Il diritto camerale annuale 2018 entro il 2 luglio 2018
Il 2 luglio 2018 (in quanto il 30 giugno cade di sabato) scade il termine per il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2018.
In base al D.L. n. 90/2014, che ha previsto il dimezzamento graduale degli importi del diritto annuale definiti dal Decreto interministeriale 21.04.2011, dopo una prima riduzione del 35% avvenuta nel 2015, e del 40% nel 2016, quest’anno ci sarà una riduzione pari al 50% rispetto al 2014, analogamente all’anno scorso.
Con la Nota MISE n. 26505 del 16.01.2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2018.
Si ricorda che il versamento potrà avvenire anche entro il 20 agosto applicando la maggiorazione dello 0,40%.
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IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2018 |
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PREMESSA |
L’art. 18, commi 4 e 5, Legge n. 580/1993, come modificato dall’art. 1, comma 19, D. Lgs. n. 23/2010, stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, aggiorna, in caso di variazioni significative del fabbisogno finanziario delle Camere di Commercio, la misura del diritto annuale dovuto ad esse da parte delle imprese iscritte o annotate nei registri di cui all’art. 8 della Legge n. 580/1993.
Dal 2012 al 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha lasciato invariati gli importi dovuti a titolo di diritto annuale fissati per il 2011 dal Decreto interministeriale 21.04.2011, confermandoli di volta in volta con una circolare. Dal 2015, però, gli importi sono cambiati. Infatti, l’art. 28 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 18.08.2014), ha previsto, “nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industri, artigianato e agricoltura“, una riduzione graduale del diritto camerale dovuto dalle imprese, rispetto a quello dovuto per il 2014, del: ¨ 35% per il 2015; ¨ 40% per il 2016; ¨ 50% dal 2017. Con la Nota n. 26505 del 16.01.2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha così specificato gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2018. Si tratta degli importi stabiliti dal Decreto interministeriale 21.04.2011, ai quali poi si dovrà applicare la riduzione del 50%.
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SOGGETTI INTERESSATI |
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale 2018:
¨ tutte le imprese che al 01.01.2018 risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese (comprese: quelle in amministrazione straordinaria, almeno fino a quando viene autorizzato l’esercizio dell’impresa; quelle in liquidazione volontaria; quelle rese inattive dopo l’iscrizione nel Registro delle imprese) e quelle che si iscrivono nel corso del 2018; ¨ i soggetti iscritti solo nel Rea (Repertorio economico amministrativo), come le associazioni e gli enti no profit (fino al 2010 esclusi dal pagamento del diritto annuale e divenuti poi dal 2011 soggetti obbligati).
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SOGGETTI ESCLUSI |
Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale 2018:
¨ le imprese che, al 31.12.2017, risultano fallite o in liquidazione coatta amministrativa, salvo l’esercizio provvisorio dell’attività (le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale); ¨ le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31.12.2017 purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2018; ¨ le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12.2017, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30.01.2018; ¨ le cooperative che alla data del 31.12.2017 sono state sciolte per effetto di un provvedimento dell’Autorità Governativa[1].
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SOGGETTI DESTINATARIDEL TRIBUTO |
Il diritto annuale 2018 deve essere versato alla Camera di Commercio territorialmente competente, ossia in base alla Provincia in cui è ubicata la sede legale dell’impresa alla data del 01.01.2018 (per quelle che si iscrivono in corso d’anno si fa riferimento alla data d’iscrizione).
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CASI PARTICOLARI | ||||||
Trasferimento della sede presso altra Provincia | Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui Provincia è ubicata la sede legale al 01.01.2018 | |||||
Unità locali o sedi secondarie ubicate in Province diverse da quella della sede principale | Il diritto annuale deve essere versato alla Camera di Commercio di ciascuna unità locale/sede secondaria. | |||||
DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese | € 100 | ||||
Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese | € 44 | |||||
Soggetti iscritti al REA | € 15 | |||||
Società tra avvocati | € 100
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Società semplice
non agricola |
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Società semplice agricola[2] | € 50 | |||||
DIRITTO DOVUTO IN MISURA PROPORZIONALE |
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura proporzionale commisurato al fatturato dell’anno precedente, cioè delle altre imprese diverse da quelle prima elencate, occorrerà applicare al fatturato 2017 le medesime aliquote per scaglioni di fatturato definite dal Decreto interministeriale 21.04.2011, mantenendo, nella sequenza di calcolo, 5 cifre decimali:
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Società di persone
Società di capitali Cooperative Consorzi |
Scaglioni di
fatturato IRAP 2017 |
Importi dovuti in base agli scaglioni di fatturato | ||||
Da Euro | A Euro | |||||
0 | 100.000,00 | € 200,00 | ||||
100.000,01 | 250.000,00 | € 200 + 0,015%
della parte eccedente € 100.000 |
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250.000,01 | 500.000,00 | € 222,50 + 0,013% della parte eccedente
€ 250.000 |
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500.000,01 | 1.000.000,00 | € 255 + 0,010% della parte eccedente
€ 500.000 |
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1.000.000,01 | 10.000.000,00 | € 305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000 | ||||
10.000.000,01 | 35.000.000,00 | € 1.115 + 0,005% della parte eccedente
€ 10.000.000 |
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35.000.000,01 | 50.000.000,00 | € 2.365 + 0,003% della parte eccedente
€ 35.000.000 |
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50.000.000,01 | € 2.815 + 0,001% della parte eccedente
€ 50.000.000 (fino ad un massimo di € 40.000) |
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Successivamente, occorrerà sommare gli importi dovuti per ogni scaglione di fatturato e, solo al termine del calcolo complessivo, all’importo così determinato, si dovrà applicare la riduzione del 50% e, quindi, l’eventuale arrotondamento individuato dalla nota n. 19230 del 30.03.2009, cioè: ¨ prima, arrotondamento alla 2a cifra decimale; ¨ poi, arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, ovvero per difetto se è inferiore a 50 centesimi.
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Si precisa che le misure fissate dal Ministero possono essere maggiorate (nella percentuale massima del 20%) dalle singole Camere di Commercio. Si consiglia, pertanto, di verificare prima presso la propria Camera di Commercio l’eventuale presenza di tale maggiorazione.
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NUOVE IMPRESE ISCRITTE NEL 2018 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese | Versamento dei diritti fissi con gli importi sopra indicati per tali categorie (rispettivamente: € 100, € 44 e € 15) entro 30 gg. dalla domanda di iscrizione o annotazione, mediante modello F24 o direttamente allo sportello camerale
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Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese | ||||||
Soggetti iscritti al REA | ||||||
Altre imprese
(quelle normalmente tenute al diritto annuale in misura proporzionale) |
Misura prevista per il 1° scaglione di fatturato (€ 100), da versare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, mediante modello F24 o direttamente allo sportello camerale
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UNITA’ LOCALI |
Le imprese che operano anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200 per ciascuna unità locale / sede secondaria, sempre con la riduzione del 50% (massimo 110 per le unità locali/sedi secondarie di imprese aventi sedi all’estero, sempre con la riduzione al 50%).
Pertanto, al massimo si pagherà un importo di € 110 per ciascuna unità locale/sede secondaria (55 per quelle con sede all’estero).
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TERMINI DI VERSAMENTO |
In base a quanto stabilito dall’art. 8, Decreto interministeriale n. 359 dell’11.05.2011, il diritto annuale camerale deve essere versato, in unica soluzione, mediante modello F24 e con possibilità di compensazione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero: ¨ entro il 2 luglio per le imprese individuali e le società di persone; ¨ entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per le persone giuridiche il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; ¨ entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato. E’ possibile effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi dalla scadenza ordinaria (quest’anno, quindi, entro il 20 agosto – il 1° agosto cade all’interna della proroga di Ferragosto) con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40%.
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TERMINI DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CCIA 2017 | ||||||
02.07.2018 | senza maggiorazione | |||||
20.08.2018 | con maggiorazione dello 0,40% | |||||
MODALITA’ DI VERSAMENTO |
Il versamento deve essere effettuato mediante Modello F24, indicando, all’interno della “sezione Imu ed altri tributi locali”, il codice tributo 3850 e, come “codice ente” la sigla della provincia della Camera di Commercio competente (es.: PD per Padova). Il tributo è compensabile con eventuali crediti vantati dal contribuente.
Dal 2016 è stato reso disponibile per il pagamento anche il servizio web “PagoPa“, accessibile dal sito internet ufficiale della Camera di Commercio.
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SANZIONI |
Il sistema sanzionatorio previsto in caso di tardivo o mancato pagamento del diritto annuale è stato esplicitamente regolato dal Decreto n. 54 del 27.01.2005 del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare: | |||||
tardivo versamento
(= quello effettuato entro 30 giorni dalla scadenza) |
10%[3] | |||||
omesso versamento
(= quello effettuato oltre il termine di 30 giorni, non effettuato o effettuato solo in parte – limitatamente all’importo non versato) |
dal 30% al 100%[4] |
[1] Ex art. 2545-septiesdecies, c.c.
[2] La nota n. 261118 del 21.12.2012 del Ministero dello Sviluppo Economico precisa che, ai fini della determinazione del diritto annuale, sono considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese come “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche se nella denominazione della società non è esplicitamente contenuta l’indicazione “società agricola”.
[3] Art. 4, comma 2, D.M. n. 54/2005.
[4] Art. 4, comma 3, D.M. n. 54/2005.
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