Home Blog

Nuovi codici TD fattura elettronica 1 Gennaio 21

0

Con la stessa logica utilizzata per la “natura” documento, la versione 1.6 incrementa le informazioni afferenti al campo “Tipo documento” del tracciato xml.

Una nuova serie di “Tipo documento” che identifica specificatamente alcune operazioni.

Da TD 16 a TD21 riguardanti l’integrazione e l’autofattura:

TD 16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD 17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD 18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD 19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD 20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture

(art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

TD 21 Autofattura per splafonamento

 

Da TD 22 a TD27 riguardanti particolari tipologie di operazioni:

TD 22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD 23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD 24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD 25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD 26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD 27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

che si aggiungono ai noti e già utilizzati:

  • TD01      Fattura
  • TD02      Acconto/anticipo su fattura
  • TD03      Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04      Nota di Credito
  • TD05      Nota di Debito
  • TD06      Parcella

Nota: i numeri 7,8,9,10,11,12,13,14,15 non sono per ora utilizzati.

Esterometro

In caso di opzione per l’emissione ed invio al SDI della fattura elettronica, emessa quale documento di reverse charge delle fatture ricevute, l’adozione dei nuovi TD17, TD18, TD19 consente di evitare l’esterometro ed alimentare i registri IVA precompilati in tempo reale e non solo trimestralmente come previsto appunto per l’esterometro.

Con i tipi documento TD17, TD18, TD19 si può quindi evitare l’esterometro per il ciclo passivo fornitori.

Per il ciclo attivo clienti è possibile evitare l’esterometro (“spesometro estero”) mediante l’invio della fattura elettronica al SDI, con codice documento TD01, inserendo per il cliente estero destinatario il codice convenzionale XXXXXXX.

Infatti, come disposto dall’art. 1, comma 3- bis, D.lgs. n. 127/2015, l’invio dei dati “spesometro estero” non è richiesto, per le operazioni per le quali è stata:

  • emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
  • emessa / ricevuta fattura elettronica;

Resta inteso che la facoltà riguarda l’invio al SDI dei documenti, mentre rimane l’ obbligo della corretta liquidazione IVA mediante il sistema reverse, della doppia annotazione dei registri IVA acquisti e vendita, conseguente alla ricezione delle fatture Intra e Extra UE.

Nuovi codici Natura per la fatturazione elettronica dal 1 Gennaio 21

0

Come comunicato nelle precedenti circolari dello Studio, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il Provvedimento N.166579/2020 del 20 aprile 2020 disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate, aggiornando le specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica, inserendo nuovi codici natura IVA e nuove regole. In particolare, in considerazione della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, l’Agenzia ha rinviato al 1° ottobre la possibilità di utilizzare le specifiche tecniche nella versione 1.6.1 in luogo di quelle attualmente vigenti (versione 1.5), disponendone l’utilizzo obbligatorio dal 1° gennaio 2021.

E’ dunque previsto un periodo transitorio, in quanto dal 1° ottobre è possibile, in via facoltativa, utilizzare i nuovi codici natura IVA, con obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2021.

In sintesi, fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di interscambio accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi (vecchie e nuove codifiche), mentre dal 1° gennaio 2021, salvo ulteriori future proroghe, accetterà soltanto le fatture digitali e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato.

Dal 2021 il contribuente è chiamato a fornire maggiori informazioni all’interno delle fatture elettroniche (tracciato xml) per consentire all’Amministrazione finanziaria di predisporre una bozza di dichiarazione IVA precompilata.

Le nuove specifiche tecniche entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2021 (salvo proroghe).

Il maggior dettaglio riguarda sia il Tipo Documento TD che la Natura dell’operazione N.

Natura IVA dell’operazione N. (codice natura dell’operazione)

Premessa  le fatture che hanno come natura N devono riportare l’annotazione seguente in grassetto.

N1 – escluse ex art.15: Operazioni escluse (ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972)

N2.X – non soggette: Operazioni non soggette ad Iva (per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta)

N3.X – non imponibile: Operazioni non imponibili

N4 – esente : Operazioni esenti

N5 – regime del margine/IVA non esposta in fattura: Operazioni soggette a regime del margine IVA non esposta in fattura (operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati .decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti)

N6.X – inversione contabile – reverse charge: inversione contabile / reverse charge

N7 – IVA assolta in altro Stato UE: modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’IVA (fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradio diffusione ed elettronici)

Relativamente ai codici natura IVA, si è passati da 7 a 19 e ciò agevolerà l’Agenzia delle Entrate nella predisposizione dei registri IVA e della dichiarazione IVA precompilata.

Confermati i codici Natura seguenti:

  • N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
  • N4 – operazioni esenti da IVA
  • N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
  • N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972).

Mentre sono stati“spezzati” i codici N2, N3, N6 come segue:

N2 – operazioni non soggette ad IVA suddivise in:

  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972
  • N2.2 non soggette – altri casi

N3 – operazioni non imponibili IVA  suddivise in:

  • N3.1 non imponibili – esportazioni
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) suddivise in:

  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile – altri casi

 Per ulteriori informazioni riferite alle nuove nature IVA si prega di contattare lo studio.

Amministratore SRL responsabile dei debiti della società

Amministratore di SRL, con l’introduzione delle responsabilità illimitata nel sesto comma dell’articolo 2476 del codice civile, risulterà responsabile dei debiti della società, così come aggiunto dall’articolo 378 del codice della crisi d’impresa. Ecco il comma 6 dove viene introdotta la responsabilità:

“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”

Come si evince dall’articolo la rinuncia all’azione da parte della società non impedisce ai creditori di colpire anche l’amministratore e può essere proposta anche dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Grazie all’introduzione di queste responsabilità risulta necessario per l’amministratore proteggere il proprio patrimonio personale mediante mezzi quali fondi patrimoniali, trust, SAS, ecc. Questo “recinto” può impedire ai creditori di avvalersi sulle proprietà personali dell’amministratore.

L’introduzione di questo comma non fa altro che garantire il creditore che, nel caso di una società a responsabilità “limitata” dove il capitale sociale non risulta sufficiente nemmeno per coprire i costi di costituzione, ad esempio: SRL a capitale ridotto, SRLS; l’articolo va ad incentivare l’amministratore, ormai totalmente responsabile del credito, a preservare il patrimonio sociale.

D’ora in poi l’SRL come la conosciamo non esisterà più (il comma avrà effetto dal 1 settembre 2021), infatti l’art.2476 annulla la limitazione di responsabilità, almeno per quanto riguarda gli amministratori, che dovranno rispondere dei debiti della società, che nelle piccole società, normalmente, sono gli unici soci.

Agevolazioni IRAP

L’articolo 24 del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta) le imprese e i lavoratori autonomi, ha previsto, in presenza di precise condizioni, la non debenza del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto per il periodo di imposta 2020.

Le imprese coinvolte sono quelle che nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. (periodo d’imposta 2019 per i soggetti solari) hanno conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 250.000.000 euro. Il limite di 250.000.000 euro deve essere verificato con riferimento(*NB):

  • ai ricavi caratteristici ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività d’impresa;
  • ai compensi ex articolo 54, comma 1 del Tuir in relazione agli esercenti arti e professioni.

Sono invece esclusi, a prescindere dal dato quantitativo riferito ai ricavi, i soggetti:

  • che determinano la base imponibile Irap secondo le disposizioni degli articoli 7 e 10-bis D.Lgs. 446/1997 ovvero le imprese di assicurazione, le Amministrazioni Pubbliche;
  • ex articolo 162-bis Tuir, ovvero gli intermediari finanziari e le società holding.

L’agevolazione consiste nell’esonero del versamento:

  • del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 in scadenza il 30 giugno 2020;

il beneficio è nullo se l’imponibile IRAP 2019 è inferiore o pari a quello del 2018. Come avviene normalmente, si sono già versati i due acconti di giugno e novembre per il 2019, che corrispondono al 100% dell’imposta IRAP del 2018. Quindi a parità di imponibili il beneficio sul saldo è nullo

  • della prima rata di acconto IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 in scadenza il 30 giugno 2020.

la non debenza del primo acconto Irap non rappresenta un mero differimento che comporta un beneficio esclusivamente finanziario, ma si tratta di un vero e proprio abbuono, infatti è stato espressamente previsto che l’importo non versato è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

L’agevolazione introdotta dall’articolo 24 del Decreto Rilancio varia anche in funzione delle dimensioni del contribuente:

  • coloro che applicano gli Isa, ai sensi dell’articolo 58 D.L. 124/2019 (il c.d. collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), devono versare gli acconti d’imposta in misura paritaria, pertanto il beneficio che otterranno sarà pari al 50% dell’imposta storica;
  • chi non applica gli ISA, diversamente da quanto sopra, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001, si vedrà riconoscere un’agevolazione pari al 40% dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta precedente.

*NB

Dovranno considerare solo i ricavi caratteristici derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa ed i ricavi derivanti delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Non devono essere considerati gli altri elementi positivi di reddito quali ad esempio:

  • le plusvalenze patrimoniali (articolo 86 Tuir);
  • le sopravvenienze attive (articolo 88 Tuir);
  • gli interessi attivi (articolo 89 Tuir).

Gli esercenti arti e professioni, invece, devono considerare i compensi professionali percepiti (sia in denaro sia in natura) in base al principio di cassa. Particolari problemi di quantificazione del compenso potrebbero sorgere nell’ipotesi di un incasso in natura: in tal caso occorre rifarsi alle regole dettate dall’articolo 9 Tuir al fine determinare il valore normale del bene ricevuto in pagamento. Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 54, comma 1, Tuir devono essere considerati anche i compensi sottoforma di partecipazione agli utili, mentre non rilevano i contributi previdenziali e assistenziali integrativi che vengono addebitati al cliente.

Detrazione Ristrutturazionedel 110% : “Superbonus”

L’articolo 119 D.L. 34/2020 decreto Rilancio introduce un incremento dell’aliquota fissata per detrazione al 110%, è spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogene

 L’aliquota del 110% per la detrazione da ristrutturazione si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

 

Il limite di spesa per la detrazione del 110% per la detrazione da ristrutturazione spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

  • 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • 30.000 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Il superbonus spetta soltanto per gli interventi effettuati:

  • dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
  • sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • sugli immobili degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • sugli immobili delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le abitazioni principali unifamiliari sono comprese nel superbonus.

Seconde case

Sono comprese nel super-bonus le seconde case, non abitazioni principali, se non unifamiliari. (Es. non ville e non villette).

Condizione: miglioramento della classe energetica dell’edificio

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110% per la detrazione da ristrutturazione, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
  • ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Non tutti i lavori sono agevolati, chi pensa di rifare solo le facciate o anche la coibentazione di un tetto non avrà accesso alla maxi-agevolazione.

Il tipo di intervento che ha accesso, da solo, allo sconto del 110% per la detrazione da ristrutturazione ed è quello del sisma-bonus, quindi la messa in sicurezza sismica.

Per avere il 110% per la detrazione da ristrutturazione di sconto bisogna comunque prevedere nel pacchetto di lavori con almeno uno di questi due interventi “trainanti”: a) il cappotto termico dell’edificio; b) la sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompe di calore.

Questi due interventi hanno accesso al superbonus e si trascinano dentro il perimetro del 110% altri cinque tipi di interventi: 1.l’istallazione di pannelli solari; 2.gli impianti di accumulo di energia relativi agli stessi pannelli solari; 3.il rifacimento delle facciate; 4.l’installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche; 5. tutti gli interventi già ricompresi nel vecchio bonus (*vedi sotto).

Quindi senza cappotto o caldaia nuova, neanche questi 5 interventi vanno al 110% per la detrazione da ristrutturazione ma restano al loro sconto tradizionale (65% per l’ecobonus, 90% per le facciate, eccetera).

Interventi antisismici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

Impianti solari fotovoltaici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co.  1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura: si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta.

Il fornitore ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  • per la cessione della detrazione: in questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al fornitore che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:
    • effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
    • effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

 

*NB.

Resta sempre la possibilità di fare tutti i lavori già agevolati con i precedenti bonus edilizi al 65% o al 50%, con il vantaggio che anche in questo caso si potrà usare cessione del credito e sconto in fattura.

Cessione del credito

In questo caso si va in banca a chiedere un prestito e si ripaga la banca con la cessione del credito (il 10% “extra” rispetto alla spesa sostenuta dovrebbe consentire di coprire gli interessi): poi ovviamente il prestito paga l’impresa che realizza.

Sconto in fattura

La seconda strada è lo «sconto in fattura» emesso direttamente dal costruttore o dall’impiantista: il credito con il Fisco viene girato direttamente all’impresa realizzatrice dei lavori.

L’impresa poi può utilizzarlo in compensazione con i propri debiti fiscali (IVA etc.) oppure può, a sua volta, cederlo alla propria banca.

Manca un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che spieghi, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, come dovranno essere comunicati, «esclusivamente in via telematica», i dati relativi alla doppia opzione “cessione del credito” e “sconto in fattura”. E definisca anche, più complessivamente, «le modalità attuative» di tutto l’articolo.

Gli interventi già compresi nel vecchio bonus in generale, le detrazioni sono riconosciute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Credito imposta locazioni

L’articolo 28 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’ attività, non cumulabile col credito d’imposta per botteghe e negozi dell’articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (spendibile dal 25 Marzo codice 6914).

Per “immobili ad uso non abitativo” si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Il credito d’imposta è riservato ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi.

Il credito d’imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l’immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

  • in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale);
  • in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse e/o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale).

Condizione del credito d’imposta per le Locazioni

Per i soggetti conduttori esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Credito imposta Locazioni mese di Marzo categoria catastale C1

La parziale sovrapposizione in capo ad alcuni soggetti del beneficio in esame con il credito d’imposta per botteghe e negozi dell’articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, ha indotto il legislatore ad introdurre l’espresso divieto di cumulo in relazione ai canoni di locazione del mese di marzo, richiedibile autonomamente.

Contributo a Fondo perduto per le imprese e professionisti

L’articolo 25 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, verrà riconosciuto in presenza dei requisiti riportati di seguito:

  • ai titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
  • a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di due terzi rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti relativi alla riduzione di fatturato.

L’importo del contributo a fondo perduto sarà calcolato dal 10 al 20%, di ricavi o compensi realizzati nel 2019, secondo lo schema che segue:

Ricavi o compensi 2019 Importo contributo a fondo perduto
Fino a 400.000 euro 20% da calcolare sulla differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 (differenza in riduzione di almeno il 66%)
Superiori a 400.000 euro

fino a 1.000.000 euro

15% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 (differenza in riduzione di almeno il 66%)
Superiori a 1.000.000

fino a 5.000.000 euro

10% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 (differenza in riduzione di almeno il 66%)

 

L’ammontare dell’indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Non assume rilievo la forma giuridica (imprese individuali, società di persone e di capitali, società tra professionisti e società semplici per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo) né il regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata).

Rientrano pertanto anche i contribuenti in regime forfettario e coloro che adottano il regime dei minimi.

Sono invece esclusi:

  • coloro che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza (a tal proposito, si sottolinea che, per conoscere le modalità operative di presentazione dell’istanza è necessario attendere il decreto attuativo),
  • i professionisti e lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alle indennità previste dal Decreto Cura Italia, (Bonus 600 art.27 Gestione separata di Maggio)
  • i lavoratori dipendenti e pensionati
  • i professionisti iscritti alle Casse di previdenza, che hanno percepito il Bonus di 600 euro. Se invece non lo percepiscono possono accedere al bonus una tantum, alle condizioni di riduzione fatturato e comunque solo se hanno un reddito inferiore a 50.000 euro.

Si sottolinea che rimangono aventi diritto i soggetti iscritti alle gestioni Ago con diritto all’indennità di cui all’articolo 28 D.L. 18/2020.

Verificato il requisito soggettivo, è previsto che il contributo a fondo perduto sia accessibile in presenza di un volume di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, con l’ulteriore condizione “quantitativa” che l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi realizzati nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato o dei corrispettivi dello stesso mese del 2019 (il decremento del fatturato non è richiesto per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 o che hanno la sede legale in una delle cd. zone rosse).

Si osserva che, mentre ai fini della verifica del parametro dei 5 milioni (del 2019), è necessario aver riguardo ai ricavi od ai compensi, per la verifica del decremento si ha riguardo al fatturato o ai corrispettivi (in tal senso è possibile rinviare ai chiarimenti della circolare 9/E/2020 con cui è stato precisato che si deve far riferimento alle operazioni effettuate a norma dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972).

Ai fini reddituali, il comma 6 stabilisce che il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (Irpef ed Ires) nonché del valore della produzione Irap.

Per poter avere accesso al contributo a fondo perduto è necessario presentare un’istanza in via telematica all’AdE entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica che dovrà essere definita da un apposito provvedimento direttoriale.

Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro

Il nuovo credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto nel decreto rilancio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico in riferimento agli investimenti finalizzati a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus. Non riguarda la sanificazione di cui abbiamo già parlato qui.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del decreto Rilancio, la platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta comprende gli operatori con attività aperte al pubblico, come, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema (*NB).

Possono fruire del bonus anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Il credito d’imposta riguarda le spese sostenute nel 2020 per gli investimenti necessari per l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti alle disposizioni anti Coronavirus.

Tra gli interventi agevolabili, sono compresi gli interventi edilizi per:

  • il rifacimento spogliatoi e mense;
  • la realizzazione di spazi medici;
  • la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
  • arredi di sicurezza.

Danno diritto al bonus anche gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Ulteriori investimenti agevolabili nonché soggetti ammissibili potranno essere individuati con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il credito d’imposta è concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 80.000 euro per beneficiario.

Una caratteristica di particolare interesse del nuovo beneficio è la possibilità di cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

L’agevolazione è utilizzabile in compensazione in 10 anni. Al bonus non si applica:

  • il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge 244/2007;
  • il limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della Legge n. 388/2000.

In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, l’incentivo spettante potrà essere incassato subito.

Il credito d’imposta infatti può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta dovranno essere definiti dall’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio (presumibilmente, quindi, la circolare dovrebbe vedere la luce nel mese di agosto 2020).

*NB

Sono ad esempio esclusi i negozi.

Attività ammesse

  • alberghi,
  • villaggi turistici,
  • ostelli della gioventù,
  • rifugi di montagna,
  • colonie marine e montane,
  • affittacamere per brevi soggiorni,
  • case e appartamenti vacanze,
  • bed & breakfast,
  • residence,
  • attività di alloggio connesse alle aziende agricole,
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte,
  • gestione di vagoni letto,
  • alloggi per studenti con servizi accessori di tipo alberghiero,
  • ristoranti e attività di ristorazione annesse alle aziende agricole, take away, ristorazione ambulante (come lo street food), servizio ristorante su treni e navi,
  • gelaterie e pasticcerie anche ambulanti,
  • cathering,
  • mense,
  • bar,
  • cinema,
  • agenzie di viaggio,
  • tour operator,
  • biglietterie per eventi teatrali, sportivi, ricreativi, di intrattenimento,
  • prenotazione e assistenza turistica,
  • guide e accompagnatori turistici,
  • organizzazione convegni e fiere,
  • teatri, sale da concerti, altre strutture artistiche, e attività nel campo della recitazione, altre rappresentazione artistiche, attività di supporto alle rappresentazione artistiche,
  • noleggio con operatore di attrezzature per eventi e spettacoli,
  • regia,
  • biblioteche e archivi,
  • musei,
  • gestione luoghi e monumenti storici,
  • orti botanici, giardini zoologici, riserve naturali,
  • parchi di divertimento e parchi tematici,
  • stabilimenti balneari (marittimi, lacustri, fluviali),
  • stabilimenti termali.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Credito di imposta finalizzato a sostenere l’adozione di misure per prevenire il contagio (per la sanificazione degli ambienti di lavoro) e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro è la riscrittura del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di mascherine e DPI disciplinato all’articolo 64 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ed ampliato dall’articolo 30 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), articoli che vengono abrogati. Con il decreto Rilancio alle imprese si aggiungono alla platea dei soggetti beneficiari: vengono ammessi gli enti del Terzo settore e confermati i professionisti. L’altra novità riguarda la percentuale agevolativa, che aumenta dal 50 al 60%. Il credito d’imposta può essere anche per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ne abbiamo approfondito qui.

Il nuovo credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In particolare, all’incentivo fiscale sono ammesse le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Potrà essere utilizzato in due modalità alternativa:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Si fa notare che non verranno applicati i limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 e di cui all’articolo 34 della Legge n. 388/2000.

Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro:

  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;
  • si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

È demandato ad un provvedimento del direttore dell’AdE, da emanare entro il 20 Giugno 2020, il compito di stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine del rispetto delle risorse stanziate.

Dichiarazione d’intento si vedrà nel cassetto fiscale del fornitore dal 2 Marzo

Come anticipato dall’AdE dal 2 Marzo sarà metterà a disposizione dei fornitori degli esportatori abituali, che ricevono dichiarazione d’intenti, nel cassetto fiscale degli stessi dove sarà disponibile il numero di protocollo e i dati completi della lettera d’intento.

L’esportatore abituale, come già abituato da tempo, invia telematicamente la dichiarazione d’intento all’AdE fornendo al proprio fornitore copia della ricevuta. La sostanziale differenza sarà che l’esportatore abituale non dovrà più annotare in apposito registro la lettera d’intenti, inviarla al fornitore o alla dogana fornendola la stessa AdE al fornitore. Sarà dunque il fornitore che, prima di emettere la fattura senza imposta, dovrà accedere al proprio cassetto fiscale e scaricare la dichiarazione d’intento. Ricordiamo le nuove misure di emissione della fattura elettronica emessa Art.8 lettera C di cui avevamo già parlato qui.

Most Popular

Agevolazioni IRAP

L’articolo 24 del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta) le imprese e i lavoratori autonomi, ha previsto, in presenza di precise condizioni, la non debenza del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto per il periodo di imposta 2020. Le imprese coinvolte sono quelle che nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. (periodo d’imposta 2019 per i soggetti solari) hanno conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 250.000.000 euro. Il limite di 250.000.000 euro deve essere verificato con riferimento(*NB): ai ricavi caratteristici ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività d’impresa; ai compensi ex articolo 54, comma...
pagare Tasse affitti sfratto 2016 consulenza affitto

Detrazione Ristrutturazionedel 110% : “Superbonus”

L’articolo 119 D.L. 34/2020 decreto Rilancio introduce un incremento dell’aliquota fissata per detrazione al 110%, è spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo. La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di...

Credito imposta locazioni

L’articolo 28 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’ attività, non cumulabile col credito d’imposta per botteghe e negozi dell’articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (spendibile dal 25 Marzo codice 6914). Per “immobili ad uso non abitativo” si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali. Il credito d’imposta è riservato ai soggetti con ricavi o...

Contributo a Fondo perduto per le imprese e professionisti

L’articolo 25 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, verrà riconosciuto in presenza dei requisiti riportati di seguito: ai titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019; a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di due terzi rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti relativi alla riduzione di fatturato. L’importo del contributo a fondo perduto sarà calcolato dal 10 al 20%, di ricavi o compensi realizzati nel 2019, secondo lo schema che...