Termini di pagamento dei versamenti delle imposte derivanti dal modello redditi
In considerazione del termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi, si ricorda che in linea generale per quest’anno sono:
- 2 luglio 2018 in quanto il 30.6 cade di sabato;
- 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, in quanto il 1° agosto (che sarebbe il 30° giorno successivo) cade all’interno della proroga di Ferragosto.
Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondandoli all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.
Non va effettuato alcun pagamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro per l’Irpef ed Ires, o a 10,33 € per l’Irap.
I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell’acconto di novembre, che deve essere versato in un’unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all’imposta dovuta.
alla tua azienda.
al tuo problema.
ai tuoi progetti.
al tuo mondo.
I TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DERIVANTI DA 730, MODELLO REDDITI E IRAP 2018 | |||||||
TERMINI ORDINARI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
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Redditi PF 2018 | 02.07.2018 | 20.08.2018
Con maggiorazione dello 0,40% |
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Redditi SP 2018 | 02.07.2018 | 20.08.2018
Con maggiorazione dello 0,40% |
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Redditi SC 2018 | Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta |
Entro i 30 giorni successivi
Con maggiorazione dello 0,40% |
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Redditi SC 2018 relativo a soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio | Entro l’ultimo giorno del
mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione[1] |
Entro i 30 giorni successivi
Con maggiorazione dello 0,40% |
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Irap 2018
Per persone fisiche, società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR |
02.07.2018
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20.08.2018
Con maggiorazione dello 0,40% |
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Irap 2018
Per i soggetti diversi da persone fisiche società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR |
Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta |
Entro i 30 giorni successivi
Con maggiorazione dello 0,40% |
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Irap 2018
Per i soggetti che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio |
Entro l’ultimo giorno del
mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione[2] |
Entro i 30 giorni successivi
Con maggiorazione dello 0,40% |
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730 2018 | Con la retribuzione di competenza del mese di
luglio (agosto o settembre per i pensionati) |
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RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE PER SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
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RATA | VERSAMENTO 1A RATA
ENTRO IL 02.07.2018 |
VERSAMENTO 1A RATA[3]
ENTRO IL 20.08.2018 |
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SCADENZA | % INTERESSI | SCADENZA | % INTERESSI | ||||
1 | 02.07.2018 | 0 | 20.08.2018 | 0 | |||
2 | 31.07.2018 | 0,31 | 31.08.2018 | 0,11 | |||
3 | 31.08.2018 | 0,64 | 01.10.2018 | 0,44 | |||
4 | 01.10.2018 | 0,97 | 31.10.2018 | 0,77 | |||
5 | 31.10.2018 | 1,30 | 30.11.2018 | 1,10 | |||
6 | 30.11.2018 | 1,63 | |||||
RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE PER SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
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RATA | VERSAMENTO 1A RATA
ENTRO IL 02.07.2018 |
VERSAMENTO 1A RATA[4]
ENTRO IL 20.08.2018 |
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SCADENZA | % INTERESSI | SCADENZA | % INTERESSI | ||||
1 | 02.07.2018 | 0 | 20.08.2018 | 0 | |||
2 | 16.07.2018 | 0,16 | 20.08.2018 | 0 | |||
3 | 20.08.2018 | 0,49 | 17.09.2018 | 0,33 | |||
4 | 17.09.2018 | 0,82 | 16.10.2018 | 0,66 | |||
5 | 16.10.2018 | 1,15 | 16.11.2018 | 0,99 | |||
6 | 16.11.2018 | 1,48 |
[1] Se il bilancio non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine. Ad esempio in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30.06.2017, la società deve effettuare i versamenti entro il 31.7.2017.
[2] Se il bilancio non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine.
[3] In questo caso l’importo deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
[4] In questo caso l’importo deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
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