Il comunicato stampa 26.7.2017 n. 131, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emanazione di un apposito DPCM con il quale verrà disposta la proroga dal 31.7.2017 al 31.10.2017 del termine di presentazione dei modelli 770/2017.
Il differimento del termine di presentazione dei modelli 770/2017 è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta.
Per effetto della proroga al 31.10.2017, sono conseguentemente differiti i termini, ad essa collegati, relativi:
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 7.4.2017 n. 8 (§ 21.4), che ha recepito i chiarimenti forniti nell’ambito di “Telefisco” svoltosi il 2.2.2017, ha concesso la possibilità di inviare entro il termine di presentazione del modello 770/2017, senza applicazione di sanzioni, le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
Pertanto, qualora non ancora effettuato, l’invio telematico delle Certificazioni in esame può avvenire entro il termine prorogato del 31.10.2017.
Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, la L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che le trasmissioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle “Certificazioni Uniche” dei sostituti d’imposta sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).
Conseguentemente, è stato previsto un modello “ordinario” di Certificazione Unica 2017:
Con il modello 770/2017, è stata inoltre abolita la precedente distinzione tra modello Semplificato e Ordinario.
Il modello 770/2017 “unificato” è quindi composto:
I sostituti d’imposta possono però suddividere il modello 770/2017 inviando, oltre al frontespizio:
In un altro flusso, oltre al frontespizio, devono essere inviati tutti i quadri relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi e redditi di capitale, con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY.
Si ricorda che i sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate i modelli 770/2017 esclusivamente in via telematica:
Trasmissione telematica da parte di più soggetti
La trasmissione telematica del modello 770/2017 può essere effettuata da soggetti diversi (sostituto d’imposta e intermediari) se la dichiarazione viene suddivisa in più parti, come sopra indicato.
La proroga al 31.10.2017 del termine di presentazione dei modelli 770/2017 produce effetti anche in relazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, ad essa collegati.
Inoltre, sono applicabili le disposizioni introdotte dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in base alle quali sono stati ampliati sia i termini che le modalità per il ravvedimento, con effetto anche per le violazioni commesse prima dell’1.1.2015 (entrata in vigore della L. 190/2014).
In base alla disciplina introdotta dalla suddetta L. 190/2014, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso viene precluso solo mediante la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le “comunicazioni bonarie”.
In precedenza, invece, il ravvedimento era precluso qualora la violazione fosse già stata constatata oppure fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti solidalmente obbligati, avessero avuto formale conoscenza.
Per effetto della proroga, slitta al 31.10.2017 anche il termine per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Inoltre, per effetto delle novità introdotte dalla citata L. 190/2014, entro il 31.10.2017 potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
Qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 31.10.2017 per la presentazione dei modelli 770/2017, la violazione può essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso:
L’omessa presentazione dei modelli 770/2017, entro la nuova scadenza del 31.10.2017, potrà quindi essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 29.1.2018 (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione).
Decorso il suddetto termine del 29.1.2018 per effettuare il ravvedimento operoso, potrebbe però essere opportuno trasmettere comunque i modelli 770/2017 omessi, in quanto, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di attività di controllo, è possibile beneficiare:
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