La nuova cartella di pagamento

Con il provvedimento del 14 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento da utilizzare per i ruoli rimessi agli Agenti della riscossione a partire dallo scorso 1° luglio.

La nuova cartella si contraddistingue per il fatto che la prima sezione della cartella è interamente riservata all’Agente della riscossione che fornisce tutte le informazioni utili attinenti in particolare alle modalità di pagamento delle somme, alla richiesta di sospensione della cartella, alle modalità di presentazione del ricorso nei confronti dell’Agente nonché ai punti di contatto dove è possibile rivolgersi per chiedere ulteriori chiarimenti circa i pagamenti. La seconda sezione è destinata invece a contenere la descrizione dei dati contabili e della causale del ruolo emesso dall’Ente creditore con le relative Avvertenze.

 

LA NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO
COS’E’ LA CARTELLA DI PAGAMENTO La cartella di pagamento è l’atto che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).

La riscossione dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate continua a essere effettuata utilizzando la cartella di pagamento per gli atti derivanti da:

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¨     controllo automatizzato delle dichiarazioni;

¨     controllo formale delle dichiarazioni;

¨     somme dovute in materia di imposta e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali e relativi oneri e sanzioni amministrative.

Le cartelle di pagamento contengono:

¨     la descrizione delle somme dovute;

¨     le istruzioni sul pagamento (dove, come ed entro quale scadenza);

¨     l’invito a provvedere entro 60 giorni;

¨     come e a chi richiedere la rateazione;

¨     le spiegazioni per proporre eventuali ricorsi;

¨     il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo;

¨     il nome del responsabile del procedimento di emissione e di notifica della cartella.

Nella procedura di riscossione le somme che risultano dovute a seguito dei controlli vengono iscritte a ruolo.

Il ruolo non è altro che un elenco, formato dall’ente impositore ai fini della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute.

Il ruolo viene trasmesso a Agenzia delle Entrate – Riscossione che provvede alle successive procedure che sono nel dettaglio:

¨     predisposizione e notifica delle cartelle;

¨     riscossione delle somme e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori;

¨     in caso di mancato pagamento, avvio dell’esecuzione forzata.

Se non si paga la cartella nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa, l’onere di riscossione (compenso) dovuto all’agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella.

Trascorso questo termine, l’agente della riscossione può mettere in atto le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

LA NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO Con il provvedimento del 14 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento da utilizzare per i ruoli rimessi agli Agenti della riscossione a partire dallo scorso 1° luglio.

In particolare nella sezione:

¨     dati anagrafici: vengono riportati i dati anagrafici relativi al contribuente per il quale l’ente creditore ha richiesto all’Agenzia delle entrate-Riscossione il recupero delle somme dovute;

¨     somme da pagare: sono evidenziati gli importi richiesti in pagamento dagli enti creditori con le motivazioni sintetiche alla base dell’iscrizione a ruolo (nell’esempio il controllo del modello Unico), con il relativo anno di imposta (dato presente solo per i crediti di natura erariale, come nell’esempio).

Vengono distinte le somme spettanti agli enti creditori, da quelle di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Un colore diverso – che si ritrova nella sezione “Ruolo emesso da” identifica ciascun ente creditore, consentendo di distinguere con immediatezza la tipologia di debito;

¨     informazioni sulle somme da pagare: nella sezione vengono forniti i chiarimenti su ciascuna tipologia degli importi indicati in cartella (somme dovute, interessi di mora, diritti di notifica, oneri di riscossione), suddivisi tra quelli spettanti all’ente creditore e quelli di competenza dell’Agente della riscossione (esempio, i diritti di notifica che sono le somme dovute per l’attività di notifica delle cartelle di pagamento fissate dalla legge);

¨     informazioni dell’Agente della riscossione sono state raggruppate tutte le informazioni in merito a:

ü   le somme da pagare, con il dettaglio dei costi per i versamenti effettuati sia entro sia oltre i 60 giorni dalla notifica;

ü   tutti i canali e le modalità a disposizione per effettuare il pagamento e ricalcolare l’importo dovuto in caso di versamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica;

ü   la rateizzazione (con piano ordinario o straordinario);

ü   la sospensione legale della riscossione;

ü   il ricorso. Viene, inoltre, messa a disposizione una tabella che riporta l’Autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui si contestino vizi che riguardano esclusivamente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;

ü   i canali di contatto per chiedere informazioni e chiarimenti;

ü   tutti gli sportelli della provincia di competenza del contribuente;

ü   il riferimento del responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella.

La sezione “Ruolo emesso da” è a disposizione degli enti creditori per le loro comunicazioni ai contribuenti: per esempio, il dettaglio degli importi dovuti, la richiesta di informazioni, la presentazione del ricorso, ecc.

COME CHIEDERE INFORMAZIONI

 

Per avere informazioni sugli addebiti riportati in una cartella di pagamento occorre rivolgersi all’ente che ha emesso il ruolo.

Nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 e/o art. 54-bis del Dpr n. 633/1972) è possibile rivolgersi a qualsiasi ufficio dell’Agenzia oppure telefonare al Call Center (848.800.444).

Agenzia delle Entrate – Riscossione fornisce ai cittadini il servizio on line “Estratto conto”, grazie al quale si può conoscere la propria situazione debitoria senza dover andare allo sportello. Per l’accesso al servizio, è necessario disporre delle credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare il “Cassetto fiscale” (www.agenziaentrate.gov.it) o delle credenziali rilasciate dall’Inps per utilizzare i servizi sul sito www.inps.it.

Effettuato l’accesso all’estratto conto, è possibile prendere visione della propria posizione debitoria a partire dall’anno 2000. Per informazioni relative a documenti anteriori a tale anno e per ogni ulteriore informazione è necessario rivolgersi direttamente all’Agente della riscossione di competenza.

ANNULLAMENTO, RICORSO E SOSPENSIONE DELLA CARTELLA

 

Anche per la nuova cartella è prevista la possibilità di chiedere l’annullamento o sospensione i fare ricorso. In particolare:

¨     sgravio a seguito di autotutela dell’ufficio: se il contribuente ritiene infondato l’addebito delle somme indicate nella cartella, può presentare le sue contestazioni all’ufficio impositore, chiedendone l’annullamento totale o parziale. Se l’ufficio riscontra che l’atto è effettivamente illegittimo, è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull’autotutela e ad effettuare lo “sgravio” degli importi iscritti a ruolo. L’ente impositore comunica quindi il provvedimento di annullamento a Agenzia delle Entrate – Riscossione, che interrompe le procedure di riscossione. Se il contribuente ha già pagato, sarà rimborsato dallo stesso Agente della riscossione;

¨     ricorso e sospensione della riscossione: oltre all’istanza di autotutela, il contribuente può impugnare la cartella per chiederne l’annullamento totale o parziale. Il debitore che intende impugnare un atto della riscossione, come la cartella, deve ricorrere contro l’ente impositore (l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per i tributi erariali) se contesta la legittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi dell’attività dello stesso, cioè motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo. Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire un danno grave e irreparabile dal pagamento della cartella, può produrre istanza di sospensione alla Commissione tributaria (sospensione giudiziale) oppure, anche contestualmente, all’ufficio dell’Agenzia che ha emesso il ruolo;

¨     sgravio a seguito di decisione della commissione tributaria: quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall’ente entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Lo sgravio determinerà il rimborso delle eventuali somme che il contribuente ha versato prima della decisione. Il rimborso viene erogato presso l’Agente della riscossione. Se l’ufficio competente non dispone in modo tempestivo lo sgravio, le norme del contenzioso tributario consentono al contribuente di ricorrere al “giudizio di ottemperanza” per ottenere l’esecuzione della decisione della Commissione tributaria.

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