È stato esteso l’ambito di applicazione del c.d. “split payment” (scissione dei pagamenti grazie all’art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, modificando l’art. 17-ter del DPR 633/72):
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Il meccanismo impositivo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dal soggetto acquirente (Pubblica Amministrazione o società) direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Pertanto, il cedente o prestatore emette la fattura con addebito dell’IVA, riportando sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti” (o “split payment”), ma non riceve l’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.
In ragione delle novità introdotte dal DL 50/2017 convertito, il DM 27.6.2017 (pubblicato sulla G.U. 30.6.2017 n. 151) ha aggiornato la disciplina attuativa dello split payment, apportando modifiche ed integrazioni al precedente DM 23.1.2015.
Tuttavia, il DM 13.7.2017, pubblicato sulla G.U. 24.7.2017 n. 171, ha modificato nuovamente alcune disposizioni inserite nel DM 23.1.2015, ridefinendo la disciplina dello split payment per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti destinatari.
Le disposizioni di cui all’art. 1 del DL 50/2017, che hanno esteso l’ambito di applicazione dello split payment, nonché le disposizioni attuative di cui al DM 27.6.2017, si applicano alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dall’1.7.2017.
Le modifiche apportate dal DM 13.7.2017 agli artt. 5-bis e 5-ter del DM 23.1.2015, invece, si applicano alle fatture per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica a partire dal 25.7.2017 (giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).
Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, come modificato dall’art. 1 del DL 50/2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72, effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e delle società indicate nel medesimo art. 17-ter, co. 1 e 1-bis.
Continuano ad essere escluse dall’ambito applicativo dello split payment, fra le altre, le operazioni:
Estensione dello split payment alle prestazioni soggette a ritenuta alla fonte
Con l’abrogazione del co. 2 dell’art. 17-ter del DPR 633/72, per effetto dell’art. 1 co. 1 lett. c) del DL 50/2017, il meccanismo dello split payment deve applicarsi anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito, in precedenza escluse dall’ambito applicativo della disciplina in argomento.
Si tratta, ad esempio, delle prestazioni effettuate:
In base alle nuove disposizioni, la disciplina dello split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti di un più ampio numero di soggetti.
Infatti, ai sensi dell’art. 17-ter co. 1 e 1-bis del DPR 633/72, sono soggette allo split payment per le cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute:
Fra le società controllate di cui ai punti precedenti sono incluse anche quelle il cui controllo è esercitato congiuntamente da Pubbliche Amministrazioni centrali e/o locali e/o da società controllate da dette Amministrazioni (nuovo art. 5-ter co. 5 del DM 23.1.2015, inserito dal DM 27.6.2017).
Gli artt. 5-bis e 5-ter del DM 23.1.2015, inseriti dal DM 27.6.2017, stabiliscono le modalità per la corretta individuazione dei soggetti destinatari di operazioni soggette a split payment, ossia, rispettivamente, delle Pubbliche Amministrazioni e delle società controllate o quotate.
In un primo momento, per l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni soggette alla disciplina dello split payment, era stato stabilito di fare riferimento all’elenco ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a valere nell’anno successivo (art. 5-bis del DM 23.1.2015).
Tuttavia, con l’emanazione del DM 13.7.2017, le suddette disposizioni sono state modificate ed è stato disposto che le Pubbliche Amministrazioni soggette alla disciplina di cui all’art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72 coincidono con i soggetti destinatari delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria ai sensi dell’art. 1 co. 209 – 214 della L. 244/2007. Si tratta, dunque, non soltanto delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate annualmente dall’ISTAT, ma anche delle:
Alla luce delle novità introdotte, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto sul proprio sito istituzionale che, per l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni acquirenti soggette a split payment, i cedenti o prestatori possono fare riferimento all’Indice c.d. “IPA”, accessibile dal sito www.indicepa.gov.it. In ogni caso, restano esclusi dalla disciplina in argomento i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, ancorché ricompresi nell’IPA.
Le regole di cui al DM 13.7.2017, per l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie, si applicano alle operazioni per le quali l’esigibilità dell’IVA si verifica a partire dal 25.7.2017. Tuttavia, l’art. 2 del medesimo DM 13.7.2017 prevede che siano fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno emesso o ricevuto fatture ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72 per le quali l’esigibilità dell’imposta si è verificata dall’1.7.2017 e fino al 24.7.2017.
Ne consegue che, con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni:
Ai fini dell’individuazione delle società controllate e delle società quotate di cui all’art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72 incluse nella disciplina dello split payment, l’art. 5-ter del DM 23.1.2015 stabilisce che i cedenti o prestatori devono fare riferimento agli elenchi predisposti in via definitiva dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) entro il 15 novembre di ogni anno.
Il DM 13.7.2017, infatti, ha eliminato la previsione di elenchi transitori, con la conseguenza che il Dipartimento delle Finanze del MEF, al termine del periodo di interlocuzione con le società interessate, provvederà direttamente alla pubblicazione dell’elenco definitivo, entro il 15 novembre di ogni anno (e con effetti a valere per l’anno successivo). Inoltre, non sarà necessaria la sua formalizzazione mediante decreto ministeriale.
Per le fatture emesse a partire dall’1.7.2017 e fino al 31.12.2017, lo split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti delle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB di cui al co. 1-bis dell’art. 17-ter del DPR 633/72 che risultano tali alla data del 24.4.2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017), e che sono individuate dagli elenchi già pubblicati sul sito del MEF nel mese di luglio 2017.
Nello specifico si tratta dei quattro elenchi aventi ad oggetto:
Tali elenchi sono stati aggiornati, da ultimo, in data 14.7.2017, eliminando le seguenti tipologie di soggetti:
Gli elenchi in argomento saranno sottoposti ad un ulteriore aggiornamento a seguito delle segnalazioni eventualmente pervenute al Dipartimento delle finanze del MEF entro lo scorso 19.7.2017.
Non è chiaro se la “clausola di salvaguardia” prevista dall’art. 2 del DM 13.7.2017, che fa salvi i comportamenti adottati dai soggetti che hanno applicato lo split payment alle operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra l’1.7.2017 e il 24.7.2017, possa estendersi anche alle operazioni effettuate nei confronti delle società anteriormente all’aggiornamento definitivo degli elenchi.
L’art. 17-ter co. 1-quater del DPR 633/72 prevede che, laddove sorgano dubbi circa la riconducibilità del cessionario o committente alla disciplina di cui al medesimo art. 17-ter, il cedente o prestatore può chiedere a quest’ultimo il rilascio di un documento che attesti tale condizione.
In tale circostanza:
È da chiarire, tuttavia, il rapporto fra tale disposizione e quella di cui all’art. 5-ter del DM 23.1.2015, che per l’individuazione delle società soggette allo split payment rinvia agli specifici elenchi predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
SOGGETTI ESCLUSI
Sono espressamente esclusi dall’applicazione dello split payment, ai sensi dell’art. 17-ter co. 1-quinquies del DPR 633/72, gli enti pubblici gestori del demanio collettivo, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute afferenti la gestione di diritti collettivi di uso civico.
Ai sensi dell’art. 3 co. 2 del DM 23.1.2015, come sostituito dal DM 27.6.2017, per le fatture relative ad operazioni soggette a split payment, emesse a partire dall’1.7.2017, il momento di esigibilità dell’imposta:
Sotto il profilo sanzionatorio si ritengono, in parte, applicabili i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15 (§ 13), per cui:
Con la stessa logica utilizzata per la “natura” documento, la versione 1.6 incrementa le informazioni…
Come comunicato nelle precedenti circolari dello Studio, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il Provvedimento…
Amministratore di SRL, con l'introduzione delle responsabilità illimitata nel sesto comma dell’articolo 2476 del codice…
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