Gli incubatori di Startup e la normativa

L’incubatore è un programma progettato per accelerare lo sviluppo di imprese attraverso una serie di risorse di sostegno alle imprese dando anche accesso a servizi fondamentali. Il positivo completamento di un programma di “incubazione” aumenta la probabilità che una start up rimanga in attività per il lungo termine: da indagini effettuate risulta che l’87% degli “incubator graduates” continua l’attività[1]. Il periodo di incubazione, solitamente, è di due anni ed ha l’obiettivo di sviluppare al meglio la start up.

Gli incubatori e i venture capitalists operano in due distinte fasi dell’impresa: per quanto riguarda i venture capitalists l’aspetto finanziario è al centro essi apportano ingenti risorse finanziarie; all’opposto gli icubatori operano sin dall’inizio della vita dell’impresa, nelle fasi anche antecedenti al finanziamento, dal periodo in cui essa non ha ancora i suoi prodotti sul mercato e durante tutto lo sviluppo del business plan, fino al momento dell’effettivo inizio dell’attività.

Gli incubatori si distinguono in tre macro categorie:

  • Profit-oriented: come dice il nome sono puramente orientati al profitto. Possono essere anche operatori del mercato di capitale di rischio che finanziano imprese nella fase Seed con l’obbiettivo di portarla al successo grazie al loro supporto tecnico. Normalmente sono operatori privati che richiedono una partecipazione azionaria in cambio dei servizi offerti[2];
  • Non Profit-oriented: al contrario dei precedenti non hanno scopo di lucro si tratta di operatori pubblici o istituzioni che offrono un supporto generico e incoraggiano le start up con obbiettivi di sviluppo economico per lo stato.

Questo tipo di incubatore può assumere la forma di Business Innovation Center (BIC) detti anche Parchi scientifici e tecnologici;

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  • Incubatori Universitari: si sono sviluppati solo negli ultimi anni e hanno dato ottimi risultati lavorando a stretto contatto con gli istituti di ricerca si focalizzano su alcune discipline e ricerche universitarie, rivolgendosi in genere a studenti laureati degli atenei.

È solo grazie alle funzioni che svolgono gli incubatori che la maggior parte delle società riesce a superare il periodo di Early Stage. Oltre che valutare l’idea, definendo il progetto e redigendo il business plan aiutano le imprese a quantificare/permettere l’accesso alle risorse finanziarie. Grazie ai partner gli incubatori consentono l’accesso ai network, fornendo consulenza sia amministrativa che marketing.

Essendo “sviluppatori di talento”, sono di fondamentale aiuto per i giovani imprenditori che vogliono lanciare la propria idea sul mercato valutandone la fattibilità; nel programma di incubazione si identificano due fasi principali la prima, permette di valutare l’idea e redigere il business plan, la seconda fornendo i servizi, che l’impresa necessita nella fase di seed, consentendo alla start up di sviluppare al meglio la crescita e affrontare gli ostacoli tipici delle prime fasi di vita. Parallelamente gli incubatori riescono ad avvicinare le imprese ai possibili finanziatori.

La Normativa sugli incubatori di starup

In Italia sono state previste specifiche caratteristiche e requisiti per gli incubatori certificati.

Nella Relazione Illustrativa al Decreto 179/2012, si legge quanto segue.

L’incubatore di imprese start-up innovative è il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della start-up innovativa, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l’impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso”.

L’incubatore è dunque una figura che riveste un ruolo fondamentale nella vita delle start up, per questo motivo il legislatore ha deciso di regolarlo e di prevedere una disciplina di sostegno agli incubatori che presentano determinati requisiti stabiliti dalla legge.

Il Decreto 179/2012 con l’articolo 25 comma 5 fornisce la definizione di incubatore di start-up innovative certificato, il quale risulta essere:

 “una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea[3], residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[4], che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative[5]”.

Come precisato nell’articolo, gli incubatori certificati possono assumere la qualifica se costituiti in forma di società di capitali e cooperative “di diritto italiano”. Per la qualifica di società di diritto italiano occorre fare riferimento all’articolo 25 della legge 31 maggio 1995 n. 218 che tratta il sistema italiano di diritto internazionale privato. Il suddetto articolo prevede che le società (e gli altri enti) “sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione[6], che nel nostro ordinamento nazionale avviene con il deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (articolo 2330 codice civile)[7]. Il medesimo comma 5 dell’articolo 25 nel ricomprendere tra le forme societarie idonee al riconoscimento della disciplina la Societas Europaea impone che sia essa residente in Italia ai sensi del TUIR[8]. In particolare l’articolo 73 del Tuir al comma 3 considera residenti (ai fini delle imposte sui redditi) “le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.

L’articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 279 attribuisce la qualifica di incubatore certificato alle società che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. “dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
  2. dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultra-larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
  3. è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
  4. ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
  5. ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative”.

Il comma 7 dell’articolo 25, oltre a prevedere che il possesso dei requisiti deve essere autocertificato dal rappresentate legale e depositato al registro delle imprese, elenca una serie di indicatori a cui fare riferimento per poter dimostrare di possedere “l’adeguata e comprovata esperienza” nel sostegno alle start-up richiesta dalla lettera e) del precedente comma 5. Gli indicatori sono i seguenti:

  1. “numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell’anno;
  2. numero di start-up innovative avviate e ospitate nell’anno;
  3. numero di start-up innovative uscite nell’anno;
  4. numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
  5. percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all’anno precedente;
  6. tasso di crescita media del valore della produzione delle start up innovative incubate;
  7. capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall’Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start up innovative incubate;
  8. numero di brevetti registrati dalle start up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza”.

Gli indicatori elencati devono presentare dei valori minimi previsti dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico D.M. 21 febbraio 2013 “Requisiti relativi agli incubatori di start-up innovative”.

Diversamente da quanto previsto per le start up innovative, le agevolazioni per gli incubatori certificati non sono limitate nel tempo, bensì perdurano finché continuano a presentare i requisiti necessari[9].

[1] S. Ruffini, ECUIP “Plan” Knowledge Area, Anno 2014, pagina 54.

[2] Lazzeri F., Il ruolo degli incubatori d’impresa, Fellow Centri Studi e Ricerche Tocqueville-Acton, 16 Maggio 2010, pagina 16.

[3] Per Societas Europaea si intende quella costituita in base al Regolamento (CE) 2157/2001, nonché la società cooperativa europea disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1435/2003.

[4] Il Decreto prende il nome di “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, abbreviato in TUIR.

[5] “Si noti che rispetto alle start up innovative non viene richiesto l’ulteriore requisito che le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”. Così MANZI G., Start up innovative: agevolazioni e disciplina degli incubatori certificati, in Bilancio e reddito d’impresa, 2013, n° 6.

[6] Articolo 25 della legge 31 maggio 1995 n. 218.

[7] Nella circolare Assonime 11/2013 viene sollevata la questione delle società che hanno la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale in Italia ma non hanno perfezionato il procedimento di costituzione in Italia. Secondo l’Assonime tali società sono straniere ma integrano la loro disciplina con norme italiane, è da ritenersi che a queste non sia applicabile la disciplina del D.L. 179/2012 in quanto non considerate di diritto italiano.

[8] Inizialmente anche le start up innovative potevano essere Societas Europaea, con il decreto 3/2015 tale previsione è venuta meno.

[9] Assonime circolare 11/2013.

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