La nuova disciplina dei “compro oro”
Considerata la rapida ed ampia diffusione del fenomeno dei “compro oro” su tutto il territorio nazionale, e l’assenza di una regolamentazione specifica, il legislatore ha emanato il Decreto legislativo 92/2017, in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 15 comma 2 lett. l) della L. 170/2016 (legge di delegazione europea).
Con questo decreto vengono definiti gli obblighi cui gli operatori compro oro devono attenersi al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta degli oggetti preziosi.
Oltre al problema delle numerose transazioni commerciali in contanti, senza emissione di alcuna ricevuta fiscale, o altra forma di tracciatura, il fenomeno dei compro oro – prima del recente intervento – era soggetto all’infiltrazione di organizzazioni criminali che utilizzavano tale attività di compro oro per riciclare proventi illeciti.
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LA NUOVA DISCIPLINA DEI “COMPRO ORO” | |||
DEFINIZIONI
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L’articolo 1 del decreto detta le seguenti definizioni: | ||
ATTIVITA’ DI COMPRO ORO | l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente | ||
CLIENTE | il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cede oggetti preziosi usati ovvero l’operatore professionale in
oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti sono ceduti |
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DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE | il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale | ||
DENARO CONTANTE | le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale | ||
METALLI PREZIOSI | i metalli definiti dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 | ||
MEZZI DI PAGAMENTO | il denaro contante, gli assegni bancari e
postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie |
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OGGETTO PREZIOSO USATO | un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico | ||
OPERATORE COMPRO ORO | il soggetto, anche diverso dall’operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l’attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro | ||
OPERAZIONE DI COMPRO ORO | la compravendita, all’ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati | ||
OPERAZIONE FRAZIONATA | un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale | ||
REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO | il registro pubblico informatizzato, istituito presso l’OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell’attività di compro oro | ||
REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMPRO ORO | L’art. 3 del decreto introduce il Registro degli operatori compro oro – tenuto e gestito dall’OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), al fine dell’esercizio in via professionale dell’attività. Entro il 5 ottobre 2017 l’OAM avvierà la gestione del Registro.
Per poter iscriversi, e quindi esercitare l’attività di compro oro, è necessario essere in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza (PS), prevista dall’art. 127 del regio decreto n. 772/1931, richiesta al Questore che la rilascia previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Per iscriversi occorre inviare in formato elettronico un’apposita istanza contenente i seguenti dati relativi all’operatore compro oro: ¨ nome, cognome, denominazione sociale; ¨ nominativo del responsabile legale o preposto; ¨ codice fiscale; ¨ indirizzo ovvero sede legale (o sede operativa), completo di città e relativo codice di avviamento postale; ¨ estremi della licenza di Pubblica Sicurezza; allegando copia del documento d’identità, nonché l’attestazione – rilasciata dalla questura- che comprova il possesso e la perdurante validità della licenza di Pubblica Sicurezza. Una volta verificata la documentazione l’OAM disporrà l’iscrizione nel registro dell’operatore, assegnandogli un codice identificativo unico. Gli operatori compro oro sono tenuti a comunicare all’OAM ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all’iscrizione. E’ considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro 10 giorni dalla variazione. Le modalità tecniche per l’invio dei dati e per l’alimentazione del registro saranno definite con un decreto del Mef, da emanarsi entro il 5 ottobre 2017 (entro 3 mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. 92/2017), con cui sarà garantito: ¨ l’annotazione tempestiva dei dati comunicati dagli interessati e i relativi aggiornamenti; ¨ l’efficacia e la standardizzazione dei processi di iscrizione e relativo rinnovo; ¨ chiarezza, completezza, accessibilità dei dati contenuti nel Registro; ¨ il rispetto delle norme in materia di Privacy nonché il trattamento dei medesimi unicamente per le finalità di cui al D.Lgs. n. 92/2017; ¨ le modalità d’interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro e gli altri elenchi o registri tenuti dall’OAM; ¨ l’entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro, nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento. Il mancato versamento dei contributi dovuti all’OAM costituirà causa ostativa all’iscrizione nel registro o alla permanenza nello stesso da parte dell’operatore. Gli obblighi finora descritti si applicano anche agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che esercitano l’attività di commercio di oro, in proprio/per conto terzi, in via professionale, previa comunicazione alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge n. 7/2000, che svolgano/ intendano svolgere l’attività di “compro oro”. |
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OBBLIGHI PER GLI OPERATORI COMPRO ORO | Il D.lgs. 92/2017 fissa determinati obblighi in capo agli operatori compro oro: | ||
IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA | Gli operatori compro oro, prima di eseguire l’operazione, devono identificare il cliente, secondo le modalità previste dal decreto antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007) | ||
LIMITE USO CONTANTE | Per le operazioni di importo pari o superiore a 500 Euro è necessario utilizzare esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente. L’obbligo in questo caso sussiste indipendentemente dal fatto che l’acquisto o vendita dell’oggetto prezioso sia effettuato in un’unica operazione, o con più operazioni frazionate | ||
TRACCIABILITA’ | Gli operatori di compro oro sono obbligati all’utilizzo di un conto corrente (bancario o postale) dedicato esclusivamente all’attività di compro oro.
Per ogni operazione eseguita gli operatori devono predisporre una scheda (numerata progressivamente) i cui indicare: ¨ i dati identificativi del cliente, ¨ gli estremi della transazione effettuata con mezzi diversi dal denaro contante; ¨ una descrizione sulle caratteristiche dell’oggetto prezioso, sulla sua natura e qualità; ¨ la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto; ¨ due fotografie in formato digitale dell’oggetto prezioso (con prospettive diverse); ¨ la data e l’ora dell’operazione; ¨ l’importo corrisposto e il mezzo di pagamento usato; ¨ la destinazione data all’oggetto completa dei dati identificativi: dell’altro operatore compro oro o cliente a cui l’oggetto è stato ceduto, dell’operatore professionale a cui l’oggetto è stato venduto o ceduto per altre trasformazioni, delle fonderie/aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi a cui l’oggetto è stato ceduto. Al termine dell’operazione l’operatore rilascia al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite. |
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CONSERVAZIONE | Gli operatori devono conservare i dati acquisiti per un periodo di 10 anni.
I sistemi di conservazione utilizzati devono essere idonei a garantire: ¨ l’accessibilità completa e tempestiva dei dati da parte delle autorità; ¨ l’integrità e la non alterabilità dei dati, successivamente alla loro acquisizione; ¨ la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisite; ¨ il mantenimento della storicità dei dati in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite. |
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SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE | Gli operatori devono inviare alla UIF (Unità di informazioni finanziaria) le segnalazioni sospette, secondo le modalità stabile dal decreto antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007). | ||
SANZIONI | Il D.lgs. 92/2017 definisce anche gli aspetti sanzionatori legati all’attività di compro oro.
Per l’esercizio dell’attività in assenza di iscrizione al registro dei compro oro, è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 2.000 a 10.000 Euro. Gli operatori che non comunicano le variazioni dei dati forniti in sede di iscrizione al Registro, sono punti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 Euro, che è triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute e sistematiche. Tuttavia, se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione è ridotta a 500 euro. Per la contestazione di queste violazioni e per l’irrogazione della sanzione è competente l’OAM. Per gli operatori che omettono di identificare il cliente, e per coloro che non effettuano la conservazione dei dati, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 Euro. Tale sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche. Agli operatori che omettono di effettuare le segnalazioni sospette (o che lo fanno tardivamente) è prevista la sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro. Tale sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche. Le sanzioni possono essere ridotte fino a 1/3 in caso di violazioni ritenute di minore gravità. Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si dovrà tener conto del fatto che il destinatario della sanzione è una persona fisica o giuridica, e poi dei seguenti elementi: ¨ gravità e durata della violazione; ¨ grado di responsabilità della persona; ¨ capacità finanziaria della persona; ¨ entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione; ¨ entità del pregiudizio recato ai terzi per effetto della violazione; ¨ livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona responsabile; ¨ le precedenti violazioni. |
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