Addio Scheda Carburante luglio 2018

Dal 1° luglio 2018 il pagamento degli acquisti di carburante DEVE essere effettuato con bancomat o carta credito altrimenti NON sarà detraibile l’IVA NE deducibile il costo.

In sintesi, l’effetto delle nuove misure determinerà l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità dell’IVA per tutti i corrispettivi pagati in contanti.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) riforma la disciplina degli acquisti di carburante, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2018, fermi restando i limiti previsti dall’art. 164 comma 1 del TUIR, ai fini della deducibilità delle spese relative al carburante per autotrazione, il pagamento deve essere effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria (nuovo comma 1-bis del citato art. 164).

Rimangono immutati i limiti di detraibilità nella misura del 40% per gli acquisti di carburante relativi a veicoli non utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa, arte o professione.

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Sino al 01/07/2018 sarà da utilizzare ancora la scheda carburante, quindi senza timbri, al fine dello scorporo dell’IVA per la relativa detrazione, con allegate (graffate) i tagliandi delle carte di credito o bancomat.

 Fattura elettronica al posto della scheda carburante

Il quadro normativo sopra descritto si completa con l’abolizione, dal 1° luglio 2018, del regolamento (DPR 444/97) relativo all’utilizzo della scheda carburante.

Dal prossimo 1° luglio sono, inoltre, previste ulteriori modifiche in merito alla documentazione delle vendite di carburante.

Nello specifico:

• gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti possessori di partita IVA dovranno essere documentati dal cedente/distributore tramite fattura elettronica (nuovo art. 22 comma 3 del DPR 633/72);

• per le cessioni di benzina e di gasolio utilizzati come carburanti per motori è introdotto l’obbligo di certificazione mediante fattura elettronica (art. 1 comma 917 della L. 205/2017) oppure di memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica giornalmente i dati dei corrispettivi (nuovo art. 2 comma 1-bis del DLgs. 127/2015).

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