Termini di pagamento dei versamenti delle imposte derivanti dal modello redditi

In considerazione del termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi, si ricorda che in linea generale per quest’anno sono:

  • 2 luglio 2018 in quanto il 30.6 cade di sabato;
  • 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, in quanto il 1° agosto (che sarebbe il 30° giorno successivo) cade all’interno della proroga di Ferragosto.

Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondandoli all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.

Non va effettuato alcun pagamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro per l’Irpef ed Ires, o a 10,33 € per l’Irap.

I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell’acconto di novembre, che deve essere versato in un’unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all’imposta dovuta.

I TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DERIVANTI DA 730, MODELLO REDDITI E IRAP 2018
 

 

TERMINI ORDINARI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

 

 

Redditi PF 2018 02.07.2018 20.08.2018

Con maggiorazione dello 0,40%

Redditi SP 2018 02.07.2018 20.08.2018

Con maggiorazione dello 0,40%

Redditi SC 2018 Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a

quello di chiusura del

periodo di imposta

Entro i 30 giorni successivi

Con maggiorazione dello 0,40%

Redditi SC 2018 relativo a soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio Entro l’ultimo giorno del

mese successivo alla

data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione[1]

Entro i 30 giorni successivi

Con maggiorazione dello 0,40%

Irap 2018

Per persone fisiche, società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR

02.07.2018

 

20.08.2018

Con maggiorazione dello 0,40%

Irap 2018

Per i soggetti diversi da persone fisiche società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR

Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a

quello di chiusura del

periodo di imposta

Entro i 30 giorni successivi

Con maggiorazione dello 0,40%

Irap 2018

Per i soggetti che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

Entro l’ultimo giorno del

mese successivo alla

data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione[2]

Entro i 30 giorni successivi

Con maggiorazione dello 0,40%

730 2018 Con la retribuzione di competenza del mese di

luglio (agosto o settembre per i pensionati)

RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE PER SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

 

RATA VERSAMENTO 1A RATA

ENTRO IL 02.07.2018

VERSAMENTO 1A RATA[3]

ENTRO IL 20.08.2018

SCADENZA % INTERESSI SCADENZA % INTERESSI
1 02.07.2018 0 20.08.2018 0
2 31.07.2018 0,31 31.08.2018 0,11
3 31.08.2018 0,64 01.10.2018 0,44
4 01.10.2018 0,97 31.10.2018 0,77
5 31.10.2018 1,30 30.11.2018 1,10
6 30.11.2018 1,63
RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE PER SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

 

RATA VERSAMENTO 1A RATA

ENTRO IL 02.07.2018

VERSAMENTO 1A RATA[4]

ENTRO IL 20.08.2018

SCADENZA % INTERESSI SCADENZA % INTERESSI
1 02.07.2018 0 20.08.2018 0
2 16.07.2018 0,16 20.08.2018 0
3 20.08.2018 0,49 17.09.2018 0,33
4 17.09.2018 0,82 16.10.2018 0,66
5 16.10.2018 1,15 16.11.2018 0,99
6 16.11.2018 1,48

  [1] Se il bilancio non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine. Ad esempio in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30.06.2017, la società deve effettuare i versamenti entro il 31.7.2017.

  [2] Se il bilancio non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine.

[3] In questo caso l’importo deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

[4] In questo caso l’importo deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Andrea Pavoni

Laurea in Economia e Gestione Aziendale e Training Master in Startup Financial e Management. Specializzato in strategia, analisi e sviluppo d'impresa. L'esperienza e le competenze acquisite nell'ambito delle Startup e PMI innovative mi permettono di affiancare l'imprenditore fornendo una consulenza professionale la realizzazione di nuovi progetti e potenziando le competenze economico-manageriali già esistenti. L'alta formazione e training manageriale mi permette di assistere l'imprenditore nelle problematiche inerenti alla gestione delle startup, in particolar modo nel settore del "high market barriers", fornendo consulenza approfondita e piani di risoluzione dei problemi connessi.

Share
Pubblicato da:
Andrea Pavoni
Tags: tassazione

Recent Posts

Nuovi codici TD fattura elettronica 1 Gennaio 21

Con la stessa logica utilizzata per la “natura” documento, la versione 1.6 incrementa le informazioni…

4 mesi fa

Nuovi codici Natura per la fatturazione elettronica dal 1 Gennaio 21

Come comunicato nelle precedenti circolari dello Studio, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il Provvedimento…

5 mesi fa

Amministratore SRL responsabile dei debiti della società

Amministratore di SRL, con l'introduzione delle responsabilità illimitata nel sesto comma dell’articolo 2476 del codice…

6 mesi fa

Agevolazioni IRAP

L’articolo 24 del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta)…

10 mesi fa

Detrazione Ristrutturazionedel 110% : “Superbonus”

L’articolo 119 D.L. 34/2020 decreto Rilancio introduce un incremento dell’aliquota fissata per detrazione al 110%,…

10 mesi fa

Credito imposta locazioni

L’articolo 28 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, di…

10 mesi fa

Questo Sito usa Cookies.

Read More