Tasse su affitti/canoni di locazione non riscossi [sfratto]

pagare Tasse affitti sfratto 2016 consulenza affitto
pagare Tasse affitto sfratto 2016 consulenza

L’articolo 8, comma 5, della L. n. 413/1998, nell’ambito della riforma della disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ha introdotto due nuovi periodi all’art. 23 (ora 26), comma 1 D.P.R. n. 917/1986, stabilendo che:

“i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.

Circostanza, quest’ultima è prevista solo per gli immobili abitativi e non prevista per gli immobili strumentali per natura, che ha trovato conferma da ultimo con la C.M. n. 11/E/2014 dell’Agenzia delle entrate.

Con riferimento alle locazioni di immobili abitativi, come già accennato, l’attuale formulazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 917/1986 pone alcune condizioni indispensabili per poter accedere al regime di irrilevanza reddituale dei canoni non percepiti.

In particolare, la citata disposizione normativa prevede l’esclusione dei canoni non riscossi dal reddito complessivo in presenza delle seguenti condizioni:

Contattaci per sottoporci la tua situazione e verificheremo se ciò che hai letto nel nostro articolo sia effettivamente applicabile
al tuo caso.

alla tua azienda.

al tuo problema.

ai tuoi progetti.

al tuo mondo.

Contattaci, la prima consulenza è gratuita!
  1. l’immobile risulta locato a uso abitativo;
  2. il conduttore dell’immobile risulta moroso rispetto ai canoni locativi;
  3. si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto.

Con riferimento alla prima condizione, si ricorda che rientrano nel concetto di immobili ad uso abitativo tutti gli immobili classificati nella categoria catastale A, ad eccezione della categoria A/10.

Sul punto la norma non fa alcuna distinzione se l’immobile assume o meno la qualifica di lusso, ma si limita a richiamare la destinazione d’uso dell’immobile oggetto del contratto di affitto/locazione.

Per quanto riguarda la seconda condizione, invece, è necessaria una puntuale verifica della condizione, coordinando quanto stabilito nel relativo contratto di affitto/locazione con le disposizioni di cui alla L. n. 392/1978 ed in particolare con le disposizioni di cui all’art. 5, secondo cui il mancato pagamento del canone di affitto/locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nei termini previsti, degli oneri accessori, quando l’importo pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1455 Cod. Civ. e salva la sanatoria della morosità nel termine di grazia concesso ai sensi dell’art. 55 L. n.392/1978.

Con riferimento alla terza condizione posta dall’art. 26, ossia la sussistenza di una sentenza di sfratto per morosità, le situazioni che si possono presentare rispetto alla rilevanza reddituale, possono essere le seguenti:

  1. che al momento della presentazione del modello dichiarativo il contribuente abbia già la sentenza di sfratto per morosità;
  2. in alternativa, che al momento della presentazione del modello dichiarativo il contribuente non sia ancora in possesso della dichiarazione di sfratto per morosità.

Nel  caso A, appare evidente che il contribuente deve procedere a dichiarare i soli canoni percepiti, omettendo di indicare nel proprio modello dichiarativo i canoni di affitto/locazione non riscossi.

Nel caso B, il provvedimento di convalida di sfratto si conclude dopo il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, costringe il contribuente a dichiarare i canoni non riscossi nonché a versare le relative imposte, quest’ultimo ha la possibilità, in occasione della prima dichiarazione dei redditi utile e comunque entro il termine di prescrizione decennale, di determinare un credito d’imposta in ragione delle imposte versate sui canoni non riscossi.

Il locatore che concede in affitto/locazione un immobile strumentale (opifici – D/1, uffici – A/10, ecc.) nongode, invece, del medesimo regime di “favore”, dovendo versare le imposte sui canoni non riscossi anche se il procedimento di convalida di sfratto si è concluso.

L’Agenzia delle entrate, dapprima con la C.M. n. 150/E/1999 e poi con la C.M. n. 101/E/2000, nel commentare le modifiche all’art. 27 (ora 26) del D.P.R. n. 917/1986, ad opera della L. n. 413/1998, ha confermato tale principio, affermando che “per gli immobili locati per uso diverso da quello abitativo, nonché in assenza di un procedimento giurisdizionale concluso, il canone di affitto/locazione va comunque sempre dichiarato così come risultante dal contratto di affitto/locazione, ancorché non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo”.

Dello stesso avviso si segnala la Corte di Cassazione 18.01.2012 n. 651 e la C.T.R. Torino 08.07.2010 n. 53/5/10.

In particolare, quest’ultima sentenza afferma che “quanto previsto per i redditi da affitto/locazione ad uso abitativo non può tuttavia estendersi alla mancata percezione di canoni relativi a affitto/locazione commerciale, trattandosi di norma eccezionale, e come tale, non suscettibile di applicazione analogica”.

La stessa interpretazione è stata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26.07.2000 n. 326, con la quale ha stabilito che:

  • i canoni di affitto/locazione sono tassati, a prescindere dalla loro percezione, fino a quando risulta vigente un contratto di affitto/locazione e quindi risulta tecnicamente dovuto un canone locativo;
  • si potrà evitare la tassazione, quando la affitto/locazione è cessata oppure si è verificata una qualsiasi causa di risoluzione contrattuale (per inadempimento, per specifica clausola risolutiva espressa), con dichiarazione da parte del proprietario di avvalersene, provocando lo scioglimento delle reciproche obbligazioni e l’insorgenza del diritto alla restituzione dell’immobile.

 

Scopri il nostro preventivo.

laconsulenzaaziendale.it offre anche il servizio di contabilità, richiedilo direttamente qui.
Sarà completamente automatico.