L’acconto delle imposte di Novembre
Il prossimo 30 novembre 2017 scade il termine entro il quale tutti i contribuenti (Irpef e Ires) devono effettuare il versamento della 2a o unica rata dell’acconto dovuto per il 2017 con riguardo a tutte le imposte: IRPEF, IRES, IRAP, “cedolare secca”, IVIE e IVAFE, maggiorazione IRES per le società di comodo, imposta sostitutiva per i contribuenti “minimi”, ecc.
Per il calcolo dell’acconto è possibile utilizzare il metodo storico o il metodo previsionale.
In generale, la misura dell’acconto si calcola in base alla dichiarazione dei redditi presentata, verificando quanto si è indicato nel Mod. REDDITI 2017 (c.d. metodo storico). Questa metodo, tuttavia, va bene prevalentemente per coloro che hanno un quadro reddituale costante; al contrario, il contribuente che ha, o si attende, un risultato economico variabile, può decidere di determinare l’acconto in via presuntiva stimando l’imposta dovuta per il 2017. In genere il metodo previsionale può essere utilizzato se nel 2017 si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto al 2016; è questo, infatti, il caso in cui il metodo previsionale conviene, poiché è consentito:
- effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il metodo storico;
- oppure addirittura non effettuare alcun versamento.
Questo secondo metodo è ovviamente più rischioso poiché, comportando la riduzione o l’omissione del secondo acconto, in caso di errore, conduce all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato. La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta; ciò significa che, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’IRAP e il metodo previsionale per l’IRPEF. Nella presente scheda, riepiloghiamo sinteticamente le regole generali sulle modalità di calcolo e versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte.
ACCONTI D’IMPOSTA 2017 (secondo il metodo storico) | |||||||
IRPEF
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RIGO RN34/61 campo 4[1]
≤ 51,65 € |
Nessun acconto dovuto | |||||
RIGO RN34/61 campo 4 Contattaci per sottoporci la tua situazione e verificheremo se ciò che hai letto nel nostro articolo sia effettivamente applicabile Contattaci, la prima consulenza è gratuita!al tuo caso. alla tua azienda. al tuo problema. ai tuoi progetti. al tuo mondo. > € 51,65, MA ≤ € 257,52 |
Versamento in unica soluzione, entro il 30.11.2017, del 100% dell’importo indicato al rigo RN61. | ||||||
RIGO RN34/61 campo 4
> € 257,52
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Versamento in 2 rate pari al:
¨ 40% del campo 4 del rigo RN34/61 entro il 30.6/30.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40% (20.7/21.8 con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che hanno fruito della proroga); ¨ 60% del campo 4 del rigo RN34/61 entro il 30.11.2017 |
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ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL’IRPEF | Per quanto riguarda le addizionali regionale e comunale IRPEF, si ricorda che:
¨ per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti; ¨ per l’addizionale comunale, l’acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF. Quindi l’acconto 2017 doveva essere versato entro lo scorso 30.6 / 31.7 (+ 0,40%) – 20.7 / 21.8 (+ 0,40%), ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto. Pertanto, entro il 30.11.2017 non è dovuto alcunché a titolo di acconto delle addizionali regionali e comunali. |
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CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | Il contributo di solidarietà, dovuto dai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 300.000 Euro, pari al 3% sulla parte eccedente tale importo, va versato entro il termine previsto per il saldo Irpef e per lo stesso non sono dovuti acconti. | ||||||
IRAP PERSONE FISICHE
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L’acconto Irap è determinato in maniera analoga a quello Irpef. In particolare è stabilito nella misura del 100% dell’importo indicato al rigo IR21, secondo le seguenti modalità: | ||||||
RIGO IR21 ≤ 51,65 € | Nessun acconto dovuto | ||||||
RIGO IR21 > € 51,65,
MA ≤ € 257,52 |
Versamento in unica soluzione, entro il 30.11.2017, del 100% dell’importo indicato al rigo IR21. | ||||||
RIGO IR21 > € 257,52 | Versamento in 2 rate:
¨ la 1a rata, pari al 40% del rigo IR21 entro il 30.6/30.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40% (20.7/21.8 con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che hanno fruito della proroga); ¨ la 2° rata, pari al 60% del rigo IR21 (cioè: 100% – importo 1a rata) entro il 30.11.2017 |
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REGIME FORFETARIO E MINIMI | Per i soggetti che adottano il regime dei minimi o il regime forfetario, occorre operare le seguenti distinzioni: | ||||||
i soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2016 e lo continuano nel 2017, | devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF; | ||||||
i soggetti che hanno adottato nel 2016 il regime dei minimi, e nel 2017 sono transitati nel regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) | devono versare l’acconto 2017 dell’imposta sostitutiva (codice tributo “1793”) e, dovranno indicare quanto versato nel quadro RN del mod. REDDITI 2018 PF; | ||||||
i soggetti che, scaduto il triennio obbligatorio del regime ordinario, nel 2017 hanno adottato il regime forfetario | non sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva 2017, in quanto manca la base di riferimento. Per l’acconto IRPEF può risultare conveniente il metodo previsionale, dato che nel 2017 il reddito derivante da tale attività non è assoggettato ad IRPEF; | ||||||
I soggetti che hanno adottato nel 2016 il regime dei minimi, ma che nel 2017 hanno adottato il regime forfetario | devono versare l‘acconto 2017 dell’imposta sostitutiva dei minimi, e indicarla nel quadro LM del mod. Redditi PF 2018 | ||||||
i soggetti che nel 2016 hanno aderito al nuovo regime forfetario e nel 2017 continuano ad applicarlo | sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva 2017, con le analoghe modalità Irpef | ||||||
i soggetti che nel 2016 hanno applicato il regime forfetario ma che nel 2017 sono passati all’ordinario | versano l’acconto 2017 dell’imposta sostitutiva e la indicheranno nel quadro RN del mod. REDDITI PF 2018 | ||||||
CEDOLARE SECCA | L’acconto della cedolare è dovuto in misura pari al 95% dell’imposta dovuta per il 2016, e va determinato con le modalità previste ai fini Irpef, come di seguito riportato: | ||||||
RIGO RB11, Campo 3
≤ 51,65 € |
Nessun acconto dovuto | ||||||
RIGO RB11, Campo 3
> € 51,65, MA ≤ € 271,07 |
Versamento in unica soluzione, entro il 30.11.2017, del 95% dell’importo indicato al rigo RB11, Campo 3. | ||||||
RIGO RB11, Campo 3
> € 271,07
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Versamento in 2 rate:
¨ la 1a rata, pari al 38% (40% del 95%) del rigo RB11, Campo 3, entro il 30.6 / 30.7.2017 + 0,40% per i soggetti esclusi dalla proroga; 20.7 / 21.8.2017 + 0,40% per coloro che hanno fruito della proroga; ¨ la 2° rata, pari al 57% del RB11, Campo 3, (cioè: 95% – 38%) entro il 30.11.2017. |
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In caso di applicazione della cedolare secca dal 2017 non è dovuto alcun acconto, ed è possibile ridurre l’acconto Irpef in considerazione del fatto che il reddito degli immobili, soggetti a cedolare, non concorrerà all’imponibile Irpef.
In caso di fuoriuscita dal regime della cedolare secca dal 2017, l’acconto Irpef 2017 non è dovuto e l’acconto 2017 della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale. |
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IVIE/IVAFE | L’acconto IVIE ed IVAFE è determinato con modalità analoghe a quelle Irpef: | ||||||
RIGO RW6, Campo 1 (IVAFE) /
RIGO RW7, Campo 1 (IVIE) ≤ 51,65 € |
Nessun acconto dovuto | ||||||
RIGO RW6, Campo 1 (IVAFE) /
RIGO RW7, Campo 1 (IVIE) > € 51,65, MA ≤ € 257,52 |
Versamento in unica soluzione, entro il 30.11.2017, del 100% dell’importo indicato al rigo. | ||||||
RIGO RW6, Campo 1 (IVAFE) /
RIGO RW7, Campo 1 (IVIE) > € 257,52
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Versamento in 2 rate:
¨ la 1a rata, pari al 40% del rigo entro il 30.6 / 30.7.2017 + 0,40% per i soggetti esclusi dalla proroga; 20.7 / 21.08.2017 + 0,40% per coloro che hanno fruito della proroga; ¨ la 2° rata, pari al 60% del rigo (cioè: 100% – importo 1a rata) entro il 30.11.2017
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CASI DI RICALCOLO | Si riepilogano di seguito i casi in cui è necessario procedere al ricalcolo dell’acconto IRPEF 2017: | ||||||
DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI CARBURANTI | Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante che hanno fruito della deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della L. n. 183/2011, per il calcolo dell’acconto Irpef 2017 con il cd “metodo storico” devono assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto di tale deduzione | ||||||
NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO | In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM), l’acconto Irpef per l’anno 2017 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59- ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012). | ||||||
MAXI – IPERAMMORTAMRNTO | L’articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12, Legge di Bilancio 2017 dispone una maggiorazione del costo d’acquisto del:
ü 150% a favore delle imprese effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, ricompresi nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2017; ü 40% a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali ricompresi nell’Allegato B della Legge di Bilancio 2017 purché connessi ad investimenti in beni materiali strumentali indicati al punto precedente. L’articolo 1, comma 12, Legge di Bilancio 2017 prevede che: “12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 L’iper ammortamento non ha effetto sulla determinazione dell’acconto dovuto (utilizzando il metodo storico) per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) in quanto l’agevolazione non ha effetto sul reddito 2016. L’iper ammortamento non va inoltre considerato se per il calcolo degli acconti 2017 si utilizzerà il metodo previsionale; in questo caso, infatti, non si potrà tener conto della quota derivante dall’agevolazione 2017 al fine di ridurre l’acconto dovuto. |
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ACCONTO IRES | L’acconto IRES è pari al 100% dell’importo riportato al rigo RN17 del Modello REDDITI SC 2017, o del rigo RN28 del Modello REDDITI ENC 2017, e va calcolato nel modo seguente: | ||||||
RIGO RN17/RN28
≤ 20,66 € |
Nessun acconto dovuto | ||||||
RIGO RN17/RN28
> € 20,66 MA ≤ € 257,52 |
Versamento in unica soluzione, entro il 30 novembre 2017, se il periodo d’imposta è coincidente con l’anno solare (oppure entro l’11° mese successivo)
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RIGO RN17 > € 257,52
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Versamento in 2 rate:
¨ 40% del rigo RN17/RN28 entro lo scorso 30.6/ 30.7.2017 ovvero 20.7/21.8.2017 con la maggiorazione dello 0,40% se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2016); ¨ 60% del rigo RN17/RN28 entro il 30.11.2017 se esercizio è coincidente con l’anno solare (oppure entro l’undicesimo mese successivo) |
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Anche per l’IRES valgono le fattispecie di ricalcolo dell’acconto riportate sopra per l’Irpef, in relazione alla deduzione forfetaria distributori carburanti, il maxi/iper ammortamento di beni strumentali nuovi, noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto. | |||||||
MAGGIORAZIONE IRES SOCIETA’ DI COMODO | Le società di comodo tenute all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES, devono versare l’acconto 2017 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l’IRES. | ||||||
ACCONTO IRES SOCIETÀ TRASPARENTI
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Le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR determinano l’acconto IRES con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione, ovvero delle annualità successive: | ||||||
PRIMO ANNO DI OPZIONE | La società che applica il regime di trasparenza dal 2017 calcola l’acconto IRES 2017 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza), anche se dal 2017 non sarà soggetto passivo IRES. L’acconto sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (nel mod. REDDITI 2018 PF sul reddito 2017 ad essi imputato per trasparenza). | ||||||
OPZIONE ANNI SUCCESSIVI | La società che ha già optato per il regime di trasparenza non deve versare l’acconto IRES 2017, in quanto sono obbligati i singoli soci. | ||||||
1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO | La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2014 – 2016, e che non ha rinnovato l’opzione per il triennio 2017 – 2019, deve versare l’acconto IRES 2017 sulla base dell’imposta che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione. | ||||||
DECADENZA DAL REGIME | La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2017, è tenuta a versare l’acconto IRES 2017 calcolato sull’imposta 2016 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza. | ||||||
La srl trasparente è in ogni caso tenuta al versamento dell’acconto IRAP. | |||||||
RIGO IR21 ≤ 20,66 € | Nessun acconto dovuto | ||||||
RIGO IR21 > € 20,66
MA ≤ € 253,70 |
Versamento in unica soluzione, entro il 30.11.2016, del 100% dell’importo indicato al rigo IR21.
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RIGO IR21 > € 253,70
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Versamento in 2 rate:
¨ la 1a rata, pari al 40% del rigo IR21 entro lo scorso 30.6/ 30.7.2017 ovvero 20.7/21.8.2017 con la maggiorazione dello 0,40% se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2016); ¨ la 2° rata, pari al 60% del rigo IR21 entro il 30.11.2017. |
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VERSAMENTO
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Il versamento dell’unica o seconda rata degli acconti 2017 va effettuato con il mod. F24 secondo le regole di presentazione previste per tale modello di versamento: | ||||||
Mod. F24 | Soggetto | Modalità di presentazione | |||||
A zero | Tutti
(titolari e non di partita Iva) |
Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate | |||||
A debito con compensazioni | Privato | Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o bancari | |||||
A debito con compensazioni di crediti Irpef, Iva, Ires, Irap, Addizionali, Imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute | Titolari di partita Iva | Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate | |||||
A debito con compensazioni di altri crediti | Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o bancari | ||||||
A debito senza compensazioni | Titolare di partita Iva | Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o bancari | |||||
Privato | Modello cartaceo, servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o bancari | ||||||
Si precisa che, a differenza di quanto avviene per il saldo e per il primo acconto, le somme derivanti dal secondo acconto non sono rateizzabili.
Questi sono i principali codici tributo da utilizzare: |
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4034 | Acconto IRPEF (2° o unica rata) | ||||||
2002 | Acconto IRES (2° o unica rata) | ||||||
2019 | Acconto maggiorazione IRES società di comodo (2° o unica rata) | ||||||
3813 | Acconto IRAP (2° o unica rata) | ||||||
1794 | Acconto imposta sostitutiva 5% regime minimi (2° o unica rata) | ||||||
1791 | Acconto imposta sostitutiva 15% regime forfetario (2° o unica rata) | ||||||
1841 | Acconto cedolare secca (2° o unica rata) | ||||||
4045 | Acconto IVIE (2° o unica rata) | ||||||
4049 | Acconto IVAFE (2° o unica rata) | ||||||
COMPENSAZIONE | Per il versamento dell’acconto 2017 il contribuente può avvalersi della compensazione:
¨ verticale: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2016 a credito con la seconda rata dell’acconto IRPEF 2017), senza necessità di utilizzare il modello F24; ¨ orizzontale: utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRPEF 2016 a credito con la seconda rata dell’acconto IRAP 2017), con necessità di utilizzare il modello F24. Si ricorda che a decorrere dal 24.4.2017: ¨ è fissato a € 5.000 il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità; ¨ è soppresso il limite annuo di € 5.000 oltre il quale per i soggetti IVA scatta(va) l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24. Pertanto l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato tramite i servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dall’importo. Ciò riguarda la generalità delle imposte, ossia il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Rimane esclusa da tale obbligo la compensazione di “altri” crediti rispetto a quelli citati (ad esempio, contributi previdenziali). È escluso dall’obbligo di utilizzo dei servizi dell’Agenzia l’uso di crediti derivanti da: il c.d. “Bonus 80 euro” (codice tributo “1655”); il rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730. Con la “Manovra correttiva” è stato introdotto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente Si ricorda, inoltre, che il limite massimo annuo di crediti d’imposta compensabili è fissato a € 700.000[2] (senza considerare l’importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale); l’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo. |
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RAVVEDIMENTO OPEROSO |
Si fa, inoltre, presente che il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con l’istituto del ravvedimento operoso, applicando le sanzioni ridotte:
¨ da 0,1% al 1,4% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni (ravvedimento sprint); ¨ 1,5% (1/10 del 15%) se il pagamento è effettuato dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza; ¨ 1,67% (1/9 del 15%) se il pagamento è effettuato dal 31° al 90° giorno dalla scadenza; ¨ 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è effettuato entro la dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione; ¨ 4,29% (1/7 del 30%) se il pagamento è effettuato entro la dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione; ¨ 5% (1/6 del 30%) se il pagamento è effettuato entro il termine di accertamento. Oltre all’imposta e alla sanzione ridotta, vanno corrisposti gli interessi di mora calcolati a giorni, nella misura dello 0,1% dall’1.1.2017. |
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[1] L’importo indicato al campo 4 “Differenza” del rigo RN34 corrisponde a quello indicato al campo 4 del rigo RN61 nel caso in cui non sia stato effettuato il ricalcolo dell’acconto.
[2] € 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge.
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