito alle delibere adottate nel periodo 2018-2022) ma sul punto si auspica un chiarimento ufficiale. |
Scopri il nostro preventivo. | laconsulenzaaziendale.it offre anche il servizio di contabilità, richiedilo direttamente qui. |