Detrazione per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede

In vista della compilazione delle dichiarazioni si ricordano le regole di detraibilità dei canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati da studenti universitari fuori sede.

Si ricorda che limitatamente alle spese sostenute nel 2017 e 2018, i limiti chilometrici di distanza tra la residenza dello studente e l’ubicazione dell’università, ritenuti necessari per poter fruire della detrazione, sono ridotti.

Le spese sostenute nel 2017 vanno riportate nel modello 730/2018 o Redditi PF 2018 nei righi generici da E8/E10 o RP8/RP14, utilizzando il codice 18. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.

DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE DI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO D’AFFITTO Il contratto di locazione deve riguardare immobili ad uso abitativo, stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 431/1998 e regolarmente registrato.

La detrazione è riconosciuta anche per i c.d. contratti di ospitalità nonché per gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con:

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¨      Enti per il diritto allo studio;

¨      Università;

¨      Collegi universitari legalmente riconosciuti;

¨      Enti senza fini di lucro;

¨      Cooperative.

E’ necessario in tal caso, ove non sia insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, che sia rilasciata un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.

La detrazione non spetta se l’immobile viene sub-locato.

CARATTERISTICHE UNIVERSITA’ La detrazione non cambia in base al tipo di facoltà o corso universitario frequentato, né dal fatto che l’università sia pubblica o privata.

La detrazione spetta anche per gli iscritti:

¨      agli Istituti Tecnici superiori (I.T.S.) in quanto assimilabili ai corsi universitari (nota DGOSV prot. 6578 del 13.06.2016;

¨      ai nuovi corsi istituiti dal DPR 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare 20/2011 risposta 5.3).

La detrazione, invece, non spetta per la frequenza a corsi post laurea come master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero (Circolare 7/E del 27.04.2018).

Dal 2012 la detrazione è riconosciuta anche in relazione alla frequenza di università localizzate nella UE o in uno stato aderente allo spazio economico europeo(Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

LIMITI GEOGRAFICI L’università deve esser ubicata in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente, e comunque in una provincia diversa. La verifica della distanza deve essere effettuata caso per caso. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 34/2008, ha chiarito che “è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore alla distanza richiesta “.

Nel caso in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso più breve si determina con collegamento stradale o con collegamento misto (stradale e ferroviario).

Limitatamente alle spese sostenute nel 2017 e nel 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia, ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate (Circolare 7/E del 27.04.2018).

L’unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l’università o in un comune limitrofo.

LIMITE DI SPESA E DI DETRAZIONE Le spese per i canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede possono essere detratte nella misura del 19%, per un importo massimo di € 2.633. Quindi l’importo massimo detraibile ammonta ad Euro 500,27.

Per il calcolo della spesa detraibile va considerato esclusivamente il canone di locazione e pertanto devono essere escluse le somme addebitate per le spese condominiali, di riscaldamento, per utenze, ecc. Non possono essere incluse altresì le spese per l’agenzia immobiliare incaricate di reperire l’abitazione.

Nell’importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2018 con il codice 18.

Se il canone di locazione è intestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun cointestatario del contratto, a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. L’agevolazione, in ogni caso, spetta solo a coloro che hanno i requisiti richiesti, ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di 2.633 Euro.

ALTRE CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE La detrazione non è cumulabile con le altre detrazioni collegate alla titolarità di contratti di locazione; il contribuente deve pertanto scegliere quella più favorevole.

La detrazione non va rapportato al periodo di tempo (mesi) durante il quale l’immobile è locato.

In caso di contributi ricevuti a sostenimento del canone, tali importi vanno sottratti dalla spesa totale.

Qualora l’imposta lorda sia insufficiente per godere dell’agevolazione (c.d. incapienza d’imposta), la detrazione non potrà essere recuperata.

SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO È possibile fruire della detrazione anche nel caso in cui la spesa sia sostenuta nell’interesse del coniuge, dei figli o di altro familiare a carico.

In questo caso, per fruire della detrazione, non è necessario che il contratto sia intestato al soggetto che frequenta l’università, potrebbe esser intestato sia allo studente che al soggetto di cui è a carico (ad esempio il genitore).

Ai fini della ripartizione della detrazione tra i genitori si ricorda che:

¨      la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica il sostenimento della spesa;

¨      se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Nel caso in cui i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% sul documento comprovante la spesa va annotata la percentuale di ripartizione.

Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta;

¨      nel caso in cui il contratto è intestato ad entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario, essendo presumibile che la spesa sia sostenuta in parti uguali, la detrazione spetta ad entrambi i genitori, nel limite massimo di spesa, per ciascuno di essi, pari a € 1.316,50.

Se i genitori hanno a carico due figli universitari, titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a 2.633 Euro (Circolare 20/E/2011 risposta 5.0).

DOCUMENTI DA CONSERVARE  Per fruire della detrazione in oggetto occorre conservare:

¨      la copia del contratto di affitto;

¨      ricevute di pagamento.

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