A seguito di un’interrogazione parlamentare sulla corretta determinazione della TARI, il Mef ha pubblicato la Circolare 1/DF del 20.11.2017 con cui ha chiarito le modalità di calcolo della TARI e ha confermato che la quota variabile va applicata una sola volta, considerando l’intera superficie dell’utenza.
E’ accaduto, in questi ultimi anni, che alcuni comuni abbiano gonfiato l’importo della TARI dovuta dai contribuenti, in quanto hanno computato la quota variabile tante volte quante sono le pertinenze. Ad esempio: chi ha una casa con 125 metri quadrati complessivi, di cui 100 di casa, 15 di garage e 10 di cantina si è trovato a pagare la quota variabile non una (come dovrebbe essere) ma tre volte.
I contribuenti che ora si accorgono di aver pagato di più, dal 2014 ad oggi, possono chiedere il rimborso al loro comune, presentando un’istanza in carta semplice. Nella nostra rubrica “Sapere per fare” riepilogheremo la disciplina della TARI e cercheremo di far capire qual è l’errore commesso dai Comuni e come fare per ottenere indietro le somme versate in più.
Indice delle domande
Domande e risposte
R.1 La TARI, introdotta dalla legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), è stata adottata in sostituzione della precedente TARES che, a sua volta, aveva sostituito TARSU, TIA1, TIA2.
Insieme con IMU (Imposta Municipale Propria) e TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), la TARI fa parte dell’IUC (Imposta Unica Comunale).
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo il cui gettito è finalizzato a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte idonee a produrre i rifiuti urbani.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse:
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale o dell’area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
R.2 Innanzitutto ricordiamo che è il Comune a decidere la tariffa della Tari, tenendo conto dei criteri stabiliti dal DPR 158/99. La tariffa è composta:
e poi è articolata in due fasce:
Il problema sorto di recente riguarda le utenze domestiche. Per queste:
La somma risultante dalla quota fissa e dalla quota variabile deve essere maggiorata del 5% a titolo di addizionale provinciale.
Come spiegato prima l’applicazione della TARI avviene tenuto conto della superficie dell’immobile[1] dichiarate, ovvero accertate. L’accertamento della superficie dell’immobile è realizzato, per gli immobili iscritti o iscrivibili a catasto, direttamente dal Comune, sulla base dei dati catastali.
Il Comune potrà considerare quale superficie assoggettabile alla TARI, una percentuale pari all’80% della superficie[2].
Per le unità immobiliari ordinarie iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie catastali A, B, C) sono previsti due differenti regimi:
Per le altre unità immobiliari (categorie catastali D ed E) la superficie in relazione alla quale è commisurato l’ammontare della TARI è quella calpestabile.
R.3 La tariffa potrà essere determinata dal Comune:
La procedura di definizione della tariffa avviene in fasi tra loro successive che si articolano in:
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la gestione dei rifiuti solidi urbani. La tariffa si compone infatti dei:
La determinazione dell’ammontare dell’importo della tassa sui rifiuti, dovrà assicurare la copertura integrale:
Le delibere che stabiliscono le tariffe della Tari sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze.
A partire dal 2018, i comuni dovranno anche considerare le risultanze dei fabbisogni standard[3].
La TARI è inoltre dovuta nella misura massima del 20% della tariffa:
La TARI è invece dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta.
R.4 La questione sulla Tari nasce dalla risposta all’interrogazione di Commissione n. 5-10764 dell’On. le L’Abbate dell’8.3.2017, che ha chiesto se la quota variabile della Tari debba essere calcolata una volta solo anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quelle delle pertinenze dell’abitazione.
Il dubbio nasce dalla constatazione che alcuni camuni computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione sia alle pertinenze determinando così una tassa più elevata rispetto a quella che sarebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale.
Il Mef, con la Circolare n. 1/DF del 20.11.2017, ha chiarito che la quota variabile deve essere computata una sola volta, in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Un diverso metodo “non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI”.
| Esempio Circolare 1/DF del 20.11.2017 Si ipotizzino questi due nuclei familiari, con 3 membri: ¨ primo nucleo: abitazione di 100 mq; ¨ secondo nucleo: appartamento di 80 mq + cantina si 20 mq che costituisce pertinenza. Si ipotizzi, inoltre, che: ¨ la tariffa determinata dal comune per la parte fissa sia 1,10 €; ¨ la tariffa per la parte variabile sia 163,27.
Se il comune applica la quota variabile sia all’abitazione che alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si abbia la pertinenza. Questa sarebbe l’applicazione corretta per il secondo nucleo familiare:
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R.5 Il contribuente deve leggere attentamente l’avviso di pagamento della Tari mandato dal comune, in particolare la parte dedicata al dettaglio delle somme. Purtroppo non c’è uniformità negli avvisi di pagamento, per cui ogni contribuente deve individuare nel proprio avviso la parte del dettaglio in cui sono riportate le seguenti informazioni: unità immobiliari, la superficie tassata, il numero degli occupanti, la quota fissa e la quota variabile distinta per ogni unità immobiliare. La quota variabile deve essere presente solo per l’abitazione e non anche per le pertinenze.
Può essere utile anche consultare il sito internet del proprio comune; in alcuni casi, infatti, (ad esempio Padova, Verona ecc …) il comune ha provveduto a rilasciare un comunicato stampa in cui avvisa che la quota variabile è stata applicata correttamente, e che quindi i contribuenti non devono preoccuparsi.
R.6 Se il contribuente ritiene che si sia verificato un errore (del Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti) nell’uso della parte variabile, può richiedere il rimborso:
Il rimborso dovrà essere richiesto mediante il rimedio dell’istanza di rimborso[5] da proporsi entro 5 anni dal giorno del versamento. L’istanza deve contenere:
Non sono richieste particolari ed ulteriori formalità in sede di redazione dell’istanza.
[1] Artt. da 645 a 649 della L. n. 147/2013.
[2] Riguardo all’entrata in vigore dell’obbligo per i comuni di determinare l’ammontare della TARI dovuta dai contribuenti, sulla base delle risultanze catastali, v. Art. 2 del D.L. 16/2014.
[3] Art. 1 comma 653, L. n. 147/2013.
[4] Tariffa a natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013.
[5] Art. 38 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602.
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