Rimborsi Iva Estero, la scadenza resta di Domenica
Si segnala un interessante chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul suo sito internet, in merito alla scadenza del 30 settembre per l’invio delle istanze di rimborso da parte:
- dei soggetti passivi stabiliti in Italia per l’Iva assolta nel 2017 in altri Stati UE;
- dei soggetti passivi stabiliti in stati UE per l’imposta assolta nel 2017 in Italia;
- dei soggetti passivi stabiliti in Paesi extra UE con i quali esistono rapporti di reciprocità per l’imposta assolta nel 2017 in Italia.
Quest’anno, infatti, la scadenza cade di domenica e l’Agenzia ha specificato che tale termine non è prorogabile al giorno feriale successivo, come previsto in genere dalla normativa nazionale (art. 7 comma 1 lett. h del D.l. 70/2011) per gli adempimenti fiscali.
LA SCADENZA DEI RIMBORSI IVA CADE DI DOMENICA
Il 30 settembre scade il termine per presentare le istanze di rimborso[1] da parte:
alla tua azienda.
al tuo problema.
ai tuoi progetti.
al tuo mondo.
- dei soggetti passivi stabiliti in Italia per l’Iva assolta nel 2017 in altri Stati UE;
- dei soggetti passivi stabiliti in stati UE per l’imposta assolta nel 2017 in Italia;
- dei soggetti passivi stabiliti in Paesi extra UE con i quali esistono rapporti di reciprocità per l’imposta assolta nel 2017 in Italia.
Quest’anno il 30 settembre cade di domenica e l’Agenzia delle Entrate, con una notizia pubblicata il 12 settembre sul suo sito internet, ha specificato che non è possibile prorogare il termine al successivo giorno lavorativo (che sarebbe stato lunedì 1° ottobre 2018): “Il termine del 30 settembre, previsto dalla Direttiva 2008/9/CE, è perentorio e non prorogabile al successivo giorno lavorativo”.
Si ricorda, infatti, che in base alla normativa interna italiana (art. 7 comma 1 lett. h del D.l. 70/2011), sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo i termini per gli adempimenti fiscali che scadono si sabato o di giorno festivo: “ i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo” – art. 7 comma 1 lett. h) del D.l. 70/2011.
MOTIVAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Come si legge nella notizia pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, la motivazione della non possibilità di proroga risiede nella normativa europea. Per i soggetti passivi stabiliti in uno Sato membro Ue, infatti l’art. 15 della direttiva 2008/9/CE dispone che la richiesta di rimborso deve essere presentata allo Stato membro di stabilimento “al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento”. Essendo una disposizione europea non è possibile applicare la norma interna, che rinvia al primo giorno lavorativo successivo i termini per gli adempimenti fiscali che scadono di sabato o in un giorno festivo (art. 7, comma 1, lett. h) del D.L. n. 70 del 2011).
Per quanto riguarda invece i soggetti passivi non residenti nel territorio della UE il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sembra essere fondato da quanto disciplinato dall’art. 3 della direttiva 86/560/CEE, che rinvia agli Stati membri la fissazione dei termini per la presentazione di tali istanze di rimborso. L’Italia nell’art. 38-ter del D.P.R. 633/72 ha previsto tale scadenza entro il 30 di settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento. Anche se non è disciplinato dalla direttiva 2008/9/CE, sembra che l’Agenzia delle Entrate abbia ritenuto anche questo termine non prorogabile al primo giorno lavorativo successivo.
Pertanto, in conclusione, si ritiene che in presenza dei presupposti, i soggetti interessati a chiedere i rimborsi per l’anno d’imposta 2017 sono tenuti a presentare le istanze entro il 30 settembre 2018, sebbene tale termine cada di domenica, secondo le diverse modalità previste.
[1] Artt. 38-bis1, 38-bis 2 e 38-ter del D.P.R. 633/72.
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