Ecobonus, modalità di cessione del credito
Con il Provvedimento n. 165110/2017 del 28 agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante:
- per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter[1] dell’articolo 14, del DL 63/2013 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 90/2013 );
- per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies[2] del medesimo articolo 14 del DL 63/2013.
Questo Provvedimento sostituisce il Provvedimento 8 giugno 2017[3], in seguito alle novità introdotte con la manovra correttiva 2017[4]. In particolare, le principali modifiche rispetto al precedente provvedimento riguardano:
- l’ampliamento fino al 31 dicembre 2021 dell’arco temporale di sostenimento delle spese che danno luogo alla detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta;
- la possibilità che la detrazione possa essere ceduta anche ad altri soggetti privati, diversi dai fornitori, i quali possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai condomini.
ECOBONUS, MODALITA’ DI CESSIONE DEL CREDITO | |
PROVVEDIMENTO DEL 28.08.2017 | Con il provvedimento n.165110/2017 del 28 agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate individua le modalità con le quali:
¨ i soggetti rientranti nella “no tax area” che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli di cui al comma 2-quater[5] articolo 14 del DL 63/2013, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito; Contattaci per sottoporci la tua situazione e verificheremo se ciò che hai letto nel nostro articolo sia effettivamente applicabile Contattaci, la prima consulenza è gratuita!al tuo caso. alla tua azienda. al tuo problema. ai tuoi progetti. al tuo mondo. ¨ i soggetti beneficiari della detrazione di cui al comma 2-quater dell’articolo 14, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, in luogo della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, possono optare per la cessione del corrispondente credito in relazione agli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati esclusi istituti di credito e intermediari finanziari, con la facoltà di successiva cessione del credito. |
AMBITO SOGGETTIVO DELLA CESSIONE DEL CREDITO | Il credito d’imposta può essere ceduto da:
¨ soggetti anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta; ¨ cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni. Come chiarito dal Provvedimento il credito d’imposta può essere ceduto in favore: a) dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione[6]; b) di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti; c) di istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti per cui l’imposta non è dovuta. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche[7]. La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni. |
CREDITO CEDIBILE | Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda di cui all’articolo 14, comma 2-quater, del D.l. 63/2013 spettante:
¨ nella misura del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; ¨ nella misura del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi finalizzati: ü a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva; ü che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il condòmino può cedere per la quota a lui imputabile l’intera detrazione calcolata: ¨ sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori; ¨ sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio. Il credito d’imposta è disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa. Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. Un diverso trattamento è riservato ai contribuenti che non sono tenuti al versamento dell’imposta o perché rientrano nella cd. “no tax area[8]” o perché l’imposta è stata assorbita da altre detrazioni. Per i soggetti che si trovano nella c.d. no tax area, la cessione è consentita purché la situazione di incapienza, nel senso sopra precisato, sussista nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. Per i soggetti non tenuti al versamento dell’imposta il credito cedibile corrisponde altresì alla detrazione disciplinata dall’articolo 14, comma 2-ter, del D.l. 63/2013 spettante, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici. Anche in questo caso il beneficio fiscale deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo. |
ADEMPIMENTI PER LA CESSIONE DEL CREDITO | Sono numerosi gli adempimenti che devono essere soddisfatti dai soggetti coinvolti dalla cessione del credito d’imposta per poter usufruire di tale agevolazione.
Il condòmino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando: ¨ denominazione e il codice fiscale del cessionario; ¨ nome, cognome e codice fiscale propri. L’amministratore del condominio: a. comunica annualmente all’Agenzia delle entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini disciplinati dal decreto del MEF 1° dicembre 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata: ¨ la denominazione e il codice fiscale del cessionario; ¨ l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto nonché l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta; b. consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione di cui sopra. Il mancato invio della comunicazione di cui sopra rende inefficace la cessione del credito. L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nel suo “Cassetto fiscale”. Le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente. Il cessionario che cede il credito d’imposta a lui attribuito deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario. I condòmini appartenenti ai cd. “condomini minimi” per i quali, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile[9], non vi è obbligo di nominare l’amministratore e che non abbiano proceduto a tale nomina, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di comunicare all’Agenzia delle entrate, con le medesime modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio i dati relativi alla cessione del credito. |
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA IN COMPENSAZIONE | Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è:
¨ ripartito in dieci quote annuali di pari importo; ¨ utilizzabili in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. |
CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE | L’Amministrazione finanziaria ha il compito di verificare la corretta fruizione del credito. Pertanto, qualora accerti:
¨ la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del condòmino, maggiorato di interessi e sanzioni; ¨ l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni. |
[1] 2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)).
[2] 2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari ((, diversi da quelli indicati al comma 2-ter,)) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
[3] numero di protocollo108577
[4] DL 50/2017, recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
[5] 2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70%. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
[6] Di cui all’articolo 14, commi 2-ter e 2-quater del DL 63/2013.
[7] Di cui al D. Lgs 165/2001.
[8] Ai sensi del TUIR (DPR 917/86): art. 11 comma 2, art. 13 comma1 lettera a)art. 13 comma 5, lettera a).
[9] Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina e’ fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell’amministratore dall’ufficio sono annotate in apposito registro.
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