Detrazione spese scolastiche

La detrazione delle spese scolastiche (dall’asilo nido all’università) è normata dall’art. 15 comma 1 del TUIR prevede che possano essere portate in detrazione al 19%, le spese per la frequenza di asili e scuole, entro determinati limiti.

La Legge 107/2015 (c.d. Legge “Buona Scuola”) è intervenuta in merito a tale detrazione:

  • offrendo la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19% delle spese per istruzione diverse da quelle universitarie, in particolare delle spese per la frequenza di scuole materna, elementare, media e superiore, purché statale o paritaria;
  • modificando i criteri per la determinazione del limite massimo di spesa per la frequenza a corsi di università private.

In vista della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, e del versamento delle imposte, si ritiene utile riepilogare le caratteristiche generali di questa tipologia di onere detraibile.

RETTE FREQUENZA ASILI NIDO (Art. 2 comma 6 L. 203/2008, Art. 1 comma 335 L. 266/2005)

Le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 632 Euro per figlio. Il beneficio massimo per figlio ammonta dunque a 120 Euro.

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A differenza delle spese scolastiche, che spettano anche se riguardano altri familiari a carico, oltre ai figli, le spese relative agli asili nido competono solo quando riguardano i figli.

La detrazione spetta anche per le c.d. “sezioni primavera”, e i servizi a domicilio forniti nella provincia di Bolzano.

La detrazione va suddivisa fra i genitori, in base al costo sostenuto, annotando sul documento di spesa la ripartizione, se diversa dal 50%. In presenza di più figli la percentuale va applicata nella stessa maniera per tutti i figli (Circolare 6/E del 13.02.2006). Con la Circolare 7/E del 27.04.2018 l’Agenzia ha chiarito che il genitore che ha sostenuto la spesa può usufruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore, e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

La spesa deve essere documentata tramite fattura, bollettino, ricevuta o quietanza di pagamento.

Con la Circolare 7/E del 27.04.2018 l’Agenzia ha chiarito che la spesa è alternativa al bonus asili nido (art. 1 comma 355 L. 232/2016) erogato dall’Inps tramite un pagamento diretto al genitore richiedente. Il CAF, infatti, in sede di assistenza fiscale, dovrà richiedere al contribuente l’autocertificazione di non aver fruito del citato bonus.

La spesa per frequenza agli asili nido va riportata con il codice 33 nei righi E8-E10 del modello 730/2018, oppure sempre con il codice 33 nei righi RP8-RP13.

SPESE SCOLASTICHE (Art. 15 comma 1 lett. e-bis TUIR)

Le spese sostenute per la frequenza a scuole:

  • dell’infanzia (scuole materne),
  • del primo ciclo di istruzione (scuola elementare e medie),
  • e della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore),

del sistema nazionale di istruzione (quindi statali o paritarie[1]), sono detraibili nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 717 Euro per studente per l’anno d’imposta 2017 (la misura incrementerà a 786 € per il 2018 e a 800 € dal 2019). Tra le spese detraibili rientrano per esempio:

  • la tassa di iscrizione;
  • la tassa di frequenza;
  • contributi obbligatori;
  • le spese per la mensa scolastica anche qualora il servizio venga reso da soggetti terzi esterni alla scuola frequentata (Circolare 3/E/2016 e Circolare 18/e del 06.05.2016);
  • i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre/post scuola;
  • le gite scolastiche[2], per l’assicurazione della scuola e per ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi di istituto (corsi di lingue, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

La detrazione non spetta, invece, per l’acquisto di materiale di cancelleria e testi scolastici per la scuola secondaria di 1° e 2° grado (Circolare n. 3 del 02.03.2016 risposta 1.15), né per il servizio di trasporto scolastico (Risoluzione 68/E del 04.08.2016).

Tale detrazione non è cumulabile con la detrazione per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa (disciplinata dalla lettera i-octies) del medesimo art. 15, comma 1, TUIR). L’incumulabilità va riferita al singolo alunno.

Le spese sono detraibili anche se sostenute per familiari a carico. Nella Circolare 7/E del 27.04.2018 l’Agenzia ha chiarito che nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, è necessario che l’istituto rilasci un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

Tali spese vanno indicate con il codice 12 nei righi da E8 a E10 del modello 730/2018, e sempre con il codice 12 nei righi da RP8-RP13 del modello Redditi PF 2018. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi (da E8 a E10 per il Mod. 730 – da RP8 a RP13 per il Mod. Redditi PF), riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascuno studente.

SPESE UNIVERSITARIE (Art. 15 comma 1 lett. e TUIR)

Sono detraibili nelle misura del 19% anche le spese sostenute per la frequenza a università, pubbliche o private.  La detrazione spetta in particolare per le spese sostenute per la frequenza di:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione. Le spese per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria sono detraibili solo se sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR (Circolare 7/E/2018);
  • corsi di perfezionamento (Circolare 122 del 01.06.1999 risposta 1.2.5);
  • master universitari;
  • corsi di dottorato di ricerca;
  • Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono detraibili, invece, come spese di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono invece detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati (Circolare n. 20 del 13.05.2011 risposta 5.3).

Tra le spese detraibili rientrano:

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per studenti fuori corso);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione a test di accesso ai corsi di laurea (Risoluzione 87/E del 11.03.2008);
  • la frequenza di Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La detrazione non spetta, invece, per:

  • i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di laurea conseguito all’estero (Circolare n. 39 del 01.07.2010 risposta 2.1);
  • le spese per l’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessari per consentire la frequenza della scuola.

Nel caso di università private, dal 2015 l’importo da portare in detrazione non deve superare quello stabilito annualmente con decreto del MIUR. Con D.M. 28 dicembre 2017, è stato fissato tale limite, differenziandolo in base:

  • all’area disciplinare di afferenza dei corsi;

alla sede territoriale dei corsi in Regioni del Nord, Centro, Sud e Isole.

Area disciplinare Nord Centro Sud e Isole
Medica 3.700 € 2.900 € 1.800 €
Sanitaria 2.600 € 2.200 € 1.600 €
Scientifico tecnologica 3.500 € 2.400 € 1.600 €
Umanistico sociale 2.800 € 2.300 € 1.500 €

Per la frequenza a corsi universitari all’estero occorre fare riferimento alle corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente (Circolare 18/E del 06.05.2016 risposta 2.2).

Le spese per corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono detratte come quelle non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e alla regione in cui ha sede legale l’università (Circolare 18/E del 06.05.2016 risposta 2.3)

Le spese sono detraibili anche se sostenute per familiari a carico.

Le spese universitarie vanno indicate con il codice 13 nei righi da E8 a E10 del modello 730/2018, e sempre con il codice 13 nei righi da RP8-RP13 del modello Redditi PF 2018.

[1] Di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.

[2] Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 27.04.2018.

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